Procedure di formulazione e variazione del bilancio preventivo

La procedura di formulazione ed approvazione del bilancio di previsione è la seguente:

  • I responsabili di servizio predispongono delle previsioni circa quelle che dovranno essere gli stanziamenti di rispettiva competenza per l’anno successivo;
  • Raccolte tutte le previsioni il responsabile della ragioneria predispone una bozza di bilancio da presentare alla Giunta, una prima ipotesi della relazione previsionale e programmatica, una bozza del bilancio pluriennale;
  • La giunta fatte proprie la proposte dei dirigenti ed attuate le necessarie integrazioni e/o modifiche, delibera il bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale;
  • Predisposti questi atti contabili il Sindaco ne dà comunicazione all’organo di revisione e ai consiglieri comunali;
  • L’organo di revisione valutati i documenti fa pervenire all’Ente la propria relazione sulla proposta di bilancio e sugli allegati. Anche i consiglieri possono presentare degli emendamenti alla proposta di bilancio;
  • La proposta di bilancio unitamente agli allegati a alla relazione dell’organo di revisione viene presentata al Consiglio Comunale per l’esame e per l’approvazione di competenza che deve avvenire entro il 30/12[1] dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce.
  • Il Segretario Comunale invia la deliberazione del Consiglio e tutti gli allegati all’organo regionale di controllo, secondo i modi e i tempi previsti dalla legge regionale.

La tempistica (intesa come termine entro cui) di ciascuna fase di quelle precedentemente descritte è regolamentata per ciascun ente locale dal regolamento di contabilità, fermo restando che il termine improrogabile (se non con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato – città e autonomie locali) per l’approvazione del bilancio preventivo da parte del Consiglio è il 30/12.

Qualora l’ente non sia in grado di rispettare i termini previsti dalla legislazione per la formulazione del bilancio, sia per cause direttamente imputabili all’ente stesso sia per cause non direttamente governabili da questo (ritardi nella definizione dei trasferimenti da parte dei livelli di governo superiore eccetera) si attua per la gestione del bilancio preventivo la cosiddetta “gestione provvisoria”. La gestione provvisoria è una particolare modalità di gestione del bilancio che, in assenza del bilancio preventivo di competenza dell’anno, autorizza l’Ente a utilizzare mensilmente, fino ad approvazione del bilancio preventivo, le risorse economiche – finanziarie in dodicesimi rispetto alle previsioni dell’ultimo bilancio preventivo deliberato (cioè quello dell’anno precedente).

A seguito dell’approvazione del bilancio di previsione da parte del Consiglio Comunale, la Giunta formula il piano esecutivo di gestione. Tale documento denominato PEG è obbligatorio per tutti i comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Nel PEG sono individuati per ciascun responsabile di centro di responsabilità gli obiettivi di gestione nonché le risorse assegnate per il raggiungimento dei risultati programmati. Nel PEG è possibile ulteriormente graduare le previsioni di entrata e di uscita in “capitoli” così da definire un’ulteriore sottoclasse che permetta di attribuire la stessa risorsa/intervento a responsabili diversi; è inoltre possibile ulteriormente graduare i servizi in centri di costo. Tutti gli atti e i provvedimenti di gestione conseguenti all’attuazione del PEG sono di competenza dei responsabili. Le determinazioni sui provvedimenti di spesa vengono quindi a sostituire le deliberazioni di Giunta previste dalla legislazione precedente.

Nel corso dell’anno il bilancio preventivo può essere modificato per adeguarne le previsioni alle esigenze che man mano si vengono a manifestare.

Esistono due diverse tipologie di modifiche che possono essere apportate alle previsioni iniziali:

  • Quelle che modificano il valore complessivo delle uscite e delle entrate;
  • Quelle che non modificano l’ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio.

In questo secondo caso le modifiche si rendono necessarie in quanto sebbene le previsioni complessive siano corrette, scorretta risulta in corso d’anno la distribuzione tra servizi e/o tra interventi. In questo caso le variazioni, che sono variazioni al documento di PEG, sono di competenza della Giunta e possono essere deliberate entro e non oltre il 15/12 dell’anno di competenza.

Le variazioni che modificano il valore complessivo degli stanziamenti d’entrata e d’uscita sono invece di competenza del Consiglio e possono essere deliberate entro e non oltre il 30/11 dell’anno di competenza [2]. In caso di urgenza la delibera può essere adottata dalla Giunta, deve però poi essere ratificata dal Consiglio, pena le decadenza.

È comunque fatto divieto di:

  • Modificare gli interventi di spesa finanziati con i titoli IV e V delle entrate per aumentare gli interventi di spesa finanziati con i titoli I, II e III delle entrate;
  • Modificare gli importi dei capitoli per servizi per conto terzi, sia tra di loro che per aumentare altre previsioni di bilancio;
  • Trasferire importi dalla competenza ai residui e viceversa.

Con la variazione di assestamento generale, deliberata dal Consiglio entro il 30/11, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio. Per assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio sulla gestione di competenza, qualora i mezzi ordinari di bilancio non lo consentano, è consentito l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione emergente dall’ultimo rendiconto deliberato, nella misura dell’importo disponibile e libero dalla quote dei fondi vincolati.



[1] In precedenza l’art.55, co.2, della Legge n.142/90 prevedeva che il termine di approvazione del bilancio preventivo da parte dell’Organo Consigliare fosse il 30/10. Tale comma dell’art.55 è stato sostituito dal co.4 dell’art.13 della Legge n.265/99.

[2] Si ricorda che le variazioni di bilancio modificano necessariamente il Peg che deve essere pertanto riassegnato dalla Giunta ai responsabili di servizio.