Trattati aperti o chiusi

Aperto: ammette la possibilità che entrino nuovi partecipanti, anche successivamente alla sua adozione, ma può anche voler dire che si può uscire dall’accordo. Quelli chiusi non permettono di aumentare o diminuire (esempio: costituzione del Benelux) il numero dei partecipanti. Invece il trattato UE ammette nuove ammissioni. Qualche giorno fa Obama voleva far entrare la Turchia nella UE, ma Sarkozy e la Merkel (si scrive così Merkel?) gli hanno risposto che non vogliono, almeno per ora. È pur vero che son 20 anni che dobbiamo farli entrare, ma ciò nonostante Obama si facesse gli affari suoi (ma perché scrivo anche sti commenti?).

Quando eravamo a 6 membri e ci trovavamo in una situazione come quella del muro di Berlino, anche se c’era un accordo aperto, è cambiato tutto solo quando è crollato il muro. Le cose possono cambiare, ma accordi come quello del Benelux rimarranno chiusi. Da un punto di vista delle conseguenze, trattato aperto vuol dire che per far entrare nuovi membri nel testo del trattato deve esser presente qualche specificazione. Per sapere questi obblighi, l’unico modo possibile è leggere il testo del trattato. Nessun trattato è mai identico a un altro. Leggendo il trattato ci renderemo conto che il trattato è aperto perché troveremo una clausola che dice come diventare parte del trattato stesso. Se non esiste nessuna clausola, dobbiamo presumere che sia chiuso. Che tipo di clausola possiamo trovare per dire che un trattato è aperto?

1)      Clausola di semplice adesione: chiunque ha la possibilità di dichiarare unilateralmente di aderire al trattato (magari espletando qualche formalità, come il deposito). A passare da quel momento passano 3 mesi perché diventi efficace solitamente.

2)      Clausola di ammissione: il procedimento ha a che fare con un insieme di atti, che è qualcosa di più complesso di un singolo atto. Questo prevede la concorrente presenza di più dichiarazioni di volontà: da una parte ci sarà la richiesta unilaterale dello Stato che vuole entrare. Poi c’è il deposito, la presentazione, la valutazione da parte del gruppo originario dei sottoscrittori del trattato, il parere positivo o negativo, la dichiarazione di volontà del gruppo che accettano la richiesta di ammissione. Il trattato stesso dirà quale tipo di maggioranza è necessaria per entrare. In ogni caso abbiamo due dichiarazioni di volontà.

Sottolineiamo un ulteriore dettaglio con riferimento alla UE. Come sempre la UE è bastian contraria ed ha adottato, fin dall’epoca del mercato comune, degli accordi particolari. Finora abbiamo parlato di clausole inserite all’interno del trattato. In questo caso, la clausola di adesione prevede la sottoscrizione di un trattato di adesione. Il fatto che il termine “adesione” sia stato adottato così mette già un po’ sull’allarme: è il caso classico in cui i termini vengono utilizzati a … modo loro. Non basta una generica dichiarazione per l’adesione, ma per avere l’ingresso dobbiamo avere la sottoscrizione di un apposito contratto. Ci vuole la precisa ratifica, dopo aver superato i passaggi interni di tutti quanti i sottoscrittori, sia nuovi sia vecchi. Questo è l’esempio di come i termini siano fuorvianti fuori dal loro contesto.

Parliamo dell’aspetto dell’uscita. Sinora avevamo visto solo l’entrata. Vediamo quali sono le regole in base alle quali potremmo svincolarci dall’accordo o in base alle quali l’accordo giunge a termine (sono due cose molto separati). Esistono alcune possibilità:

1)      Ritirarsi o denunciare l’accordo (ritiro e denuncia sono due termini che sono praticamente equivalenti, però …): la possibilità di ritirarsi da un accordo può esistere solo se esiste una clausola di denuncia o ritiro. Se nel testo non c’è non si può dar per scontato che ci sia la possibilità di uscire dall’accordo. L’accordo istitutivo delle Nazioni Unite, per esempio, non prevede nessuna clausola: ha un trattato istitutivo che in linea di principio è tendenzialmente universale e vorrebbe che tutti ne facessero parte. I lavori preparatori (che comunque non fanno testo), analizzati, rendono bene l’idea. Però poi si è deciso di non mettere sta clausola per uscire dall’organizzazione (anche perché questo aveva dato modo alla Germania di ritirarsi e iniziare la seconda guerra mondiale, quindi non si voleva ripetere il problema). La previsione di denuncia è sempre legate a oneri. Ovvero: se te ne vuoi andare, benissimo sei padrona, ma sappi che tu la domanda la puoi fare non prima di tre anni dalla tua sottoscrizione e che questa denuncia diventerà effettiva non prima di un anno da quando l’hai depositata e che nel frattempo resti legato. Sono trattati di diritto particolare: trovano legittimità dal fatto di esser previsti dal trattato stesso. Ma sappiamo che esistono delle consuetudini che sovrastano il diritto dei singoli trattati, perché è previgente: più antico. Esiste un istituto molto conosciuto in quest’ambito, molto condiviso, che è quello del recesso. Esempio facile: le società di persone. Il socio può andarsene solo in determinate occasioni. Se il gruppo a cui partecipa modifica in maniera sostanziale lo statuto, sussiste il diritto di dissociarsi. Questo istituto, pur non previsto nel testo del trattato, può operare. Nel caso delle Nazioni Unite, però non può operare, ma si può usare il recesso, ma solo se legato ad un mutamento sostanziale delle regole. A tutt’oggi non esiste la possibilità di poter uscire dalle Nazioni Unite, ma ci stanno lavorando.

2)      Da una parte ci può essere anzitutto un termine previsto. Il trattato istitutivo della CECA prevedeva 50 anni di vita (anche se non tutte le sue competenze sono state assorbite perfettamente dalla UE). Oppure può sussistere una condizione per farlo concludere. Potrebbe essere il caso dell’accordo che aveva creato l’IME (istituto monetario europeo) per creare il sistema della banca centrale europea: una volta creata, non ha più senso mantenere il trattato. Un altro modo per estinguere il trattato è il raggiungimento del suo fine. Esempio: il trattato prevede la consegna delle milizie, una volta consegnate fine del trattato. Sono quindi legati a termini di tipo contrattualistico.

3)      Il trattato può essere sospeso nella sua efficacia o operatività. Questo può esser il frutto o di una decisione delle parti sottoscriventi oppure (caso tipico) eventi bellici: quando si instaura un conflitto armato tra le parti che sono gli stessi soggetti parti del trattato evidentemente ci sono due possibili esiti:

  1. Sospensione degli effetti del trattato (se la materia del trattato non è incompatibile con la situazione di fatto): esempio, accordo commerciale in cui si regola l’import e l’export. Si sospende e dopo si riprenderà.
  2. Decade il trattato: il patto di alleanza chiaramente si scioglie.