Normativa di riferimento
- D.l. 03/10/2006, n.262 (convertito nella Legge 24/11/2006, n.286);
- Legge 27/12/2006, n.296;
- D.l. 04/07/2006, n.223 (convertito nella Legge 04/08/2006, n.248);
- D.P.R. 22/12/1986, n.917;
- D.lgs. 30/04/1992, n.285 (Codice della strada);
- A seguito del D.l. 262/2006 (Collegato alla legge Finanziaria per il 2007) e della L. 296/2006 (legge Finanziaria per il 2007), la disciplina fiscale delle autovetture aziendali risulta sensibilmente modificata, sia con riferimento alla tassazione del fringe benefit sia in relazione alla deducibilità dei costi.
Premessa
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia 14/09/2006, il D.l. 262/2006 (convertito nella Legge 286/2006) ha profondamente modificato il regime di deducibilità dei veicoli aziendali disciplinato dall’art.164 del T.U.I.R.
Tenuto conto che eventuali limitazioni alla detraibilità dell’IVA potranno portare a una revisione dei criteri di deducibilità dei costi, la disciplina per il periodo d’imposta in corso al 03/10/2006 può essere sintetizzata come segue:
- generale indeducibilità dei costi relativi ai veicoli aziendali;
- deroghe specifiche in relazione ai veicoli:
- utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa (deducibili al 100%);
- adibiti a uso pubblico (deducibili al 100%);
- utilizzati dagli agenti e rappresentanti (deducibili all’80%);
- utilizzati dagli esercenti arti e professioni (deducibili al 25%);
- dati in uso promiscuo ai dipendenti.
Disciplina di riferimento
L’art.164 del nuovo T.U.I.R. riproduce il contenuto dell’art.121 bis del “vecchio” T.U.I.R. ed è inserito nelle disposizioni comuni, in quanto disciplina il trattamento fiscale dei veicoli sia in relazione ai titolari di reddito d’impresa sia di reddito di lavoro autonomo. Occorre sottolineare che:
- per le imprese:
- l’art.36, co.5 del D.l. 223/2006, convertito nella Legge n.248/2006, ha escluso la possibilità di operare ammortamenti anticipati in relazione alle autovetture e agli altri veicoli di cui all’art.164, co.1, lett.b, del T.U.I.R.;
- l’art.36, co.6 bis, del DL. N.223/2006, convertito nella Legge n.248/2006, ha condizionato la deducibilità dei canoni di leasing relativi alle autovetture a una durata del contratto non inferiore al periodo di ammortamento tabellare;
- per i professionisti:
- l’art.1, co.334, della Legge n.296/2006 ha condizionato la deducibilità dei canoni di leasing relativi alle autovetture a una durata del contratto non inferiore al period di ammortamento tabellare.
Con riguardo tanto ai professionisti quanto alle imprese, l’art.35, co.11, del Dl. 223/2006 ha previsto limiti di deducibilità per i veicoli che, a prescindere dalla categoria di omologazione, risultano da adattamenti che non ne impediscono l’utilizzo per il trasporto privato di persone.
L’attuazione di tale disposizione è avvenuta a opera del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 06/12/2006, che fissa i parametri per individuare i veicoli sopra citati:
- codice di carrozzeria F0 (effe zero);
- 4 o più posti;
- un rapporto tra la potenza del motore espressa in KW e la portata del veicolo (differenza tra massa complessiva e tara) uguale o superiore a 180.
Ambito applicativo
Il D.l. 262/2006 non modifica la struttura dell’art.164 del T.U.I.R., il quale continua a regolare il trattamento fiscale di taluni mezzi di trasporto a motore utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Dalla lettura della norma deriva che sono esclusi dalla disciplina in commento:
- tutti i mezzi di trasporto non a motore;
- i mezzi di trasporto a motore alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa;
- i veicoli non espressamente indicati dall’art.164 del T.U.I.R.
Per questi veicoli le spese sostenute e gli altri componenti negativi sono deducibili sulla base dei principi generali dell’inerenza.
Mezzi di trasporto non a motore
La C.M. 10/02/1998 n.48 ha chiarito che sono esclusi dalla disciplina dell’art.164 del T.U.I.R. i mezzi di trasporto non a motore quali, per esempio, le biciclette e le gondole.
L’art.164 del T.U.I.R. si riferisce infatti a “taluni mezzi … a motore”; ragionando a contrariis, ne deriva la predetta esclusione.
Mezzi di trasporto oggetto dell’attività propria dell’impresa
La C.M. 48/1998 ha escluso dall’ambito applicativo dell’art.164 anche “i veicoli a motore alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa, anche se temporaneamente utilizzati per fini pubblicitari o promozionali”.
A titolo esemplificativo, si possono citare i veicoli acquistati dalle concessionarie che:
- sono rivenduti e danno origine a ricavi;
- possono essere utilizzati per un breve periodo a scopo dimostrativo.
Veicoli non espressamente indicati dall’art. 164 del T.U.I.R.
I veicoli, anche a motore, non espressamente indicati dall’art.164 del T.U.I.R. sono esclusi dall’ambito applicativo della stessa disposizione. Si tratta, per esempio, di:
- motocarri;
- autocarri;
- autoveicoli per il trasporto promiscuo;
- trattori stradali;
- autoveicoli per uso speciale;
- autotreni.
Occorre comunque sottolineare che per tali veicoli, laddove questi non rispettino i parametri fissati dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate 06/12/2006, si applica il regime dell’art.164, co.1, lett.b, del T.U.I.R. (indeducibilità).
Veicoli indicati dall’art.164 del T.U.I.R.
Rientrano nell’ambito oggettivo dell’art.164 del T.U.I.R.:
- le autovetture ex art.54, co.1, lett.a, del D.lgs. n.285/1992;
- le autocaravan ex art.54, co.1, lett.m, del D.lgs. n.285/1992;
- i motocicli;
- i ciclomotori;
- gli aeromobili da turismo;
- le navi le imbarcazioni da diporto.
Autovetture
Ai sensi dell’art.54, co.1, lett.a, del D.Igs. n.285/1992, le autovetture sono veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente.
Autocaravan
L’art.54, co.1, lett.m, del D.Igs. n.285/1992, definisce autocaravan i veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.
Motocicli
Ai sensi dell’art.53, co.1, lett.a, del D.Igs. n.285/1992, i motocicli sono veicoli a 2 ruote destinati al trasporto di persone, in numero non superiore a 2 compreso il conducente.
Ciclomotori
Ai sensi dell’art.52 del D.Igs. n.285/1992, i ciclomotori sono veicoli a motore a 2 o 3 ruote con:
- motore di cilindrata non superiore a 50 c.c., se termico;
- velocità max. 45 Km/h.
Trattamento fiscale dei veicoli previsti dall’art.164 del T.U.I.R.
Come si è precedentemente accennato, il D.l. n.262/2006 ha sancito la generale indeducibilità dei costi relativi alle autovetture aziendali. L’art.164 co.1 del T.U.I.R. dispone infatti che “le spese e gli altri componenti negativi relativi ai mezzi di trasporto a motore indicati nel presente articolo, utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, ai fini della determinazione dei relativi redditi sono deducibili solo se rientranti in una delle fattispecie previste nelle successive lett.a, b e b bis”.
La versione originaria dell’art.164 del T.U.I.R., ferma restando la deducibilità integrale dei costi afferenti talune tipologie di veicoli, prevedeva 2 limiti di deducibilità:
- limite in percentuale (50% ovvero 80% per agenti e rappresentanti);
- limite in valore assoluto (per le autovetture aziendali un limite al costo di acquisto di €18.075,99).
Tale impostazione è stata rivista per cui occorre ora distinguere tra:
- veicoli aziendali i cui oneri restano totalmente deducibili;
- veicoli aziendali dati in uso promiscuo ai dipendenti;
- veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti;
- veicoli utilizzati da professionisti.
Spese e oneri integralmente deducibili ex art. 164 del T.U.I.R.
L’art.164 del T.U.I.R. dispone che sono integralmente deducibili le spese e gli altri oneri negativi relativi ai veicoli nel caso di:
- utilizzo esclusivo come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa;
- uso pubblico.
È stata invece soppressa dal D.l. n.262/2006 la disposizione che consentiva la deducibilità piena, in caso di attribuzione dell’autovettura in uso promiscuo ai dipendenti, per la maggior parte del periodo d’imposta.
Nozione di “spese e altri componenti negativi”
Rientrano nella nozione di “spese e altri componenti negativi” relativi ai veicoli disciplinati dall’art.164 del T.U.I.R.:
- gli ammortamenti;
- i canoni di leasing e di noleggio;
- le spese di impiego (carburanti, lubrificanti eccetera);
- le spese di custodia (per esempio autorimessa);
- le spese di manutenzione e di riparazione;
- l’IVA indetraibile.
Veicoli strumentali nell’attività propria dell’impresa
Se destinati a essere utilizzati esclusivamente come strumentali nell’attività propria dell’impresa (art.164, co.1, lett.a, n.1 del T.U.I.R.), sono deducibili per l’intero ammontare le spese e gli altri componenti negativi relativi a:
- aeromobili da turismo;
- navi e imbarcazioni da diporto;
- autovetture di cui alla lett.a) dell’art.54, co.1, D.lgs. n.285/1992;
- autocaravan i cui alla lett.m dell’art.54, co.1, D.lgs. n.285/1992;
- ciclomotori;
- motocicli.
Tesi dell’Amministrazione finanziaria
Alla luce del generale principio di indeducibilità dei costi relativi alle autovetture, assume una certa rilevanza la nozione di strumentalità prevista dall’art. 164 del T.U.I.R.
Sul punto, l’Amministrazione finanziaria si è espressa in modo restrittivo e ha considerato strumentali nell’attività propria dell’impresa i soli beni “senza i quali l’attività stessa non può essere esercitata, quali, a esempio, le autovetture per le imprese che effettuano noleggi ovvero attività di scuola guida”.
Autovetture allestite con messaggi pubblicitari
La posizione dell’Amministrazione finanziaria è stata confermata anche con riferimento alle autovetture allestite all’esterno con messaggi pubblicitari da parte di una società di intermediazione immobiliare.
Ad avviso dell’Amministrazione, le autovetture in questione “non costituiscono beni senza i quali l’attività di mediazione immobiliare cui si riferiscono non può essere svolta, né perdono la caratteristica principale di bene destinato al trasporto di persone”. I costi relativi a tali veicoli erano pertanto deducibili in misura parziale (mentre ora sono indeducibili).
Tesi dell’Assonime
Relativamente alla definizione di attività propria dell’impresa e di utilizzo esclusivo, l’Assolombarda (tramite circolare ai propri iscritti) e l’Assonime (tramite circolare 60/1997) si sono discostate dall’orientamento dell’Amministrazione finanziaria.
È stato infatti rilevato che:
- non esiste una definizione normativa di attività propria dell’impresa; occorre quindi fare riferimento al “significato del termine nella sua comune accezione”;
- l’attività propria dell’impresa non consiste solo nella produzione, ma anche nella vendita e in altre attività aziendali (contatti con i clienti, servizi di assistenza, prestazioni di impiantistica eccetera);
- la mancanza di utilizzo esclusivo non può essere affermata a priori, ma deve essere provata caso per caso. In tale ipotesi, “ogni impresa avrà opportuna cura di porre in essere tutte le prove, documentali e non documentali, dalle quali si possa evincere che detta esclusività esiste e il veicolo non è destinato anche a situazioni diverse (uso promiscuo degli amministratori o altro) che renderebbero applicabile, senza ombra di dubbio, la limitazione della deducibilità dei costi”.
Pertanto, secondo le circolari riportate, l’interpretazione del Ministero sarebbe troppo restrittiva e coinvolgerebbe anche ipotesi di utilizzo che la lettera della norma dovrebbe consentire di dedurre integralmente.
Veicoli adibiti a uso pubblico
Le spese e gli altri componenti negativi relativi ai veicoli adibiti a uso pubblico sono integralmente deducibili (art.164, co.1, lett.a, n.2, del T.U.I.R.).
Il Ministero, con la C.M. 48/1998, ha precisato che “rientrano nella previsione normativa gli stessi veicoli espressamente indicati al precedente n.1”, vale a dire i veicoli utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa. Si tratta quindi di:
- autovetture e autocaravan;
- motocicli;
- ciclomotori. Individuazione dell’uso pubblico
L’Assonime ha chiarito che, in linea generale, sono adibiti a uso pubblico i veicoli “la cui utilizzazione sia in funzione di un servizio pubblico di trasporto e la cui circolazione sia, per l’appunto, regolamentata dalle specifiche disposizioni di legge”.
Sulla questione, la C.M. 48/1998 precisa ulteriormente che “la destinazione a tale uso viene espressamente riconosciuta attraverso un atto proveniente dalla pubblica amministrazione”.
Rientrano in tale definizione, per esempio, le autovetture adibite a taxi.
Veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti
L’art. 7, c. 25, del D.l. 262/2006 ha inserito nell’art.164, co.1, del T.U.I.R. la lettera b bis), ai sensi della quale, per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, i relativi costi non sono più deducibili per l’intero ammontare, bensì per l’ammontare che costituisce reddito di lavoro per il dipendente stesso. La norma, come in passato, appare applicabile sia alle imprese, sia ai professionisti.
Individuazione dell’uso promiscuo
Secondo il Ministero, ai fini della determinazione della durata dell’uso promiscuo, non è necessario che:
- l’uso promiscuo sia avvenuto in modo continuativo;
- il veicolo sia stato utilizzato da un solo dipendente.
Inoltre, secondo l’avviso dell’Assonime (circolare 9/1998), è irrilevante:
- che l’utilizzo personale prevalga in termini chilometrici su quello aziendale;
- il rapporto numerico tra giornate lavorative e giornate non lavorative.
Secondo il Ministero, la destinazione a uso promiscuo deve essere provata “da idonea documentazione che ne attesti la certezza dell’utilizzo”. A titolo esemplificativo, costituisce adeguata prova una specifica clausola del contratto di lavoro del dipendente; parimenti, dovrebbe essere corretto l’utilizzo di una lettera di attribuzione.
Fatturazione al dipendente
A differenza di quanto prevedeva la precedente versione dell’art.164 del T.U.I.R., la nuova lett.b bis, ai fini della deducibilità, fa espressamente riferimento all’importo costituente reddito di lavoro.
Quindi, mentre prima le spese potevano essere dedotte per intero anche nel caso in cui al dipendente fosse stato fatturato il corrispettivo per l’uso promiscuo, ora non è chiaro se tale procedura consenta ancora la deduzione in capo al datore di lavoro. Benché la lettera della norma induca a dare una risposta negativa, sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle Entrate consentisse in via interpretativa di dedurre i costi, anche al fine di superare un’ingiustificata disparità di trattamento.
Assenza di limitazioni riferite al costo
Anche a seguito della nuova formulazione normativa, i veicoli concessi in uso promiscuo al dipendente non dovrebbero essere soggetti ai limiti di costo fiscale previsti nel co.1, lett.b, dell’art.164 (per esempio €18.075,99, per le autovetture).
Auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti dei professionisti
La nuova formulazione delle lett.b e b bis, del co.1, dell’art.164 del T.U.I.R. porta a ritenere che l’attribuzione dell’autovettura in uso promiscuo al dipendente dello studio debba essere effettuata senza tenere conto del limite di un veicolo per ciascun professionista (o associato).
I veicoli disciplinati dalla lett.b bis), infatti, dovrebbero rappresentare una sorta di categoria a sé rispetto ai veicoli a deducibilità totale (lett.a) o parziale (lett.b), con regole autonome rispetto a quelle che riguardano e altre tipologie di veicoli (nella fattispecie, da quelle contenute nella lett.b, che impongono limiti al costo ammortizza-bile e al numero di veicoli per i professionisti).
Determinazione del fringe benefit
L’art.7, co.25, lett.a, del D.l. n.262/2006 ha modificato i criteri di determinazione dei compensi in natura che derivano dall’attribuzione di veicoli aziendali in uso promiscuo. Ai sensi del “nuovo” art.51, co.4, del T.U.I.R., infatti, in tali casi il fringe benefit è determinato in misura pari al 50% (rispetto al previgente 30%) dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tariffe ACI, al netto degli importi eventualmente trattenuti al dipendente.
Entrata in vigore dal 2007
Nella versione originaria del D.l. n.262/2006 l’incremento convenzionale del fringe benefit si applicava, in deroga alla Statuto dei diritti del contribuente, a partire dal periodo d’imposta in corso al 03/10/2006 e quindi dal 2006.
L’art.1, co.324, della Legge n.296/2006 ha differito tale disposizione a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in vigore del D.l. n.262/2006, vale a dire a partire dal 2007.
Esempio numerico
Nella tabella seguente viene ipotizzato un confronto – relativo all’esercizio 2006 – tra il vecchio e il nuovo regime per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti, con riferimento a 4 modelli in produzione. Occorre peraltro sottolineare come la struttura dell’art.164 non rende deducibile il fringe benefit, ma rende deducibili le spese e gli altri componenti negativi di reddito, nel limite del fringe benefit tassato. Quindi, con riferimento alla I° autovettura riportata nella tabella, in assenza di altri costi, non sarebbe possibile dedurre l’ammontare degli ammortamenti che non eccede quello del compenso in natura (€2.510,00), ma il solo fringe benefit (€1.510,42).
Autovettura |
Prezzo di acquisto (in €) |
Costo/Km (2006) |
Benefit per il 2006 |
Vecchia deduzione |
Deduzione per il 2006 |
Citroen C3 1.1/60CV Classique |
10.040,00 |
0,335649 |
1.510,42 |
2.510,00 |
1.510,42 |
Fiat Punto 1.4 77CV |
12.834,00 |
0,372650 |
1.676,93 |
3.208,50 |
1.676,93 |
Fiat Croma 1.9/16v MG 150 CV |
22.836,00 |
0,471724 |
2.122,76 |
5.709,00 |
2.122,76 |
Audi A6 2.7/24v V6 TDI |
37.538,00 |
0,623484 |
2.805,68 |
9.384,50 |
2.805,68 |
Auto concesse in uso promiscuo agli amministratori
Il disposto della nuova lett.b bis) ricalca quanto affermato in passato dall’Amministrazione finanziaria relativamente all’uso promiscuo dell’autovettura da parte dell’amministratore di società. In tale occasione, si era affermato che l’eventuale eccedenza delle spese rispetto al compenso in natura era deducibile secondo quanto stabilito dall’art.164, co.1, lett.b, del T.U.I.R.
Non è, quindi, chiaro se la nuova lett.b bis), riferita ai soli lavoratori dipendenti, faccia venir meno lo stesso principio per gli amministratori di società.
Veicoli utilizzati dai professionisti
L’art.7, co.25, lett.b, del D.l. 262/2006 ha modificato l’art.164, co.1, lett.b, del T.U.I.R., portando dal 50% al 25% la quota di costi deducibili dei veicoli utilizzati da professionisti.
Per tali soggetti, rimangono peraltro immutati:
- il criterio secondo il quale sono deducibili i costi relativi a un solo veicolo (o, nel caso di esercizio in forma associata, a un solo veicolo per ciascun socio o associato) e i limiti del costo che caratterizzavano il previgente regime, assunti nella misura:
- di €18.075,99, per le autovetture e le autocaravan;
- di €4.131,66, per i motocicli;
- di €2.065,83, per i ciclomotori.
Con riferimento, per esempio, alle quote di ammortamento delle autovetture che eccedono il limite di legge, il nuovo piano di ammortamento fiscale è quello indicato nella tabella seguente, riferita a un’auto il cui costo di acquisto è pari a €30.000,00 (comprensivo di IVA parzialmente indetraibile).
Esercizi |
Amm.ti totali |
Amm.ti dedotti |
Quota indeducibile |
1 | 7.500,00 | 1.129,75 | 6.370,25 |
2 | 7.500,00 | 1.129,75 | 6.370.25 |
3 | 7.500,00 | 1.129,75 | 6.370,25 |
4 | 7.500,00 | 1.129,75 | 6.370,25 |
riferimento, invece, a un contratto di leasing relativo alla medesima autovettura, avente durata quadriennale e valore complessivo pari a €35.000,00, i canoni annuali deducibili sono determinati adottando la seguente metodologia:
- in via preliminare, calcolo del rapporto tra il limite di costo stabilito dall’art.164 del T.U.I.R. e il costo sostenuto dal concedente: (18.075,99/30.000,00)=60,25%; in secondo luogo, determinazione dell’ammontare dei canoni deducibili totali applicando all’importo totale dei canoni da corrispondere:
- innanzitutto, la percentuale di cui sopra: 35.000,00=60,25%=21.088,00;
- successivamente, la percentuale del 25%: 21.088,00=25%=5.272,00;
- infine, ripartizione del suddetto importo sull’arco temporale del contratto (supponendo, per semplicità, un contratto avente efficacia dall’01/01 dell’esercizio “1” al 31/12 dell’esercizio “4”, l’importo annuale sarebbe pari a €1.318,00).
Criteri similari devono essere adottati per la determinazione dei costi deducibili relativi ai costi di noleggio, per la cui analisi si rimanda alla C.M. 10/02/1998 n.48/E.
Durata del contratto di leasing
A seguito della Finanziaria 2007 le regole di determinazione del reddito di lavoro autonomo si sono ulteriormente avvicinate a quelle di determinazione del reddito d’impresa.
Tra l’altro, l’art.1, co.334, della Legge n.296/2006 ha previsto che la deducibilità dei canoni è subordinata alla condizione che la durata del contratto sia almeno pari alla durata del periodo di ammortamento (in assenza di una decorrenza specifica, si ritiene che la modifica interessi i contratti stipulati dall’01/01/2007).
Agenti e rappresentanti
La nuova lett.b dell’art.164, co.1 del T.U.I.R. prevede una deduzione all’80% relativamente ad autovetture, autocaravan, ciclomotori e motocicli utilizzati da soggetti esercenti attività di agenzia o di attività di commercio.
Riprendendo i chiarimenti forniti dalla C.M. 48/1998, il riferimento all’attività di agenzia operato dalla norma porta a concludere che la disciplina si applica indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto che svolge tale attività imprenditoriale, vale a dire:
- impresa individuale;
- società di persone;
- società di capitali.
Limite di € 25.822,24
In relazione alle sole autovetture, il limite alla rilevanza fiscale del costo di acquisto è elevato per gli agenti e rappresentanti da €18.075,99 a €25.822,24. Risulta così modificata anche la percentuale di deducibilità dei canoni di leasing, posto che occorre rapportare il costo fiscalmente riconosciuto al costo effettivo del veicolo secondo la seguente proporzione: [€25.822,24/costo sostenuto dal concedente]
Ammortamenti anticipati e durata del contratto di leasing
Come evidenziato in premessa, il D.l. 223/2006 è intervenuto sull’art.102 del T.U.I.R., stabilendo che per i veicoli di cui all’art.164, co.1, lett.b, del T.U.I.R.:
- sono esclusi gli ammortamenti anticipati;
- la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento tabellare.
Per effetto del successivo D.l. n.262/2006, tali modifiche hanno rilievo per i veicoli utilizzati da agenti e rappresentanti.
Plusvalenze e minusvalenze
Secondo l’art.164, co.2, del T.U.I.R., ai fini della determinazione del reddito d’impresa, le plusvalenze e le minusvalenze relative ai veicoli disciplinati dal medesimo art.164 rilevano in misura pari al seguente rapporto: [ammortamento fiscalmente dedotto/ammortamento complessivo].
A seguito delle modifiche apportate all’art.54 del T.U.I.R. da parte dell’art.36, co.29, del D.l. n.223/2006, il medesimo principio è estendibile anche agli esercenti arti e professioni, per i quali concorrono ora alla formazione del reddito di lavoro autonomo le plusvalenze e le minusvalenze relative ai beni strumentali.
Qualora, pertanto, un’autovettura acquistata nel corso del 2006 non rientri nelle casistiche che permettono una deducibilità totale o parziale dei relativi costi, le plusvalenze che emergono a seguito della relativa cessione dovrebbero essere integralmente detassate (o le minusvalenze completamente indeducibili).