Aspetti contabili

Dal punto di vista contabile, una operazione di cessione d’azienda determina:

  • per il cedente, la rilevazione del trasferimento a terzi dei beni, dei diritti e delle passività incluse nel contratto di cessione di azienda, nonché la determinazione del risultato economico (plusvalenza o minusvalenza) dell’operazione;
  • per il cessionario, la rilevazione della presa in carico nella propria contabilità delle attività e delle passività acquisite sulla base dei valori di cessione pattuiti in sede di determinazione del corrispettivo, nonché l’evidenziazione di quanto pagato a titolo di avviamento.

Per poter procedere alla rilevazione del risultato economico dell’operazione di cessione (plusvalenza o minusvalenza) è necessario che le poste dell’attivo e del passivo dello stato patrimoniale che il cedente trasferisce al cessionario, nell’ambito del trasferimento dell’azienda, riflettano l’esatto valore contabile ad esse attribuibile alla data di cessione.

A tale fine il cedente deve preliminarmente effettuare apposite “scritture di assestamento” mediante le quali:

  • contabilizzare quei costi e ricavi non ancora rilevati in contabilità, ma di competenza della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di effettuazione della cessione;
  • neutralizzare quei costi e ricavi già rilevati in contabilità, ma parzialmente di competenza della seconda frazione ideale di esercizio, ossia quella che si apre alla data di effettuazione della cessione.

Le più comuni scritture di assestamento sono:

  1. Rilevazione dell’ammortamento di competenza della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di effettuazione della cessione;
  2. Accantonamento della quota di indennità TFR e degli altri oneri del personale maturati tra l’inizio dell’esercizio e la data di cessione;
  3. Aggiornamento del valore contabile delle rimanenze di magazzino;
  4. Rilevazione di altri costi e ricavi non ancora contabilizzati afferenti attività o passività cedute, per la parte di competenza della frazione ideale di esercizio che si chiude alla data di effettuazione della cessione;
  5. Storno dei costi e dei ricavi già contabilizzati come componenti di conto economico dell’esercizio, per la parte di competenza della seconda frazione ideale di esercizio, ossia quella che si apre alla data di effettuazione della cessione.

Contabilizzazione della compravendita da parte del cedente

La scrittura con cui il cedente rileva nella propria contabilità l’operazione di cessione è così strutturata:

  • nella colonna “dare”:
    • deve essere evidenziato il credito verso il cessionario a fronte del corrispettivo di cessione pattuito;
    • devono essere chiusi gli elementi del passivo trasferiti al cessionario;
  • nella colonna “avere” devono essere chiusi gli elementi dell’attivo trasferimenti al cessionario;
    • a bilanciamento della scrittura, deve essere evidenziato il risultato economico dell’operazione:
  • nella colonna “dare” se trattasi di risultato negativo per il cedente (minusvalenza);
  • nella colonna “avere”, se trattasi di risultato positivo per il cedente (plusvalenza).

Il risultato economico dell’operazione di cessione d’azienda costituisce una componente straordinaria di conto economico da classificare nella voce E.20, se trattasi di plusvalenza; nella voce E.21, se trattasi di minusvalenza.

Contabilizzazione della compravendita da parte del cessionario

La scrittura con cui il cessionario rileva nella propria contabilità l’operazione di cessione è così strutturata:

  • nella colonna “dare”:
    • deve essere iscritto l’avviamento riconosciuto dal cessionario al cedente;
    • devono essere iscritte le attività aziendali acquisite;
  • nella colonna “avere”:
    • devono essere chiusi gli elementi dell’attivo trasferiti al cessionario;
    • devono essere iscritte le passività aziendali di cui il cessionario si è fatto carico;
    • deve essere iscritto il debito verso il cedente a fronte del corrispettivo di cessione pattuito.

Per quanto concerne l’iscrizione contabile degli elementi dell’attivo, vige il criterio dell’iscrizione “a saldi chiusi”, ossia:

  • i cespiti, soggetti ad ammortamento in capo al cedente, vengono iscritti dal cessionario senza contabilizzare anche il relativo fondo ammortamento ;
  • i crediti, relativamente ai quali il cedente abbia stanziato un fondo di svalutazione, vengono iscritti senza contabilizzare anche il fondo svalutazione precedentemente stanziato dal cedente anche se dal punto di vista operativo si pone però il problema di tenere memoria extracontabile del valore nominale del credito acquisito, del quale si deve comunque tenere conto nei rapporti con il terzo debitore;
  • le singole categorie omogenee di rimanenze di magazzino perdono la loro stratificazione storica, a prescindere dal criterio di valutazione adottato (LIFO, FIFO, eccetera), assumendo in capo al cessionario la fisionomia di un unico strato di acquisto (effettuato alla data di cessione dell’azienda comprensiva del magazzino).

Dal punto di vista del “valore” da assumere per l’iscrizione dei singoli elementi nello stato patrimoniale del cessionario, giova sottolineare che esso è rappresentato dal valore che le parti hanno inteso attribuire a ciascun elemento nell’atto di cessione.

Se l’atto si limita ad indicare il corrispettivo complessivamente pattuito, il cessionario deve ripartire il costo di acquisto sostenuto per l’azienda, tra i singoli elementi dell’attivo e del passivo, procedendo in modo coerente rispetto all’effettivo valore di ciascun componente.