L’ampio spazio riconosciuto dalla riforma del diritto societario all’autonomia statutaria delle società a responsabilità limitata (S.r.l.) impone alle parti di introdurre negli statuti delle costituende società, o di variare negli statuti delle società già costituite, la specifica regolamentazione di molti aspetti.
Tra questi, un aspetto sul quale maggiormente incide l’autonomia statutaria è sicuramente quello afferente alle partecipazioni sociali.
Diritti sociali e diritti amministrativi
Nell’ambito della riforma, la materia delle quote di S.r.l. è stata ampiamente rinnovata sia in senso formale che sostanziale. Per esempio, se la definizione di “quota” è stata abbandonata in favore di quella di “partecipazione”, nella definizione di partecipazione non viene più specificato che essa debba corrispondere a un determinato ammontare minimo o a un suo multiplo (vecchio art. 2474 c.c.).
Le disposizioni che regolano la materia delle partecipazioni sociali sono racchiuse negli art. da 2468 a 2474 del codice civile.
Dal punto di vista generale, l’art.2468 dispone che i diritti sociali spettano al socio in misura proporzionale alla partecipazione posseduta la quale, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo, è a sua volta proporzionale ai conferimenti eseguiti. In altri termini, la norma introduce la seguente uguaglianza: i diritti sociali sono sempre proporzionali alla misura delle partecipazioni (se detengo l’80% del capitale ho un potere di voto di pari entità), mentre le partecipazioni possono non essere proporzionali al valore del conferimento eseguito, a condizione, però, che ciò venga specificato nell’atto costitutivo (conferisco 2.500,00 €, ma percepisco utili nella misura del 30% in luogo del 25%).
Si comprende, quindi, come la figura del socio e gli eventuali accordi tra soci assumano un ruolo di assoluta centralità nella riforma del diritto societario e, in particolar modo, nell’ambito della S.r.l.
Allo stesso modo, lo statuto (o l’atto costitutivo) può attribuire ai soci particolari diritti relativi all’amministrazione della società o alla distribuzione degli utili.
Le suddette novità possono essere così rappresentate:
- viene costituita la Pippo S.r.l. con capitale sociale di € 20.000
Socio A = € 10.000,00. Gli viene assegnata una quota del 40%.
Socio B = € 5.000,00. Gli viene assegnata una quota del 35%.
Socio C = € 5.000,00. Gli viene assegnata una quota del 25% e il diritto di nomina degli amministratori.
Si noti come nel caso prospettato le partecipazioni assegnate ai soci non siano proporzionali ai conferimenti eseguiti e, peraltro, come a uno solo di essi sia stato riconosciuto il diritto di nominare gli amministratori. Ovviamente, sulla scorta di quanto già precisato, il diritto alla percezione degli utili spettante a ognuno dei soci potrà essere determinato nella stessa misura della percentuale di partecipazione al capitale ovvero in misura differente da questa, sempre che se ne faccia menzione nell’atto costitutivo. Comunque sia, è certo, però, che i diritti sociali spettanti ai soci (per esempio il diritto di voto) saranno sempre proporzionali alla misura delle partecipazioni.
Trasferimento delle partecipazioni
Anche in questo ambito sono state introdotte molte regole nuove rispetto alla disciplina previgente. L’art.2469 c.c. disciplina il trasferimento delle partecipazioni, ammettendo la loro libera trasferibilità tra vivi o per successione, salvo che l’atto costitutivo non disponga diversamente.
La trasferibilità delle partecipazioni può essere variamente limitata da parte dei soci: in pratica, le parti sono libere di stabilire statutariamente le clausole di prelazione; si può prevedere una cessione subordinata al gradimento, motivato o non motivato (in quest’ultimo caso si definisce “mero gradimento”) degli organi sociali (consiglio di amministrazione o assemblea) o di singoli socio, addirittura, di terzi.
In taluni casi, i soci possono stabilire anche la totale intrasferibilità delle partecipazioni. Tuttavia, qualora ciò accadesse, anche in virtù di disposizioni non esplicite dell’atto costitutivo, ma in funzione del complesso di regole statutarie che ne impediscono, di fatto, il trasferimento, deve essere riconosciuto a favore del socio le cui partecipazioni sono intrasferibili il diritto di recesso.
Il successivo art.2470 c.c. determina le regole procedurali che si devono seguire per rendere efficace verso la società la cessione delle partecipazioni. La prima e fondamentale regola stabilisce che il trasferimento ha effetto verso la società con l’iscrizione, nel libro soci, del trasferimento stesso, previa esibizione della documentazione che attesta il trasferimento e la regolarità della procedura. In pratica, a tal fine occorre redigere l’atto di cessione delle partecipazioni mediante scrittura privata autenticata e il suo deposito, entro 30 giorni e a cura del notaio autenticante, presso il Registro delle imprese competente secondo la sede legale della società. L’annotazione del trasferimento delle partecipazioni nel libro soci potrà avvenire presentando l’atto di cessione e la ricevuta di avvenuto deposito presso il suddetto Registro imprese.
Queste regole valgono anche in caso di cessione delle partecipazioni a titolo gratuito (per esempio, per donazione o morte del socio e sempre che non siano state apposte nell’atto costitutivo clausole di totale intrasferibilità delle quote).
Un punto sul quale si può fare qualche considerazione, concerne il caso del trasferimento delle partecipazioni non proporzionali ai conferimenti eseguiti o alle quali sono correlati, per espressa volontà dei soci, particolari diritti (per esempio la nomina degli amministratori). In pratica, le difficoltà che emergono in una situazione del genere afferiscono all’oggetto del trasferimento: in altri termini, in tali casi, occorre domandarsi se unitamente alle partecipazioni vengono, o meno, trasferiti anche i diritti a esse correlati ovvero viene, o meno, mantenuta presso l’acquirente anche la originaria non proporzionalità? oppure è necessario riallineare il valore delle partecipazioni alla quota del capitale sottoscritto? Il legislatore, al riguardo, non fornisce alcuna soluzione.
In dottrina, invece, sono state avanzate varie ipotesi e sostenute diverse opinioni, sia in un senso che nell’altro.
A parere di chi scrive, la risposta viene fornita, in un certo qual modo, dallo stesso silenzio del legislatore; per cui è dato ritenere che, in mancanza di indicazioni espresse da parte della legge, le parti siano totalmente libere di stabilire le modalità e il contenuto del trasferimento delle partecipazioni, rinviando ai loro specifici accordi la formalizzazione della scelta operata