Proroga della società

La proroga della società può essere espressa o tacita.

Nell’ipotesi di proroga espressa il creditore particolare del socio può fare opposizione entro 3 mesi dall’iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese e ottenere la liquidazione della quota del socio debitore.

Quando non vi sia una deliberazione specifica, la società s’intende tacitamente prorogata a tempo indeterminato se, decorso il periodo per cui fu costituita, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

In caso di proroga tacita ciascun socio può recedere dalla società con un preavviso di almeno 3 mesi; il creditore particolare del socio può chiedere in ogni momento la liquidazione della quota del suo debitore.