La disciplina dettata dalla Terza dir. soc. (art. 2) e dalla Sesta dir. soc. (art. 1) ha riguardo alle fusioni e scissioni interne, ossia poste in essere tra società soggette al medesimo ordinamento nazionale. Terza e Sesta dir. soc. si applicano alle società il cui capitale sia rappresentato da titoli azionari. A scelta di ciascuno Stato membro, la Terza dir. soc. può non essere applicata alle società cooperative, pur se costituite nella forma di società azionarie (art. 1, par. 2, Terza dir. soc.), nonché alle imprese sottoposte a procedure concorsuali (art. 1, par. 3, Terza dir. soc.). Disposizioni analoghe non si rinvengono nella disciplina della scissione: non trattandosi di istituto necessariamente presente negli ordinamenti nazionali, ciascuno Stato membro è libero di limitare l’accesso all’operazione a più o meno numerose categorie di imprese.
Agli Stati membri è lasciata la facoltà di consentire che anche le società in liquidazione, purché non abbiano ancora avviato la distribuzione degli attivi, possano essere fuse per incorporazione in altra società ovvero possano scindersi in altre società beneficiarie (artt. 3, par. 2, e 4, par. 2, Terza dir. soc. e artt. 2, par. 2, e 21, par. 2, Sesta dir. soc.). Lo stato di liquidazione è compatibile con il ruolo di società incorporata o scissa, in quanto destinate all’estinzione (non paiono sussistere ostacoli logici alla fusione e alla scissione di società in liquidazione sia nel ruolo di scissa e incorporata sia nel ruolo di beneficiaria).