Adeguamento dei parametri (D.Lgs. n.285/2006)
Normativa di riferimento
- Direttiva del Consiglio dell’Unione europea 13/05/2003, n.2003/38/CE;
- Direttiva del Consiglio dell’Unione europea 14/06/2006, n.2006/46/CE;
- D.Lgs. 07/11/2006, n.285;
- Art.2435 bis del Codice civile;
- D.Lgs. 09/04/1991, n.127;
- D.Lgs. 24/02/1998, n.58
Premessa
La direttiva del Consiglio dell’Unione europea 13/05/2003 n.2003/38/CE ha innalzato i limiti degli attivi e dei ricavi ai fini della redazione del bilancio abbreviato e del bilancio consolidato. Il provvedimento comunitario è stato recepito nell’ordinamento italiano con il D.Lgs. 07/11/2006 n.285.
Direttiva 2006/46/CE
Tuttavia, nelle more del recepimento della suddetta Direttiva n.2003/38/CE, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato un’ulteriore Direttiva – la n.2006/46/CE del 14/06/2006 – che adegua nuovamente i citati limiti. Ai sensi dell’art.5, co.1, di quest’ultima direttiva, “gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente […] entro il 05/09/2008”.
In ogni caso, il suo recepimento dovrà essere previsto dal disegno della legge Comunitaria 2006, il quale, al momento in cui si scrive, risulta approvato dal Senato in data 19/12/2006 e all’esame della Camera.
Bilancio abbreviato
Ai sensi del novellato art.2435 bis c.c., le società di capitali possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi non abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 3.650.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 7.300.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
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Nuovi limiti |
Vecchi limiti |
Totale dell’attivo dello stato patrimoniale | € 3.650.000 | €3.125.000 |
Ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 7.300.000 | € 6.250.000 |
Dipendenti mediamente occupati | 50 | 50 |
Primo esercizio, ragguaglio ad anno dei parametri, esclusione.
Qualora la durata del primo esercizio sia inferiore ai 12 mesi, stando all’interpretazione letterale della norma, i valori di riferimento non devono essere ragguagliati a anno.
Esempio
Al riguardo, si supponga che la Pippo S.r.l., che ha iniziato la propria attività in data 1.7.2006 e chiude l’esercizio sociale al 31 dicembre dello stesso anno, presenti i seguenti dati:
- totale dell’attivo: € 3.500.000;
- ricavi delle vendite: €7.500.000;
- dipendenti mediamente occupati: 60.
In questo caso, posto che gli aggregati non sono ragguagliati ad anno, la società non può redigere il bilancio in forma abbreviata: due delle predette grandezze (ricavi e dipendenti), infatti, eccedono i suddetti limiti.
Esercizi successivi al primo
Accertamento del mancato superamento dei limiti
Come accennato, al fine di poter accedere al beneficio della redazione del bilancio in forma abbreviata, la società non deve aver superato, per due esercizi consecutivi, due dei limiti sopra menzionati; qualora la società non rispetti tale requisito, sarà tenuta a redigere il bilancio in forma ordinaria.
Esempio 1
Si supponga che la Pluto S.p.A. presenti la seguente situazione:
- esercizio 1 :
- totale dell’attivo: € 3.500.000;
- ricavi delle vendite: € 7.500.000;
- dipendenti mediamente occupati: 47;
- esercizio 2:
- totale dell’attivo: € 3.600.000;
- ricavi delle vendite: € 7.500.000;
- dipendenti mediamente occupati: 47.
In questa situazione, nell’esercizio 2 la società potrà redigere il bilancio in forma abbreviata. Infatti, per due esercizi consecutivi, due degli aggregati in esame (attivo di bilancio e dipendenti) non superano i citati limiti.
Esempio 2
Si supponga che la Tizio S.p.A. presenti la seguente situazione:
- esercizio 1 :
- totale dell’attivo: 3.700.000 euro;
- ricavi delle vendite: 7.500.000 euro;
- dipendenti mediamente occupati: 47.
- esercizio 2:
- totale dell’attivo: 3.500.000 euro;
- ricavi delle vendite: 7.500.000 euro;
- dipendenti mediamente occupati: 47.
In tale situazione, nell’esercizio 2 la società dovrà redigere il bilancio in forma ordinaria.
Infatti, soltanto in questo esercizio due degli aggregati in esame (attivo di bilancio e dipendenti) non superano i citati limiti, mentre nell’esercizio precedente soltanto il numero dei dipendenti risulta “sottosoglia”.
Coincidenza dei parametri rispettati – Esclusione
Dalla lettura della norma è possibile affermare che i parametri rispettati non devono essere necessariamente gli stessi. È possibile, pertanto, che la società possa redigere il bilancio abbreviato perché, per esempio:
- in un esercizio non eccede i limiti relativi ai ricavi e ai dipendenti;
- nell’esercizio successivo non eccede i limiti relativi all’attivo e ai dipendenti.
Esempio
Si supponga che la Caio S.r.l. presenti la seguente situazione:
- esercizio 1:
- totale dell’attivo: € 3.700.000;
- ricavi delle vendite: € 7.250.000;
- dipendenti mediamente occupati: 47;
- esercizio 2:
- totale dell’attivo: € 3.600.000;
- ricavi delle vendite: € 7.500.000;
- dipendenti mediamente occupati: 47.
In questa situazione, nell’esercizio 2 la società potrà redigere il bilancio in forma abbreviata. Infatti, per due esercizi consecutivi, due degli aggregati in esame non superano i citati limiti:
- nell’esercizio 1, si tratta dei ricavi e dei dipendenti;
- nell’esercizio 2, si tratta del totale dell’attivo e dei dipendenti.
Decadenza dal beneficio
La società che può redigere il bilancio in forma abbreviata sarà obbligata a redigerlo in forma ordinaria quando, per il secondo esercizio
consecutivo, abbia superato due dei limiti sopra menzionati (art. 2435 bis, c. 7, c.c.).
Il superamento di 2 dei limiti per un anno non priva le società del diritto di redigere il bilancio in forma abbreviata, ma è necessario che la società oltrepassi due dei limiti indicati per due anni consecutivi.
Esempio
Si supponga che la Sempronio S.p.A. presenti la seguente situazione:
- esercizio 4:
- totale dell’attivo: € 3.100.000;
- ricavi delle vendite: € 6.200.000;
- dipendenti mediamente occupati: 52;
- esercizio 3:
- totale dell’attivo: € 3.120.000;
- ricavi delle vendite: € 6.450.000;
- dipendenti mediamente occupati: 47;
- esercizio 2:
- totale dell’attivo: € 3.700.000;
- ricavi delle vendite: € 7.450.000;
- dipendenti mediamente occupati: 47;
- esercizio 1:
- totale dell’attivo: € 3.600.000;
- ricavi delle vendite: € 7.500.000;
- dipendenti mediamente occupati: 52.
In tale situazione, la società, che fino all’esercizio 2 redigeva il bilancio in forma abbreviata, nell’esercizio 1 sarà tenuta a redigere il bilancio in forma ordinaria, avendo oltrepassato per due esercizi consecutivi due dei parametri fissati dalla legge. Come evidenziato nell’esempio, nel silenzio della legge, si ritiene che i due parametri non rispettati nei due consecutivi esercizi possano anche non risultare i medesimi.
Computo dei parametri quantitativi
Attivo dello Stato patrimoniale
Il parametro del totale dell’attivo dello Stato patrimoniale si ricava sommando gli importi riportati alle lettere A, B, C e D del medesimo attivo.
Ricavi delle vendite e delle prestazioni
Il parametro dei ricavi delle vendite e delle prestazioni è costituito dall’importo della voce A.1 del Conto Economico.
Numero dei dipendenti
L’ammontare dei dipendenti si evince calcolando la media giornaliera degli occupati, iscritti a libro paga e effettivamente operanti.
Computo dei lavoratori part – time
Ai sensi dell’art.6 del D.Lgs. 25/02/2000 n.61,
Si ritiene che tale disposizione sia applicabile anche al fine della determinazione del numero dei dipendenti al di sotto del quale è possibile redigere il bilancio abbreviato, in caso di impiego di tale tipologia di lavoratori.
La struttura “semplificata” del bilancio abbreviato
Si ricorda che la riforma del diritto societario (D.Lgs. 17/01/2003 n.6 e successive modifiche) ha previsto numerose novità in merito alla redazione del bilancio in forma abbreviata, intervenendo sul contenuto dell’art.2435 bis c.c.
Ne è derivata un’ulteriore semplificazione degli schemi di Stato Patrimoniale e Conto Economico, a cui si è contrapposta una maggiore analiticità della Nota integrativa, dovuta all’obbligo di fornire maggiori informazioni rispetto a quelle precedentemente previste.
Segue un breve riepilogo della struttura del bilancio predisposto in forma abbreviata.
Stato Patrimoniale
Nello Stato Patrimoniale devono essere indicate le sole voci contrassegnate dal lettere maiuscole e da numeri romani, omettendo le voci contrassegnate da numeri arabi. Diversamente da quanto può avvenire per la redazione dello Stato Patrimoniale del bilancio redatto in forma ordinaria, dalle voci B.l (Immobilizzazioni immateriali) e B.ll (Immobilizzazioni materiali) dell’attivo devono essere detratti in forma esplicita gli ammortamenti e le svalutazioni. Inoltre, alle voci C.ll dell’attivo (Attivo circolante, Crediti) e D del passivo (Debiti) devono essere separatamente indicati i crediti e i debiti esigibili oltre l’esercizio successivo. Infine, nell’attivo i Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (voce A) e i Ratei e risconti (voce D) possono essere inclusi tra i Crediti del circolante (voce C.ll). Analogamente, nel passivo, i Ratei e risconti (voce E) possono essere compresi nella voce Debiti (voce D).
Conto Economico
Il Conto Economico può essere predisposto raggruppando tra loro:
- le variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti (voce A.2) e le variazioni dei lavori in corso su ordinazione (voce A.3);
- il TFR (voce B.9.c), il trattamento di quiescenza e simili (voce B.9.d) e gli altri costi per il personale (voce B.9.e);
- gli ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali (voce B.10.a), materiali (voce B.10.b) e le altre svalutazioni delle immobilizzazioni (voce B.10.c);
- i proventi finanziari da titoli iscritti nelle immobilizzazioni (voce C.16.b) e da titoli iscritti nell’attivo circolante (voce C.16.c);
- le rivalutazioni di partecipazioni (voce D.18.a), di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni (voce D.18.b) e di titoli non immobilizzati che non costituiscono partecipazioni (voce D.18.c);
- le svalutazioni di partecipazioni (voce D.19.a), di immobilizzazioni finanziarie diverse dalle partecipazioni (voce D.19.b) e di titoli non immobilizzati che non costituiscono partecipazioni (voce D.19.c).
Inoltre, nelle voci E.20 Proventi straordinari ed E.21 Oneri straordinari non è più richiesta l’indicazione separata, rispettivamente, delle:
- plusvalenze;
- minusvalenze e imposte relative agli esercizi precedenti.
Prima delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 6/2003, con riferimento al Conto Economico non era prevista alcuna semplificazione.
Nota Integrativa
Nella Nota Integrativa possono essere omesse alcune informazioni relative a voci tanto dello Stato Patrimoniale, quanto del Conto Economico, mentre quelle da riportare sono le seguenti:
Articolo c.c. |
Tipologia di informazione |
Art. 2361 c. 2 | Indicazione delle partecipazioni assunte in società a responsabilità illimitata (per esempio snc e sas) |
Art. 2427 c. 1, n. 1 | Informativa sui criteri di valutazione |
Art. 2427 c. 1,n. 3 bis | Informativa sulle svalutazioni delle immobilizzazioni |
Art. 2427 c. 1, n. 4 | Variazioni delle voci dell’attivo e del passivo |
Art. 2427 c. 1, n. 5 | Elenco delle partecipazioni in imprese controllate e collegate |
Art. 2427 c. 1, n. 6 | Ammontare dei crediti e debiti di durata > 5 anni e dei debiti assistiti da garanzia reale |
Art.2427 c.1,n.6 bis | Variazioni nei cambi valutari verificatesi successivamente alla chiusura dell’esercizio |
Art. 2427 c. 1,n. 6 ter | Informativa sui “pronti contro termine” |
Art. 2427 c. 1, n. 7 bis | Indicazione analitica delle voci di PN |
Art. 2427 c. 1, n. 8 | Informativa sugli oneri finanziari |
Art. 2427 c. 1, n. 11 | Ammontare dei proventi da partecipazione |
Art. 2427 c. 1,n. 18 | Informativa sulle azioni di godimento, obbligazioni convertibili ecc. |
Art. 2427 c. 1,n. 19 | Informativa sugli “altri strumenti finanziari” emessi dalla società |
Art. 2427 c. 1, n. 19 bis | Illustrazione dei finanziamenti dei soci alla società |
Art. 2427 c. 1, n. 20 | Informativa sui patrimoni destinati |
Art. 2427 c. 1, n. 21 | Informativa sui finanziamenti destinati |
Art. 2427 c. 1,n. 22 | Informativa sulle operazioni di leasing finanziario |
Art. 2427 bis c.c., c. 1, n. 2 | Informativa sul fair value delle immobilizzazioni finanziarie, diverse dalle partecipazioni in controllate e collegate e joint venture |
Art. 2497 bis c. 4 c.c. | Informativa sull’attività di direzione e coordinamento di società |
Relazione sulla gestione
Le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla redazione della relazione sulla gestione se indicano nella Nota Integrativa:
- il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti possedute dalla società, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente (art.2428, co.2, n.3);
- il numero e il valore nominale delle azioni proprie e delle azioni o quote di società controllanti acquistate o alienate dalla società nel corso dell’esercizio, con l’indicazione della parte di capitale corrispondente, dei corrispettivi e dei motivi degli acquisti e delle alienazioni (art.2428 co.2, n.4).
Decorrenza dei nuovi limiti
Poiché il D.Lgs. n.285/2006 non prevede una specifica norma di decorrenza, i nuovi parametri sono entrati in vigore il 12/12/2006. Gli stessi, pertanto, trovano sicuramente applicazione con riferimento ai bilanci degli esercizi chiusi a partire dal 12/12/2006.
Bilanci chiusi al 31.12.2006
Per quanto appena detto, quindi, per i soggetti il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare, la possibilità di redigere in forma abbreviata il bilancio dell’esercizio chiuso al 31.12.2006 deve essere valutata alla luce dei nuovi limiti.
In questo caso, il 2006 e il 2005 costituiranno i due esercizi rilevanti ai fini della verifica (rispettivamente, l’esercizio 1 e l’esercizio 2, negli esempi sopra riportati). Bilanci chiusi anteriormente al 12/12/2006, ma approvati successivamente. Per i bilanci chiusi l’11/12/2006 o in data anteriore, ma approvati a partire dal 12/12/2006, ci si chiede se rilevino i nuovi o i vecchi limiti. Ci soccorre al proposito una circolare dell’Assonime (circolare 11/03/1996 n.30) la quale, pronunciandosi in merito alla modifica dei limiti quantitativi per la redazione del bilancio abbreviato disposta dalla Legge 06/02/1996 n.52, ebbe modo di precisare che l’applicazione dei nuovi piuttosto che dei vecchi limiti andava valutata in relazione al momento della redazione del bilancio.
Sulla scorta di tale interpretazione, è quindi possibile affermare che, per i bilanci degli esercizi chiusi l’11/12/2006 o in data anteriore (per esempio, il 30/11/2006), ma approvati a partire dal 12/12/2006 (per esempio, il 15/03/2007), occorre tenere conto dei nuovi limiti. In questo caso, qualora i nuovi limiti siano entrati in vigore successivamente all’approvazione, da parte del consiglio di amministrazione, del progetto di bilancio, non appare peraltro chiaro se l’assemblea:
- debba rinviare il progetto all’organo amministrativo;
- ovvero possa apportare direttamente le modifiche ritenute necessarie.
Sul potere dell’assemblea di modificare il bilancio, infatti, la dottrina pare divisa. Secondo una prima tesi, l’assemblea non avrebbe il potere di modificare il bilancio, ma solo di approvarlo (o meno). A sostegno di tale conclusione si adduce il fatto che il bilancio sarebbe atto degli amministratori; affermazione che troverebbe conferma nella lettera dell’art.2364 co.1 c.c., ai sensi del quale “l’assemblea ordinaria «approva» il bilancio”.
L’opinione prevalente, di contro, sottolinea come, prima della delibera, esista solo un progetto di bilancio che diviene bilancio solo in seguito all’approvazione assembleare; a quest’ultima, quindi, deve riconoscersi il potere di modificare il progetto proposto, approvando un bilancio diverso da quello iniziale. Si ritiene che quest’ultima tesi sia quella più conforme alla ratio della legge.
Nomina del collegio sindacale nelle S.r.l.
L’art.2477 co.3 c.c. prevede l’obbligo di nominare il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata che, pur avendo capitale sociale inferiore a 120.000,00€, per 2 esercizi consecutivi abbiano superato 2 dei limiti indicati dall’art.2435 bis co.1 c.c.
Specularmente, l’obbligo cessa se, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei limiti in esame non vengono superati.
Avendo l’art.1 del D.Lgs. n.285/2006 innalzato i limiti per la redazione del bilancio abbreviato, dovrà essere nominato il collegio sindacale quando, per 2 esercizi consecutivi, le S.r.l. con capitale sociale inferiore a €120.000,00 abbiano superato due dei seguenti limiti:
- totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 3.650.000;
- ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 7.300.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 50 unità.
I nuovi limiti, più elevati dei precedenti, riducono quindi le ipotesi in cui le S.r.l. in esame devono eleggere il collegio sindacale.
Cessazione dei collegi sindacali non più obbligatori
Qualora la società abbia nominato il collegio sindacale, essendovi tenuta in base ai precedenti limiti, ma sia esonerata dall’obbligo in virtù dei nuovi parametri, è dubbia quale sia la sorte del collegio sindacale già insediato, tenuto conto che, ai sensi di legge, esso resta in carica per tre esercizi (art.2400 co.1 c.c.).
Sul punto, è possibile osservare che il collegio sindacale non è deposto dall’incarico per il solo fatto che sono stati elevati i limiti dimensionali che fanno scattare l’obbligo di nomina del medesimo organo. Sostenere la tesi opposta significherebbe estromettere l’assemblea, unico organo legittimato a nominare e revocare il collegio sindacale.
L’introduzione dei nuovi parametri non può infatti configurare un’autonoma causa di decadenza, poiché ai sensi dell’art.2399 c.c. le cause di decadenza sono solo quelle ivi previste. Peraltro, secondo quanto rilevato in dottrina, il problema sembrerebbe superabile tramite una clausola statutaria che prevede, come causa di decadenza, il verificarsi delle condizioni che fanno venir meno l’obbligatorietà del collegio sindacale.
In alternativa, la novità legislativa potrebbe integrare una giusta causa, qualora l’assemblea decidesse di revocare il collegio sindacale, essendo venuti meno i requisiti di legge per ricoprire l’incarico. Si ritiene, infatti, che rappresentano giusta causa di revoca non solo l’inadempimento dei sindaci ai doveri d’ufficio, ma anche elementi oggettivi tali da imporre la rimozione dalla carica. In ipotesi di revoca del collegio sindacale, sarà il Tribunale a dover approvare con decreto la deliberazione assembleare.
A testimonianza della tangibilità del collegio sindacale, una volta nominato, si richiama l’art.2477 co.3 c.c. secondo cui l’obbligo della presenza dei sindaci cessa se, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei predetti limiti non vengono superati.
Nessun ostacolo incontra la presentazione delle dimissioni da parte dei sindaci attualmente in carica. È comunque opportuno sottolineare che nulla vieta il mantenimento dei sindaci fino a regolare scadenza del loro mandato.
Decorrenza dei nuovi limiti
Come rilevato, i nuovi limiti sono entrati in vigore il 12/12/2006. Pertanto, deve ritenersi che, a partire dai bilanci approvati da tale data:
- l’assemblea di approvazione del bilancio medesimo, dopo aver accertato che, per il secondo esercizio consecutivo, sono state superate le nuove soglie, deve nominare, contestualmente all’approvazione, il collegio sindacale;
- l’approvazione del bilancio del secondo esercizio consecutivo senza il superamento delle nuove soglie costituisce il momento a partire dal quale cessa l’obbligo di mantenere il collegio sindacale, con le possibili conseguenze previste nel precedente.
Bilancio consolidato
Soggetti obbligati alla redazione del bilancio consolidato
Sono obbligate a redigere il bilancio consolidato (art.25 del D.Lgs. n.127/91):
- le società di capitali che controllano un’altra impresa;
- gli enti pubblici economici e le cooperative e le società di mutua assicurazione che controllano società di capitali.
Nozione di controllo
La nozione di controllo si ricava dall’art.26 del D.Lgs. n.127/91, ai sensi del quale sono imprese controllate:
- le società all’interno della quale un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;
- le società all’interno della quale un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria;
- le imprese su cui un’altra ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un’influenza dominante, quando la legge applicabile consente tali contratti o clausole;
- le imprese all’interno della quale un’altra, in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto.
Influenza dominante in virtù di un contratto o di una clausola statutaria
Può essere esercitata un’influenza dominante in virtù di:
- contratti di dominazione in base ai quali una società si impegna a dare attuazione alle direttive impartite da un’altra società;
- clausole statutarie che riservano a un soggetto il potere di nominare o revocare la maggioranza degli amministratori.
Le pattuizioni di cui al primo punto sono vietate nel nostro ordinamento; la disposizione trova dunque applicazione solo nel caso di controllate estere. Di contro, le clausole di cui al secondo punto sono consentite, per esempio, allo Stato e agli enti pubblici (art. 449 c.c.).
Soggetti esonerati dalla redazione del bilancio consolidato
In linea generale, sono previsti due casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato:
- per i sottogruppi o sub-holding (art.27 co.3, del D.Lgs. n.127/91);
- per i gruppi con limitate dimensioni (art.27 co.1, del D.Lgs. n.127/91).
Le novità introdotte dal D.Lgs. n.285/2006 intervengono sulla seconda ipotesi di esonero. Indicazione dei motivi dell’esonero in Nota integrativa.
Si segnala che le ragioni dell’esonero devono essere indicate nella Nota Integrativa del bilancio di esercizio (art.27 co.5, del D.Lgs. n.127/91).
Sottogruppi o sub-holding
L’art.27 co.3 e 4, del D.Lgs. n.127/91 esonera le imprese a loro volta controllate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato quando:
- la controllante sia titolare di oltre il 95% delle azioni o quote dell’impresa controllata;
- ovvero, qualora essa sia titolare di quota inferiore, almeno 6 mesi prima della chiusura dell’esercizio non facciano richiesta di redigere il consolidato tanti soci che rappresentino almeno il 5% del capitale.
L’esonero in esame è subordinato alle seguenti condizioni:
- la società madre deve essere residente in uno Stato membro della UE e deve redigere e sottoporre al controllo il bilancio consolidato secondo le norme previste dal D.Lgs. 127/1991 o secondo quelle della VII Direttiva recepite dallo Stato membro;
- la sub-holding non deve aver emesso titoli quotati in Borsa.
Gruppi con limitate dimensioni
Nuovi parametri
Non sono obbligate alla redazione del bilancio consolidato le imprese controllanti che, unitamente alle imprese controllate, non abbiano superato per 2 esercizi consecutivi 2 dei seguenti limiti:
- totale degli attivi degli stati patrimoniali: € 14.600.000;
- totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni: € 29.200.000;
- dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 250.
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Nuovi limiti |
Vecchi limiti |
Totale degli attivi degli stati patrimoniali | €14.600.000 | €12.500.000 |
Totale dei ricavi delle vendite e delle prestazioni | € 29.200.000 | € 25.000.000 |
Dipendenti mediamente occupati | 50 | 50 |
Esonero – Esclusione
In ogni caso, l’esonero non si applica se l’impresa controllante o una delle controllate ha emesso titoli quotati in Borsa.
Titoli quotati in Borsa – Nozione
Si ritiene che costituiscano titoli ai fini della citata norma, non solo le azioni, ma anche le obbligazioni. Inoltre, l’art.117 del D.Lgs. n.58/98 (Testo Unico della Finanza) ha previsto che non si applicano alle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell’Unione europea i casi di esonero dall’obbligo di redazione del bilancio consolidato previsti dall’art.27 del D.Lgs. n.127/91.
In pratica, tutte le società che fanno appello al pubblico risparmio su mercati regolamentati italiani o dell’Unione europea, e non più solo in Borsa, sono tenute – al ricorrere delle menzionate condizioni – a fornire un’informazione su base consolidata.
Le società capogruppo sono pertanto soggette all’obbligo di redigere il bilancio consolidato quando le stesse o una delle società figlie:
- abbiano titoli quotati in Borsa;
- abbiano azioni quotate in mercati regolamentati italiani;
- abbiano azioni quotate in mercati regolamentati di altri Paesi dell’Unione europea.
Modalità di calcolo dei parametri quantitativi
Per determinare i suddetti limiti quantitativi, occorre fare riferimento al totale lordo degli attivi e dei ricavi (delle imprese che potenzialmente rientrano nell’area di consolidamento), senza operare eventuali rettifiche di consolidamento. Inoltre, ai fini della somma dei parametri, non è necessario che i bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.
Coincidenza dei parametri rispettati – Esclusione
Come già osservato per il bilancio abbreviato, i parametri rispettati non devono essere necessariamente gli stessi. È pertanto possibile che:
- in un esercizio siano rispettati i limiti relativi all’attivo e ai ricavi;
- in un altro esercizio siano rispettati i limiti relativi all’attivo e ai dipendenti.
Computo dei parametri quantitativi
In ordine alla modalità di computo dei parametri quantitativi, si rimanda alle considerazioni svolte con riferimento al bilancio abbreviato.
Accertamento del mancato superamento dei limiti
La società controllante non è tenuta a redigere il bilancio consolidato se, per 2 esercizi consecutivi, non supera 2 dei suddetti parametri indicati all’art.27 del D.Lgs. n.127/91.
Qualora, però, la società esonerata dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato superi 2 dei limiti richiesti per l’esonero anche per un solo esercizio, essa sarà obbligata a redigere il bilancio consolidato.
Esempio
Si supponga che la controllante Mevio S.p.A. presenti la seguente situazione:
- esercizio 1 :
- totale degli attivi: € 15.000.000;
- totale dei ricavi: € 29.000.000;
- dipendenti mediamente occupati: 300;
- esercizio 2:
- totale degli attivi: € 15.000.000;
- totale dei ricavi: € 29.000.000;
- dipendenti mediamente occupati: 240;
- esercizio 3:
- totale degli attivi: € 14.000.000;
- totale dei ricavi: € 29.000.000;
- dipendenti mediamente occupati: 300 dipendenti;
- esercizio 4:
- totale degli attivi: € 15.000.000;
- totale dei ricavi: € 29.000.000;
- dipendenti mediamente occupati: 300 dipendenti.
In tale situazione, la società:
- nell’esercizio 2, dovrà redigere il bilancio consolidato;
- nell’esercizio 3, non lo dovrà predisporre;
- nell’esercizio 4, tornerà a redigerlo.
Decorrenza dei nuovi limiti
Come rilevato, poiché il D.Lgs. 285/2006 non prevede una specifica norma di decorrenza, il 12/12/2006 sono entrati in vigore i nuovi parametri.
Sempre sulla scorta dei chiarimenti forniti dalla citata circolare Assonime n.30/1996, è possibile affermare che sono esonerate dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato le società controllanti che, alla suddetta data del 12/12/2006, a un tempo:
- non abbiamo ancora predisposto il bilancio consolidato relativo all’ultimo esercizio;
- unitamente alle controllate, non abbiamo superato in questo esercizio e in quello precedente i nuovi limiti.
Pertanto, al fine di valutare l’obbligo di redazione del bilancio consolidato al 31/12/2006, occorre già far riferimento ai nuovi limiti.