Fiscalità trans – nazionale

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

LA LOCALIZZAZIONE DEI REDDITI

I non-residenti sono tassati in Italia per i redditi prodotti nel territorio dello Stato, ed è quindi necessaria l’esigenza di localizzare il reddito. I criteri di localizzazione (stabiliti unilateralmente dal legislatore italiano) sono, in linea di massima, i seguenti:

  • per i redditi di origine patrimoniale ha rilievo il luogo in cui è situata la fonte reddituale;
  • per i redditi che derivano dallo svolgimento di un’attività vale il luogo in cui si è svolta l’attività.

Si considerano prodotti nello Stato, per effetto di qualificazione normativa, i redditi corrisposti da soggetti residenti (o da una stabile organizzazione di un non-residente):

  • pensioni ed indennità di fine rapporto;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • compensi per utilizzazione opere di ingegno e simili;
  • compensi conseguiti da non-residenti per prestazioni artistiche e professionali effettuate in Italia per conto di un residente.

TASSAZIONE DELLE PERSONE FISICHE NON RESIDENTI

A differenza che per i residenti (per cui l’imposta ha carattere personale), per le persone fisiche non residenti, l’imposta ha carattere reale (per cui rileva il luogo dove avviene il presupposto). I redditi di lavoro autonomo e di capitale prodotti in Italia a favore dei non-residenti sono tassati (alla fonte) mediante ritenuta a titolo d’imposta. Per gli altri redditi, il non residente deve presentare la dichiarazione e non potrà dedurre tutti quegli oneri la cui deducibilità ha carattere personale (es. carichi di famiglia).

TASSAZIONE DELLE SOCIETA’ E DEGLI ENTI COMMERCIALI NON RESIDENTI

Il processo di determinazione del tributo dovuto dagli enti non-residenti (di qualsiasi tipo – anche società di persone) si articola in due fasi:

  • in primo luogo, occorre individuare i redditi prodotti in Italia secondo i criteri di localizzazione ora esaminati;
  • in secondo luogo, va considerato se la società/ente non-residente abbia o meno una stabile organizzazione nello Stato (per il c.d. principio della forza di attrazione della stabile organizzazione); se vi è questo requisito infatti i redditi assumono la qualificazione di reddito d’impresa (e non sono divisi così in categorie).

LA STABILE ORGANIZZAZIONE

La nozione di stabile organizzazione è definita come “sede fissa d’affari per mezzo della quale l’impresa non residente esercita del tutto o in parte la sua attività sul territorio dello Stato”. La legge fa anche alcuni esempi positivi:

  • una sede di direzione;
  • una succursale;
  • un ufficio;
  • un’officina;
  • un laboratorio;
  • una miniera (e simili);
  • un cantiere (se dura più di 3 mesi).

Sono invece ipotesi negative sedi usate solo a fini di:

  • deposito;
  • esposizione;
  • consegna;
  • mero acquisto;
  • raccolta di formazioni;
  • svolgimento di attività preparatorie ed ausiliarie.

Il ruolo di stabile organizzazione personale (non materiale) può essere attribuito ad un agente indipendente dotato di potere di rappresentanza dell’impresa non residente: va precisato che anche in questo caso il titolare di tale stabile organizzazione è sempre l’ente non residente (non vi è quindi sdoppiamento della personalità giuridica). Nel calcolo del reddito è necessario che venga stilato un apposito Conto Economico, come se la “stabile organizzazione” fosse autonoma.

ENTI NON COMMERCIALI NON-RESIDENTI

Gli enti non commerciali non-residenti sono tassati sui redditi prodotti in Italia, applicando le regole dettate per le persone fisiche residenti (quindi soggetti ad IRPEF).

RAPPRESENTANTE FISCALE DEGLI ENTI NON RESIDENTI

I soggetti non-residenti che hanno relazioni con l’amministrazione finanziaria devono nominare un rappresentante fiscale a cui l’amministrazione farà riferimento: questo rappresentante non ha poteri rappresentativi per la generalità dei rapporti fra l’ente non residente ed il fisco, salvo che questi poteri non gli siano conferiti con procura notarile.

TRANSER PRICE

Un modo per aggirare le norme fiscali (elusione) fra società dello stesso gruppo appartenenti a stati diversi consiste nel fare cessioni di beni e servizi a prezzi anomali rispetto a quelli di mercato, al fine di trasferire utili dalla società italiana a quella estera infra-gruppo:

  • applicando prezzi minori a quelli di mercato nelle cessioni verso l’estero;
  • applicando prezzi maggiori a quelli di mercato verso l’Italia.

Per aggirare queste pratiche, il legislatore italiano ha previsto che i prezzi pattuiti siano sostituiti dal valore normale (il transfer price – il prezzo di trasferimento attribuito ex lege alle cessioni infra – gruppo) se da ciò deriva un aumento del reddito dell’impresa italiana.

RAPPORTI CON LE IMPRESE DOMICILIATE IN PARADISI FISCALI

Al fine di evitare pratiche elusive, è prevista l’indeducibilità dei componenti negativi di reddito derivanti da operazioni concluse da un impresa italiana con una estera localizzata in un paese della lista nera (stilata da decreto ministeriale). La disposizione non si applica se il contribuente è in grado di provare che l’operazione non è fatta a fini elusivi ma corrisponde ad una necessità d’impresa.

CREDITI PER IMPOSTE ASSOLTE ALL’ESTERO

Onde evitare meccanismi di doppia imposizione, vi sono regole che attribuiscono un credito al contribuente residente che detiene attività all’estero, corrispondente ai tributi dovuti allo stato estero. Il credito d’imposta si compensa con l’imposta dovuta dal soggetto residente allo Stato. Si tratta di una detrazione che spetta fino a concorrenza della quota d’imposta italiana corrispondente al rapporto tra redditi prodotti all’estero e reddito complessivo (la detrazione non può quindi essere superiore alla quota d’imposta italiana proporzionalmente attribuibile al reddito prodotto all’estero).

CONTROLLED FOREIGN COMPANIES RULES

Il controlled foreign companies rules è un regime anti-elusivo per soggetti residenti in Italia che detengono partecipazioni in soggetti localizzati presso paradisi fiscali. Tale regime si applica, quindi, ad ogni soggetto residente che detenga (direttamente od indirettamente) controllo di un’impresa residente in un paradiso fiscale (la lista nera è diversa da quella per l’indeducibilità degli oneri – e comprende stati con un livello di tassazione sensibilmente inferiore a quello italiano). Non si applica tale regime a seguito di interpello preventivo:

  • se il contribuente dimostra la non-elusività del comportamento;
  • quando il soggetto residente non consegue l’effetto di localizzare i redditi in quegli stati/territori al fine di usufruire dei trattamenti privilegiati (esempio quando il soggetto partecipato riceve utili da altro soggetto i cui redditi sono tassati in un paese a fiscalità normale, generando quindi un credito d’imposta).

I redditi derivanti da queste partecipazioni, al contrario degli altri esteri – che sono imputati quando percepiti (per il principio di cassa) – sono imputati a prescindere dalla percezione: ovviamente gli utili distribuiti non concorrono alla formazione della base imponibile (sarebbero infatti tassati due volte). Le stesse regole si applicano anche alle collegate residenti negli stessi “paradisi fiscali”: una collegata si considera tale quando detiene almeno il 20% delle partecipazioni con diritto di voto (ridotto al 10% qualora la partecipata sia quotata).

CONSOLIDATO MONDIALE

A differenza di quello nazionale (che comporta tassazione unitaria di più società residenti), il consolidato mondiale concerne, invece, la tassazione di un solo soggetto (la controllante residente) e consiste sostanzialmente in una modalità di tassazione dei redditi delle controllate estere imputabili alla controllante residente: al soggetto residente sono imputati i redditi/perdite conseguiti dalle controllate, proporzionalmente alla quota di partecipazione. L’ente controllante che può optare per il consolidato mondiale deve essere una società di capitali od ente commerciale residente in Italia, e deve essere all’”apice della catena di controllo”. La controllante può comunque optare per il consolidato mondiale qualora:

  • sia una società con titoli quotati in borsa;
  • sia controllata dallo Stato o da persona fisica residente che non controlla altra società.

L’opzione (che non può durare per meno di 5 esercizi – mentre i successivi rinnovi per meno di 3)

  • è richiedibile dalla controllante (solo da questa);
  • ha per oggetto (obbligatoriamente) tutte le controllate non residenti del gruppo;
  • è subordinata all’identità fra gli esercizi sociali;
  • è subordinata alla previa revisione dei bilanci di tutte le società di gruppo.