Le partecipazioni bancarie

Partecipazioni bancarie del 1936-38

Si distinguevano le banche pubbliche dalle private e, anche se la prima era preferita perché considerata più stabile e maggiormente affidabile, erano assoggettate ad uno stesso controllo. Si distinguevano partecipazioni istituzionali e partecipazioni al capitale, talora sovrapposti. Le prime sono caratteristiche della banca pubblica, senza natura economica. Nella partecipazioni di capitale, proprie della banca privata, al contrario, il partecipante è titolare di una quota di capitale, con la presenza di diritti soggettivi di natura patrimoniale.

 

I partecipanti istituzionali della banca pubblica (D)

Si parla di partecipazione istituzionale in quanto un soggetto od un ente entra a far parte dell’organizzazione della banca, senza partecipare al capitale. Essi, nella banca pubblica, formavano assemblee e collegi, e approvavano i bilanci.

 

I partecipanti istituzionali alle Casse di Risparmio

Dal T.U. del 1929 al ’90 le Casse di risparmio si dividevano in casse-fondazioni e casse-associazioni. Esse non potevano distribuire utili ai partecipanti o agli associati. Le prime erano fondate da enti morali, le seconde istituite da associazioni di persone. Nelle fondazioni ci sono consiglio di amministrazione e collegio dei sindaci, mentre nelle seconde, oltre a questi due organi è prevista anche l’assemblea degli associati. Il partecipante pertanto è presente solo nella Cassa-associazione (ma con connotati evidentemente diversi da quelli del socio nella società). 

La qualità di associato è quindi personale ed intrasmissibile e si acquista senza conferimenti. Lo statuto tipo delle casse di risparmio prevedeva la nomina degli associati da parte dell’assemblea su proposta del consiglio di amministrazione; gli associati dovevano essere scelti “fra cittadini di piena capacità civile, di indiscussa probità ed onorabilità”, annoverabili tra le persone più rappresentative delle varie categorie economiche e professionali.

 

I partecipanti alla banca privata – i controlli sulla partecipazione

L’art 31 della L.banc. stabiliva che le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo sono tenute a trasmettere alla banca d’Italia le situazioni periodiche e di bilancio. Una prima esperienza di ciò deriva dal sistema di controllo sulle partecipazioni azionarie in genere da parte della Consob, riguardante tutte le società per azioni quotate in Borsa.

Le finalità del controllo della Consob mirano a fornire una completa informazione sulla situazione patrimoniale e sulle vicende della Spa quotata in Borsa, al fine di tutelare il risparmiatore e l’interesse pubblico. Il controllo sulle Spa dipende dalle sue dimensioni e dalla sua ammissione in Borsa. La raccolta di informazioni della Consob si attua con due sistemi:

  • Controllo attivo: richiesta diretta alla Spa (di dati relativi alle partecipazioni azionarie);
  • Controllo passivo: obbligo per la Spa di dare comunicazione scritta delle partecipazioni.

Le norme, al riguardo, si sono accumulate nel tempo non giovando alla chiarezza del sistema. Per realizzare il controllo sulle partecipazioni si possono usare 3 strumenti:

  • Autorizzazione all’acquisto;
  • Auto-denuncia della partecipazione;
  • Richiesta di informazioni.

 

I controlli sulle partecipazioni bancarie nel T.U.

(“I PERCHÈ”) Le ragioni del controllo sulle partecipazioni bancarie sono diverse:

  1. perseguire un intento di trasparenza;
  2. anti-trust: per l’esclusione di posizioni di monopolio;
  3. separazione tra capitale bancario e industriale per la più sana e prudente gestione bancaria;
  4. escludere da partecipazioni rilevanti soggetti non affidabili o disonorevoli (es.: mafiosi).

Il controllo sulle partecipazioni è riammesso alla B.I. e al Ministro del Tesoro che godono comunque di un ampio potere discrezionale. (“I COME”) Il controllo sulle partecipazioni si articola in 4 forme:

  1. l’autorizzazione dell’acquisto di partecipazioni rilevanti;
  2. gli obblighi di comunicazione a carico dell’azionista con partecipazione rilevante;
  3. la richiesta di informazioni da parte della B.I.;
  4. il controllo sulle partecipazioni sgradite (es.: mafiosi).