Definizione del requisito di controllo

Si considerano controllate le società ed enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, le cui azioni, quote, diritti di voto e di partecipazione agli utili sono posseduti direttamente o indirettamente dalla società controllante per una percentuale superiore al 50% da determinarsi relativamente alla società controllante e alle società controllate residenti, tenendo conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena societaria di controllo.

Le partecipazioni devono sussistere alla fine dell’esercizio del soggetto controllante. Tuttavia i redditi e le perdite prodotti dalle società cui tali partecipazioni si riferiscono sono esclusi dalla formazione della base imponibile di gruppo nel caso in cui il requisito del controllo si sia verificato entro i sei mesi precedenti la fine dell’esercizio della società controllante.