Il contribuente prima di presentare un ricorso o reclamo, può optare per la definizione agevolata delle sanzioni, attraverso il pagamento di una sanzione amministrativa di ammontare pari ad 1/3 delle sanzioni irrogate (non rateizzabile).
Tuttavia, in caso di esito positivo successivo contenzioso, la circolare n.12/E del 2010 dell’AdE ha chiarito che la definizione delle sanzioni preclude al contribuente la possibilità di chiedere a rimborso le sanzioni versate, a seguito di sentenza favorevole.
Contro il diniego alla richiesta di rimborso, si potrebbe presentare un nuovo ricorso o reclamo, in virtù di quanto disposto dall’art.19, co.6[1] del D.Lgs. n.472/1997, che in tema di esecuzione delle sanzioni prevede che “se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso”.
[1] 6. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l’ufficio deve provvedere al rimborso entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza.