La fusione transfrontaliera
Il 15 dicembre 2005 è entrata in vigore la direttiva n. 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere, da attuare entro il 15 dicembre 2007. L’approvazione di tale direttiva costituisce un ulteriore rafforzamento del mercato unico. La fusione transfrontaliera costituisce un nuovo strumento a disposizione delle imprese che intendano rafforzare o consolidare la presenza sul mercato europeo attraverso la cooperazione e il raggruppamento con società di capitali di altri Stati membri. Per questo profilo, tale strumento si affianca alla società europea.
La fusione transfrontaliera è utilizzabile senza limitazioni da tutte le società di capitali e consente ai partecipanti di adottare per la società riveniente dalla fusione una qualunque forma societaria, purché di capitali (artt. 2 e 13, comma 2). Il problema relativo alla disciplina applicabile alla fusione fra società di capitali appartenenti a Stati membri diversi è risolto separando la fase della preparazione della fusione da quella relativa al controllo del perfezionamento e della legittimità della realizzazione della fusione.
La prima, costituita dalla procedura interna a ciascuna società partecipante, è regolata dalla legislazione nazionale di ciascuna società (art. 7). Sarà la legge interna a disciplinare la correttezza del processo decisionale e la protezione dei creditori. Al termine di tale fase è previsto il rilascio a ciascuna società che partecipa alla fusione di un certificato preliminare nel quale si attesta l’adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione (art. 10).
La seconda fase è assoggettata alla legge nazionale della società derivante dalla fusione. Ciascuno Stato membro dovrà incaricare apposita autorità della funzione di controllo della legittimità della fusione con riguardo alla sua realizzazione. L’attività comprende la verifica della conformità dei progetti di fusione approvati da ciascuna società partecipante e della correttezza del procedimento di costituzione della nuova società (art. 11). Sulla base della legislazione applicabile alla società derivante dalla fusione, dovrà stabilirsi la data in cui la stessa avrà efficacia (art. 12), data dopo la quale la fusione non potrà essere dichiarata nulla (art. 17).
Oltre ai contenuti classici della Terza dir. soc., il comune progetto di fusione transfrontaliera presenta elementi peculiari, quali quelli relativi alle probabili ripercussioni dell’operazione sull’occupazione (art. 5). Peculiari anche alcuni contenuti della relazione dell’organo di direzione o amministrazione di ciascuna società partecipante alla fusione che, pur essendo destinata ai soci, deve illustrare e giustificare gli aspetti giuridici ed economici dell’operazione e spiegare le conseguenze per creditori e lavoratori, ai quali ultimi dovrà essere preventivamente sottoposta (art. 7).