Atto costitutivo

L’atto costitutivo deve indicare:

  1. Il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci;
  2. La ragione sociale;
  3. I soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società;
  4. La sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  5. L’oggetto sociale;
  6. I conferimenti di ogni socio, il valore a essi attribuito e il modo di valutazione;
  7. Le prestazioni a cui sono obbligati i soci d’opera;
  8. Le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  9. La durata della società.

L’atto, redatto su carta bollata, deve essere:

  • Registrato entro venti giorni dalla data della stipulazione: la registrazione deve essere richiesta dal notaio che provvede altresì al versamento dell’imposta proporzionale;
  • Depositato entro trenta giorni per l’iscrizione nel registro delle imprese. La domanda di iscrizione deve essere depositata presso la Camera di commercio della provincia in cui la società ha la sua sede legale. La formalità è di competenza degli amministratori (o anche del notaio, se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico) che devono allegare:
  1. Copia autentica dell’atto costitutivo, oppure originale della scrittura privata, debitamente registrato.
  2. Comunicazione dei dati relativi a ciascun amministratore, procuratore, institore, nonché dei dati riguardanti ogni socio.

Se gli amministratori non provvedono al deposito dell’atto costitutivo nel termine dovuto, ogni socio può provvedervi a spese della società o far condannare gli amministratori a eseguirlo.

Per omissione del deposito, la legge prevede la sanzione di un’ammenda.