I termini decadenziali di notifica delle cartelle

A pena di nullità, la cartella deve essere notificata entro:

  • Il 3° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di liquidazione automatica (art.36-bis DPR n.600/1973 e art.54-bis DPR n.633/1972);

  • Il 4° anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione in caso di controllo formale (art.36-ter DPR n.600/1973);

  • Il 2° anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata, in caso di dilazione e mancato versamento delle somme.

L’avviso bonario deve essere sempre notificato al contribuente prima dell’iscrizione a ruolo, pena la nullità della cartella di pagamento (Corte di Cassazione, ordinanza n.545 del 14/01/2014).

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