Elusione fiscale

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Pianificazione fiscale

Nessuno è obbligato ad organizzare i propri affari in modo da massimizzare le imposte dovute è pertanto lecita la scelta, tra diverse linee di condotta utilizzabili per conseguire un dato obiettivo economico, di quella che risulta fiscalmente meno onerosa (risparmio lecito d’imposta: nessuno neppure la legge obbliga il contribuente ad organizzare i miei affari in modo da massimizzare le imposte che devo all’ente creditore. È del tutto lecito che io scelga la strada e organizzi i miei affari per minimizzare l’imposta che devo pagare.

Es.: devo fare un intervento importante dal dentista che mi genererà una spesa elevata, so che lui vuole subito essere pagato quindi tenuto conto che la spesa è un onere deducibile fa differenza che io paghi questo dentista in un anno oppure in un altro. Se so che l’anno prossimo avrò un reddito minore allora anticipo l’intervento a quest’anno. Questo è un risparmio lecito d’imposta). Diverso è il caso dell’evasione in cui c’è comportamento contro la legge del contribuente. È evasione quando il contribuente occulta il presupposto d’imposta. In realtà il presupposto si è verificato ma anche se si è verificato il contribuente lo sta occultando al fisco. Es.: io commerciante sto cedendo merce e questo è presupposto dell’IVA, sto realizzando il presupposto ma non faccio lo scontrino, non ne metto nota nelle scritture contabili.

Diverso dall’evasione è l’elusione dell’imposta in cui io contribuente anziché realizzare il presupposto scansa, evita il presupposto. Scelgo un percorso diverso da quello che mi porterebbe a realizzare il presupposto. In questo caso quindi non realizzo il presupposto ma arriva allo stesso risultato di quello se avesse realizzato il presupposto. Il contribuente ha in mente un obiettivo, dovrebbe realizzare il presupposto, invece applica strumenti elusivi e percorre un altra strada. Non abbiamo norma antielusiva a carattere generale, però abbiamo una norma che definisce la fattispecie elusiva.

L’elusione fiscale

Sono inopponibili all’amministrazione finanziaria gli atti,i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall’ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti (la piccola impresa evade, la grande impresa elude). Il comportamento posto in essere, questo percorso alternativo, non ha un intento economico ma l’unica ragione vera è semplicemente ottenere un vantaggio tributario oppure quelli diretti ad aggirare.

Ad es.: non pongo in essere la cessione di beni, voglio trasferire la proprietà del bene da me a qualcun altro ma non pongo in essere la cessione. Questo significa che voglio “ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti”. Ci sono quindi tre elementi, assenza di business purpose, aggiramento, vantaggi fiscali che rientrano nell’elusione dell’imposta. Il conseguimento di vantaggi tributari che diversamente non sarebbero spettati è l’effetto voluto del comportamento seguito l’amministrazione può disconoscere tali vantaggi (noi stiamo operando per perseguire questi obiettivi l’amministrazione finanziaria può disconoscere tali atti. Cessioni d’azienda, partecipazioni l’atto produce i suoi effetti ma non li produce nei confronti del fisco cioè quell’obbligazione tributaria che cercheremmo di schivare di fatto non l’abbiamo posta in essere quindi l’amministrazione guarda all’operazione invece che era logico attuare).

L’ultimo elemento importante è il seguente: sono necessari tutti e tre i requisiti è però necessario che l’atto, o uno degli atti dello schema, sia una delle seguenti operazioni: trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni volontarie, distribuzioni ai soci di somme prelevate da riserve non formate da utili conferimenti in società, o negozi aventi ad oggetto il trasferimento o il godimento di aziende (sono operazioni straordinarie perché è dove si riscontra più spesso il fenomeno elusivo).

Un esempio classico di elusione: negli anni 80 molte società si sono fuse e alcune di queste fusioni avevano valide ragioni economiche, altre invece erano prive di valide ragioni economiche ma motivate da un vantaggio tributario. Solo una società che ha perso tutto il suo patrimonio, ha prodotto grandi perdite e patrimonio netto negativo e poiché esiste l’istituto con cui posso bilanciare i redditi con quelli futuri allora tanti hanno incorporato società con grandi perdite che potevano abbattere gli imponibili (commercio delle bare fiscali) da parte di società ricche e così la incorporante poteva abbattere le imposte successive.