La rappresentanza

IL CONTRATTO IN NOME ALTRUI

Può accadere che una o entrambe le parti del contratto siano soggetti diversi dalle parti del rapporto. Rappresentanza: un soggetto (rappresentante) partecipa alla conclusione del contratto con una propria dichiarazione di volontà e un altro soggetto (rappresentato) subisce gli effetti giuridici della dichiarazione di volontà del rappresentante acquistando i diritti e le obbligazioni che derivano dal contratto. Il potere di rappresentanza può essere conferito:

– dall’interessato rappresentanza volontaria: la rappresentanza è manifestazione di autonomia del soggetto (il soggetto preferisce affidare ad altri la conclusione del contratto accettando la volontà altrui)

– dalla legge rappresentanza legale: si manifesta l’eteronomia del soggetto (mancanza di autonomia) e il soggetto è posto in balia del suo rappresentante legale, ad es. genitori/figli minori o tutore/incapace

In entrambi i casi il contratto concluso dal rappresentante produce direttamente effetto nei confronti del rappresentato, a patto che siano rispettate tre condizioni.

1) Il rappresentante deve concludere il contratto in nome del rappresentato. Non basta che l’altro contraente sapesse che egli non contrattava nel proprio interesse, occorre la spendita del nome: il contratto deve essere concluso in nome o con la menzione del nome del rappresentato. Se un soggetto agisce in nome proprio, omettendo di agire per conto altrui, il contratto produce effetti solo nei suoi confronti. Nella rappresentanza legale il potere di rappresentanza è inerente a una qualità del rappresentante (quella di genitore o di tutore). Nella rappresentanza legale deriva da una dichiarazione di volontà del rappresentato che è la procura: è un atto unilaterale (un soggetto investe un altro soggetto del potere di rappresentarlo) e non recettizio (rivolto alla generalità di terzi e non a un destinatario determinato). La procura può essere:

– speciale riguarda un singolo e determinato affare

– generale riguarda una serie di affari (tutti gli affari di un certo tipo, tutti quelli di una certa zona) o relativa a tutti gli affari del rappresentato

La procura deve avere la stessa forma del contratto da concludere (ad es. la procura a vendere deve essere, anch’essa, redatta per iscritto)

2) Il rappresentante deve concludere il contratto nei limiti delle facoltà conferitegli. Può accadere che qualcuno contratti come rappresentante altrui senza averne i poteri o può accadere che qualcuno, pur investito dei poteri rappresentativi, ecceda i limiti di questi poteri. In entrambi i casi si parla di falsus procurator, falso rappresentante. Il contratto concluso dal falso rappresentante è un contratto invalido e inefficace: non può produrre effetti nei suoi confronti né tantomeno nei confronti della persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito. La persona in nome della quale il falso rappresentante ha agito può rettificare il contratto con una ratifica che sana l’originario difetto di potere rappresentativo di chi ha contrattato. La ratifica può anche essere sollecitata dal terzo contraente e, se dichiarata, ha effetto retroattivo (il contratto diventa efficace dalla sua data non da quella della ratifica. L’inefficacia del contratto protegge adeguatamente il soggetto il cui nome sia stato falsamente speso ma sacrifica l’interesse del terzo contraente; il rischio di imbattersi in un falso contraente ricade sul terzo contraente e non sul soggetto il cui nome è stato falsamente speso. Il terzo contraente può solo pretendere il risarcimento dei danni al falso rappresentante senza colpa, cioè senza negligenza da parte sua: se egli poteva rendersi conto con l’uso dell’ordinaria diligenza di contrattare con un falso rappresentante non ha neppure diritto al risarcimento del danno.

INTERESSE CONTRATTUALE NEGATIVO. Nel caso in cui la responsabilità del falso rappresentante sia una responsabilità da fatto illecito, l’interesse contrattuale negativo è il danno risarcibile, corrispondente a una somma pari alla diminuzione patrimoniale che il terzo non avrebbe subito se non avesse contrattato con il falso rappresentante (considerando le spese per la contrattazione e il danno delle occasioni perdute).

3) Il rappresentante deve concludere il contratto nell’interesse del rappresentato. Il rappresentante non può utilizzare il potere di rappresentanza per realizzare il proprio interesse o quello di un terzo. Questo può accadere quando il rappresentante conclude un contratto in una situazione di conflitto di interessi con il rappresentato: in questo caso il contratto è annullabile su domanda del solo rappresentato. Un’ipotesi tipica è quella del contratto che il rappresentante conclude con se stesso: anche in questo caso il contratto è annullabile su domanda del rappresentato a meno che il rappresentante non fosse autorizzato a contrattare con se stesso oppure il contratto non fosse determinato in modo tale da escludere un conflitto di interessi.

RAPPRESENTANZA E AMBASCERIA

RAPPRESENTANZA. Il rappresentante agisce per procura del rappresentato e conclude contratti i cui effetti si producono nei confronti del rappresentato. La capacità legale di agire deve essere presente nel rappresentato perché è egli che dispone dei propri diritti e quindi ne deve essere legalmente capace. Se la procura è stata conferita da persona legalmente incapace di agire il contratto è annullabile anche se concluso da un rappresentante pienamente capace. Non è necessaria, invece, la capacità legale di agire del rappresentante : per la validità del contratto basta la capacità naturale di agire e quindi anche un minorenne, come rappresentante altrui, può concludere un contratto. Il rappresentante è investito del potere di determinare il contenuto del contratto da concludere e questo potere, se la procura non pone limiti, comprende ogni elemento del contratto. Il rappresentante dichiara, a nome altrui, la propria volontà e ciò produce due conseguenze:

– i vizi del consenso (errore, dolo, violenza morale) rendono annullabile il contratto solo se sono vizi della volontà del rappresentante

– gli stati soggettivi (buona o mala fede) si considerano riguardo al rappresentante

Alcuni elementi del contratto possono essere predeterminati nella procura e, quindi, il contenuto del contratto è determinato sia dalla volontà del rappresentante che del rappresentato (il rappresentante dichiara una volontà solo in parte sua). Conseguenze:

– i vizi del consenso (riguardanti elementi predeterminati) rendono annullabile il contratto solo se risulta viziata la volontà del rappresentato

– stati soggettivi (riferiti ad elementi predeterminati dal contratto): se viene in considerazione la mala fede del contraente si deve valutare la mala fede del rappresentato (e irrilevante è la buona fede del rappresentante)

AMBASCERIA. Tutti gli elementi del contratto da concludere sono stati predeterminati dal rappresentato e il rappresentante si limita a dichiarare una volontà in tutto e per tutto altrui. Colui che agisce è semplice portavoce della volontà di un altro soggetto. In questo caso i vizi della volontà e gli altri stati soggettivi sono sempre e soltanto quelli del rappresentato. È, però, rilevante l’errore ostativo del portavoce: se questo sbaglia nel dichiarare la volontà del rappresentato il contratto è annullabile.

MANDATO CON E SENZA RAPPRESENTANZA

In generale, quando l’interno rapporto in base al quale un soggetto riceve una procura da un altro soggetto non è altrimenti qualificabile (non c’è un contratto di lavoro, non c’è un contratto di agenzia, ecc.) si è in presenza di un mandato. Mandato: contratto con il quale un soggetto (mandatario) si obbliga nei confronti di un altro soggetto (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di questo; il contratto si presume oneroso: il mandatario ha diritto, salvo patto contrario, a un compenso. Differenza tra mandato e procura:

– in forza del mandato  il mandatario è obbligato ad agire per conto del mandato e questo è, a sua volta, obbligato a corrispondergli un compenso

– in virtù della procura il mandatario è inoltre legittimato ad agire, di fronte a terzi, in nome del mandante

Mandato senza rappresentanza: un soggetto conferisce a un altro soggetto un mandato e non anche una procura. In questo caso il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome, con la conseguenza che lui (e non il mandante) acquista diritti e assume obbligazioni derivanti dal contratto concluso con il terzo. Il mandatario è, però, obbligato a ritrasferire al mandante i diritti che ha acquistato e ha diritto ad essere rimborsato per quanto ha dovuto pagare, essendosi obbligato in proprio nome, al terzo contraente.