La banca costituita nella forma di S.p.A.

Introduzione

Con la legge 218 del 1990 (Amato-Carli), riaffermata nel T.U., si riserva l’esercizio bancario alla SPA ed alle società cooperative per azioni. La SPA è il prototipo, viene definita modello universale (anche per le non profit).

Classificazioni:

  • Spa codicistica tradizionale
  • Spa di grandi dimensioni quotata in borsa
  • Spa legificata (costituita in forza di legge e non per contratto)
  • Spa pubblica (risultante dalla privatizzazione dell’ente pubblico e costituita di regola con atto unilaterale)

La problematica della Spa-banca riguarda principalmente l’accertamento se lo Statuto speciale dell’impresa bancaria comporti un mutamento nello Statuto privatistico della Spa. Con la legge Amato-Carli la Spa-banca ordinaria non muta sostanzialmente la struttura, né comporta una degradazione dello status dei soci. Al contrario, la Spa banca risultante dalla ristrutturazione della banca pubblica subisce mutazioni tali rispetto allo statuto privatistico della Spa ordinaria da perdere la propria fisionomia e connotazione originaria. Anche la banca cooperativa subisce notevoli modifiche per effetto del controllo pubblico (trasformazioni, fusioni).

 

La costituzione della Spa-banca e l’autorizzazione all’esercizio (art. 28 L.banc, 14 T.U.)

L’esercizio dell’impresa bancaria è sempre condizionato dall’autorizzazione. L’art. 2329 c.c. condiziona la costituzione alla ricorrenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni richieste dalle leggi speciali. La Cassazione ha affermato che le società che hanno per oggetto l’attività bancaria acquistano personalità giuridica indipendente dall’esistenza dell’autorizzazione amministrativa prevista per la costituzione (banchiere di fatto). La mancata autorizzazione e l’esercizio abusivo dell’attività bancaria determinano la liquidazione coatta amministrativa. In ogni caso non si potrà mai parlare di inesistenza della società, ma al più di nullità della Spa bancaria, che (art. 2332 c.c.) non ha efficacia retroattiva, con la salvezza di tutti i rapporti posti in essere (tutela dei terzi).

 

La banca-Spa ed il controllo giudiziario ai sensi dell’art. 2409 c.c.

L’art. 2409 c.c. prevede il controllo giudiziario su istanza dei creditori, quando vi sia il sospetto di gravi irregolarità dei doveri degli amministratori e dei sindaci. L’art. 57 L.banc., come l’art. 70 T.U., prevede l’amministrazione straordinaria della banca qualora risultino i 3 presupposti di cui avevamo parlato nei capitoli precedenti. Art. 70 T.U.: “Alle banche non si applicano il titolo IV della legge fallimentare e l’art. 2409 c.c. (“denunzia al tribunale”). I soci, che rappresentano 1/20 del capitale sociale o 1/50 delle Spa-banca quotate, possono denunciare i fatti alla Banca d’Italia”. Il provvedimento potrà (ma non necessariamente) essere una proposta di amministrazione straordinaria. La norma potrebbe portare dubbi sulla sua costituzionalità (art. 24 Cost.: “tutti possono agire in giudizio per la difesa dei propri interessi”), per una disparità di trattamento tra i soci della Spa-banca e quelli di una Spa ordinaria, in quanto i primi si vedrebbero privati della possibilità di adire il giudice ordinario per la loro tutela.

 

Il bilancio nella Spa-banca

La L.Banc. prima e un D.Lgs. del 1992 poi attribuiscono alla Banca d’Italia il potere di dettare norme tecniche per i bilanci e per le situazioni periodiche delle banche nonché schemi di bilancio (cfr. controllo funzionale). L’art. 2432 c.c. sostiene che i bilanci delle Spa “devono essere standard”. Queste due disposizioni paiono in contrasto. L’art. 2432 ter fa salve le disposizioni delle leggi speciali per le società che esercitano particolari attività (quindi l’intervento della B.I. è legittimo).

 

La Spa-banca e la disciplina speciale del organi

Il T.U. afferma che la B.I. può:

a)        convocare amministratori, dirigenti e sindaci per esaminare la situazione delle banche;

b)       ordinare la convocazione degli organi collegiali delle banche fissando l’ordine del giorno;

c)        procedere alla convocazione di questi ultimi quando non abbiano non abbiano provveduto all’ordine di convocazione impartito dalla stessa agli organi competenti

Gli organi collegiali convocati possono anche non approvare la delibera loro sottoposta. L’art. 52 T.U. recita: “I verbali concernenti irregolarità sono trasmessi in copia alla B.I. La trasmissione deve avvenire entro 10 giorni dall’atto” Ora il T.U. finanziario del 1998 rende maggiormente incisiva tale norma e recita: “Il collegio sindacale informa senza indugio la B.I. di tutti gli atti che possono costituire una irregolarità” (controllo funzionale).

 

Spa-banca e l’emissione delle obbligazioni

Essa differisce dalla disciplina codicistica. La Spa normale non può emettere obbligazioni per somme superiori del capitale nominale versato. Nella Spa-banca, invece, l’emissione di obbligazioni costituisce il mezzo ordinario per la raccolta del risparmio a medio e lungo termine. L’art. 12 T.U. stabilisce che le banche possono emettere obbligazioni anche convertibili, nominative o al portatore. L’emissione è deliberata dall’organo amministrativo. Pertanto la Spa-banca può emettere:

  • Obbligazioni senza l’osservanza dei limiti codicistici
  • Obbligazioni convertibili in azioni di altre imprese
Finalizzate al finanziamento delle imprese: si denota la posizione intermediatrice della banca.
  • Obbligazioni per il proprio finanziamento
  • Obbligazioni convertibili in azioni proprie
La banca opera per proprio autofinanziamento, e lo deve fare entro i limiti codicistici (capitale sociale)

Ristrutturazione della Banca Pubblica

La disciplina privatistica della Spa-banca ordinaria non subisce sostanziali mutamenti dello statuto. Diversamente succede per lo statuto della Spa-banca, risultante dalla ristrutturazione della banca pubblica (Amato-Carli). La Spa-banca pubblica appare qualcosa di totalmente diverso dalla Spa ordinaria. Aspetti significativi dopo il 1990:

a)       La Spa-banca pubblica resta pubblica, solo formalmente appare quale SPA.

b)       La SPA può essere costituita per atto unilaterale in contrasto con il principio del contratto espresso dal 2247 c.c.

 

Le banche nella forma di società cooperative

Il sistema creditizio per le banche cooperative (per azioni) ammette:

  • Banche popolari:
    • DEFINIZIONE: Le banche popolari sono società cooperative a responsabilità limitata che hanno come scopo la raccolta del risparmio e l’esercizio del credito.
    • La costituzione della banca popolare è possibile solo quando i soci raggiungono il numero di 200.
    • Qualora il numero dei soci divenga inferiore e non sia reintegrato entro un anno, la banca va in liquidazione.
    • Il valore nominale delle azioni non può essere inferiore a lire 5.000.
    • La partecipazione di ogni socio non può essere eccedente a 0,5% del capitale sociale (se viene superato bisogna vendere entro un anno)
    • Gli utili non destinati a riserve legali devono essere utilizzati per scopi di beneficenza.
    • Almeno il 10% deve, però, andare in riserva legale.
  • Banche di credito cooperativo:
    • DEFINIZIONE: Sono banche costituite in forma di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata che esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.
    • Il numero dei soci non può essere inferiore a 200.
    • I soci devono operare con continuità nel territorio della banca
    • Il valore nominale di ciascuna azione va da un minimo di 50.000 ad un massimo di 1.000.000 di lire.
    • Il limite massimo di azioni di ciascun socio è fissato a 80 milioni di lire.
    • Almeno il 70% degli utili deve essere destinato a riserva legale; il restante 30% è suddiviso tra un fondo mutualistico, remunerazione dei soci e iniziative di beneficenza.

Nella banca di credito cooperativo, a differenza delle banche popolari, permane più vivo lo scopo mutualistico, che in generale consiste nel “fornire beni o servizi o occasioni di lavoro direttamente ai membri a condizioni vantaggiose”.

 

La Cassa depositi e prestiti

Esso è un istituto pubblico che attualmente ha personalità giuridica propria di diritto pubblico a cui si affianca il risparmio postale. Le ingenti risorse sono destinate a prestiti che privilegiano lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici (oggi anche quelli privati). Il risparmio postale si basa anche sulla garanzia dello Stato sui depositi. Può forse affermarsi che la Cassa Depositi e prestiti resti l’unico caso di attività d’intermediazione bancaria svolta pubblicamente.