Le modifiche dell’atto costitutivo

La Sezione V del Capo VII del codice civile disciplina la normativa delle modificazioni dell’atto costitutivo delle S.r.l. In particolare, si tratta degli articoli 2480, 2481, 2481-bis, 2481-ter, 2482, 2482-bis, 2482-ter, 2182-quater e 2483.

In base all’art.2480 le modificazioni apportate all’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci, ai sensi dell’art.2479-bis, analogamente alle assemblee straordinarie delle S.p.A., il cui verbale deve essere redatto da un notaio.

Devono, inoltre, essere rispettate, affinché le modifiche possano produrre gli effetti per i quali sono state deliberate, le disposizioni sul deposito, sull’iscrizione e pubblicazione delle stesse, presso il registro delle imprese,così come disciplina il rinvio all’art.2436 c.c.

Il legislatore disciplina, nei successivi articoli, le operazioni deliberate sia in aumento sia in diminuzione del capitale e quelle facoltative ovvero obbligatorie.

Relativamente all’aumento del capitale sociale, il legislatore riformatore ha introdotto, come già incontrato nelle S.p.A., l’aumento di capitale delegato. Ciò vuol dire che l’atto costitutivo può attribuire agli amministratori, determinandone i limiti e le modalità di esercizio, la facoltà di effettuare l’aumento di capitale sociale.

Il legislatore, però, pone un limite a tale libertà, imponendo che le decisioni degli amministratori deve risultare da verbale redatto senza indugio da notaio. La medesima decisione deve essere depositata per l’iscrizione e la relativa pubblicazione, presso il registro delle imprese come disposto dall’art.2436 c.c.

L’altro limite imposto dal legislatore è l’impossibilità di assumere la decisione di aumentare il capitale sociale se tutti i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

Qualora l’aumento di capitale avvenga mediante l’apporto di nuovi conferimenti, i soci hanno il diritto di sottoscrivere l’aumento medesimo in misura proporzionale alle partecipazioni da essi possedute al momento della decisione (art.2481-bis).

L’aumento di capitale può essere attuato attraverso l’offerta di quote di nuova emissione anche a terzi, ma solo con la presenza di un’esplicita previsione nell’atto costitutivo.

In tal caso, ai soci che non hanno consentito alla decisione, spetta, a norma dell’art.2473 c.c., il diritto di recesso.

La delibera di aumento di capitale deve indicare sia il soprapprezzo, laddove vi fosse, sia le modalità e i termini entro i quali può essere esercitato il diritto alla sottoscrizione.

I termini per l’esercizio del diritto di sottoscrizione non possono essere inferiori a 30 giorni da quello in cui viene comunicata ai soci la possibilità di sottoscrizione dell’aumento di capitale.

La delibera di aumento del capitale può consentire, inoltre, che la parte non sottoscritta dai soci possa essere offerta agli altri soci ovvero a terzi. Tale possibilità deve essere opportunamente disciplinata nella medesima delibera.

La delibera di aumento deve contenere il termine entro il quale deve essere sottoscritto l’aumento di capitale. Se l’aumento del capitale non è integralmente sottoscritto nel termine e se la delibera espressamente lo consenta, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte.

I sottoscrittori, all’atto della sottoscrizione, devono provvedere al versamento della somma pari ad almeno il 25% della parte di capitale sottoscritta e, ove previsto, l’intero soprapprezzo. Se i conferimenti sono proposti in natura o sono crediti, invece, trovano applicazione le norme relative ai conferimenti in natura dettate per le società semplice.

Se, invece, l’aumento di capitale è sottoscritto dall’unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all’atto della sottoscrizione.

Gli amministratori, nei 30 giorni dall’avvenuta sottoscrizione, devono provvedere al deposito per l’iscrizione nel registro delle imprese dell’attestazione che l’aumento di capitale è stato eseguito.

La società può deliberare l’aumento del capitale sociale anche imputando a esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio se e nella misura della loro disponibilità.

In tal caso, poiché non sono avvenuti versamenti di somme, la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

La società, oltre alla decisione di aumentare il capitale, può anche deliberare, per diverse motivazioni, la riduzione dello stesso.

La riduzione del capitale sociale può avere luogo, secondo quanto stabilito dal co.1 dell’art.2482 c.c. nei limiti previsti dal numero 4 dell’art.2463, attraverso 2 modalità:

  1. Il rimborso ai soci delle quote pagate;
  2. La liberazione dei soci dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La delibera di riduzione del capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo che sia decorso il 90° giorno dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima e soltanto se, entro tale termine, nessun creditore sociale anteriore all’iscrizione abbia proposto opposizione.

Nell’ipotesi in cui l’opposizione venga proposta, il tribunale può ugualmente disporre che l’esecuzione della delibera di riduzione abbia luogo, se ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure se la società abbia prestato un’idonea garanzia.

Oltre all’aumento o alla riduzione del capitale sociale per scelte proprie, la società può anche decidere, talvolta perché ne è costretta, la riduzione del capitale.

Il legislatore, agli art.2482–bis e 2482–ter, introduce una disciplina propria per le S.r.l. per la riduzione del capitale per perdite senza rinviare alla S.p.A.

In particolare, quando risulta che, in conseguenza di perdite, il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono, senza indugio, provvedere alla convocazione dell’assemblea dei soci per deliberare sugli opportuni provvedimenti.

Gli amministratori devono sottoporre all’assemblea una relazione sulla situazione patrimoniale della società, allegando le osservazioni dell’organo di controllo ovvero del revisore ove esistenti.

Se l’atto costitutivo non provvede diversamente, tale relazione e le osservazioni allegate devono essere depositate in copia nella sede della società almeno 8 giorni prima dell’assemblea, perché i soci possano prenderne visione.

Gli amministratori, durante lo svolgimento dell’assemblea, devono illustrare i fatti di rilievo avvenuti successivamente al deposito della relazione.

Se entro l’esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo del capitale sociale, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea affinché:

  • Approvi il bilancio;
  • Riduca il capitale in proporzione alle perdite accertate.

In mancanza di decisione sulla riduzione del capitale, gli amministratori e i sindaci o il revisore devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio.

La richiesta al tribunale di riduzione del capitale sociale in presenza di perdite di oltre un terzo dello stesso può essere avanzata, in base al dettato del co.5 dell’art.2482 c.c., su istanza di qualsiasi interessato.

Il tribunale, a sua volta, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amminsitratori.

Particolare attenzione viene posta, per la fattispecie di perdita di oltre un terzo del capitale sociale, alla ipotesi di riduzione dello stesso al disotto del minimo legale stabilito in € 10.000,00.

In presenza di tale ipotesi, gli amministratori devono, senza indugio, convocare l’assemblea per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore al minimo legale.

Il co.2 dell’art.2482–ter fa, a ogni modo, salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite, facoltativa ovvero obbligatoria, è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci (art.2482-quater).