La conciliazione giudiziale

Conciliazione giudiziale

Ciascuna delle parti può proporre all’altra parte la conciliazione totale o parziale della controversia.

La conciliazione può aver luogo solo davanti alla commissione provinciale e non oltre la prima udienza, nella quale il tentativo di conciliazione può essere esperito d’ufficio anche dalla commissione.

Se la conciliazione ha luogo, viene redatto apposito processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute a titolo d’imposta, di sanzioni e di interessi. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute mediante versamento diretto in un’unica soluzione ovvero in forma rateale, in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, ovvero in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano € 51.645,69, previa prestazione di idonea garanzia.

La conciliazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di redazione del processo verbale, dell’intero importo dovuto ovvero della prima rata e con la prestazione della predetta garanzia sull’importo delle rate successive, comprensivo degli interessi al saggio legale calcolati con riferimento alla stessa data, e per il periodo di rateazione di detto importo aumentato di un anno.

Qualora una delle parti abbia proposto la conciliazione e la stessa non abbia luogo nel corso della prima udienza, la commissione può assegnare un termine non superiore a sessanta giorni, per la formazione di una proposta di conciliazione.

L’ufficio può, sino alla data di trattazione in camera di consiglio, ovvero fino alla discussione in pubblica udienza, depositare una proposta di conciliazione alla quale l’altra parte abbia previamente aderito.

Se l’istanza è presentata prima della fissazione della data di trattazione, il presidente della commissione, se ravvisa la sussistenza dei presupposti, e delle condizioni di ammissibilità, dichiara con decreto l’estinzione del giudizio.

La proposta di conciliazione ed il decreto tengono luogo del processo verbale in precedenza citato. Il decreto è comunicato alle parti ed il versamento dell’intero importo o della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data della comunicazione.

Nell’ipotesi in cui la conciliazione non sia ritenuta ammissibile il presidente della commissione fissa la trattazione della controversia. Il provvedimento del presidente è depositato in segreteria entro dieci giorni dalla data di presentazione della proposta.

In caso di avvenuta conciliazione le sanzioni amministrative si applicano nella misura di un terzo delle somme irrogabili in rapporto all’ammontare del tributo e comunque non inferiore al minimo edittale previsto per le sanzioni più gravi ascrivibili a ciascun contributo oggetto della conciliazione.

Pena pecuniaria

Comporta il pagamento di una somma determinata tra un minimo e un massimo. L’ammontare è determinato dall’ufficio in relazione alla gravità del danno arrecato all’Erario e alla personalità del trasgressore.

Essa è aumentata fino al cinquanta per cento se, nei 3 anni precedenti, sia stata commessa analoga violazione, mentre può essere così ridotta:

  • A un quarto, se la violazione consiste nel ritardo fino a un massimo di trenta giorni nell’osservanza di un termine;

  • A un mezzo, per rinuncia del contribuente ad impugnare l’avviso di accertamento o per rinuncia al ricorso prima della decisione della commissione tributaria provinciale.

Si precisa che, per più violazioni della stessa disposizione, commesse anche in tempi diversi, la pena può essere applicata una sola volta considerate le circostanze dei fatti e la personalità del trasgressore.

Patteggiamento

La legge n.148/2011 ha previsto per i reati fiscali la possibilità di beneficiare del patteggiamento, che comporta l’estinzione della violazione che ha determinato l’illecito penale.

Il contribuente deve:

  • Estinguere ai fini fiscali il debito tributario che costituisce delitto ricorrendo anche alle procedure conciliative vigenti nell’ordinamento tributario;

  • Corrispondere le sanzioni tributarie anche se, per il principio della specialità, potrebbero non trovare applicazione.

Lascia un commento