Generalità del consolidato fiscale mondiale

Le società di capitali e gli enti equiparati possono esercitare l’opzione per includere proporzionalmente nella propria base imponibile, indipendentemente dalla distribuzione, i redditi conseguiti da tutte le proprie società controllate non residenti.

La prima opzione è vincolante per cinque anni; il successivo rinnovo vincola, invece, per soli tre anni.

Per dare corso al consolidato mondiale è necessario un interpello preventivo ai fini di controllare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’esercizio dell’opzione.

L’esercizio dell’opzione è consentito alle società ed enti:

  1. I cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati;
  2. Controllati esclusivamente dallo Stato o da altri enti pubblici, da persone fisiche residenti che non abbiano, a loro volta, il controllo, anche mediante parti correlate, di ulteriori società residenti o non residenti [1].

Per la verifica della condizione di cui alla lettera b) le partecipazioni possedute dai familiari si cumulano fra loro.

La controllante del consolidato mondiale non può esercitare l’opzione per il consolidato nazionale come controllata.

Il consolidato fiscale mondiale è disciplinato dagli articoli da 130 a 142 TUIR.



[1] Per la verifica delle condizioni di cui alla lettera b) le partecipazioni possedute dai familiari si cumulano tra di loro.