Gli strumenti di controllo

L’attività di controllo dell’Amministrazione Finanziaria può avvenire attraverso:

  • L’acquisizione di dati presenti nell’Anagrafe Tributaria (quali, ad esempio, le dichiarazioni dei redditi, gli atti registrati, altre comunicazioni varie);
  • L’acquisizione di elementi presso il contribuente (verifiche, ispezioni, accessi, richieste di documenti, questionari, eccetera).

Le conclusioni di queste attività istruttorie vengono sempre portate a conoscenza del contribuente attraverso degli atti che riportano la motivazione della pretesa, le maggiori imposte dovute, le sanzioni e gli interessi.

La pianificazione dei controlli e la selezione dei contribuenti da accertare

L’amministrazione finanziaria con cadenza periodica, detta delle linee guida per orientare il controllo, con l’obiettivo di selezionare quelle aree ove si presume che la disapplicazione delle norme tributarie possano essere più frequenti.

Con la circolare n.25/E del 31 Luglio 2013, l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli indirizzi operativi agli uffici per l’attività di prevenzione e contrasto dell’evasione fiscale da espletare nell’anno in corso, in base all’approccio fondato sulla distinzione dei contribuenti in diverse macro – tipologie.

Per quanto concerne gli anni 2013 e 2014 i controlli programmati che potranno essere eseguiti nei confronti delle persone fisiche e delle piccole medi imprese, saranno:

  • Assenza di controlli negli anni precedenti;
  • Bassa redditività negli ultimi anni;
  • Scelte antieconomiche;
  • Anomalie nelle rimanenze di magazzino;
  • Anomalie in base agli studi di settore;
  • Prestazioni rese nell’ambito di interventi legati al recupero del patrimonio edilizio e al risparmio energetico (progetto Pandora);
  • Trasmissione di pratiche DOCFA (documenti catasto fabbricati);
  • Enti e associazioni non profit;
  • Anomalie nelle spese sostenute.

I possibili controlli

L’attività di controllo svolta dall’amministrazione finanziaria può suddividersi in 3 grandi direttrici:

  1. La liquidazione delle dichiarazioni (art.36-bis del DPR n.600/1973 e art.54-bis del DPR n.633/1972;
  2. Il controllo formale delle dichiarazioni (art.36-ter del DPR n.600/1973);
  3. Le altre attività ispettive:
    1. Poteri il cui esercizio presuppone, generalmente l’intervento diretto presso la sede del contribuente (accesso, ispezione e verifica – art.52 del DPR n.633/1972 e art.33 del DPR n.600/1973);
    2. Poteri di acquisizione di informazioni, dati, documenti e notizie, senza l’esecuzione di accessi presso il contribuente (art.51 del DPR n.633/1972 e art.32 del DPR n.600/1973).

Il controllo formale (art.36-ter DPR 600/1973).

Entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione (ad esempio 31/12/2014 per Unico 2012), gli Uffici al controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d’imposta sulla base di criteri selettivi.

In tal caso, il contribuente o il sostituto d’imposta è invitato, anche telefonicamente o in forma scritta o telematica, a fornire chiarimenti in ordine ai dai contenuti nella dichiarazione e ad eseguire o trasmettere ricevute di versamento e altri documenti non allegati alla dichiarazione o difformi dai dati forniti da terzi.

L’attività di controllo formale della dichiarazione tende alla verifica della corretta determinazione delle imposte, delle ritenute, dei contributi o dei premi dichiarati, senza però entrare nel merito dell’effettiva individuazione dei presupposti impositivi; ma, nel contempo è riconosciuta la possibilità di poter acquisire anche ulteriori elementi desunti dal contenuto della dichiarazione presentata da altri soggetti o dagli elenchi forniti da determinati enti o, ancora, dall’esame di altri documenti richiesti al contribuente stesso.

Il co.2 dell’art.36-ter dispone che gli uffici provvedono a:

  • Escludere in tutto o in parte lo scomputo delle ritenute di acconto non risultanti dalle dichiarazioni dei sostituti o dalle certificazioni richieste ai contribuenti;
  • Escludere in tutto o in parte le detrazioni d’imposta non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti o agli elenchi inviati dalle imprese di assicurazioni e dagli enti previdenziali;
  • Escludere in tutto o in parte le deduzioni dal reddito non spettanti in base ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • Determinare i criteri d’imposta spettanti in base ai dati risultanti dalle dichiarazioni e ai documenti richiesti ai contribuenti;
  • Liquidare la maggiore imposta Irpef e i maggiori contributi dovuti sull’ammontare complessivo dei redditi risultanti da più dichiarazioni o certificati presentati per lo stesso anno dal medesimo contribuente;
  • Correggere gli errori materiali o di calcolo commessi nelle dichiarazioni dei sostituti d’imposta.

Il contribuente ha la possibilità di regolarizzare il maggior debito emesso nei suoi confronti pagando le somme dovute entro i successivi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, ottenendo in tal modo il pagamento della sanzione ridotta del 20%, oltre al pagamento degli interessi fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello di elaborazione della comunicazione.

Le altre attività ispettive.

La Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Entrate dispongono di ulteriori potestà finalizzate ad acquisire elementi e prove utili da segnalare all’Ufficio per l’emissione dell’avviso di accertamento.

I poteri ispettivi sono raggruppabili in due categorie principali:

  • Poteri il cui esercizio presuppone, generalmente, l’intervento diretto presso la sede del contribuente (accesso, ispezione e verifica: art.52 DPR n.633/1972 e art.33  DPR 600/1973);
  • Poteri di acquisizione di informazioni, dati, documenti e notizie, senza l’esecuzione di accessi presso il contribuente (art.51 DPR 633/1972 e art.32 DPR 600/1973).

Le effettive esigenze e la chiusura della verifica.

Le verifiche fiscali nei locali destinati all’esercizio dell’attività devono essere effettuate esclusivamente sulla base di esigenze effettive di indagini e controllo sul luogo (art.12 Legge n.212/2000).

In caso contrario, l’attività di verifica dovrà essere esperita convocando il contribuente presso la sede dell’Ufficio competente, secondo le modalità previste dagli art.51 del DPR n.633/1972 e art.32 del DPR n.600/1973.

La verifica si conclude con la consegna di un processo verbale di constatazione (Pvc). Al fine di non far intendere alcuna forma di acquiescenza all’operato dei verificatori, è opportuno rilasciare una generica dichiarazione con cui ci si riserva di analizzare le presunte violazioni contestate in sede di verifica e di formulare, eventualmente, opportune memorie difensive all’Ufficio competente.

Le osservazioni al Processo verbale di constatazione.

L’avviso di accertamento, dunque, non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dal rilascio al contribuente della copia del verbale di chiusura delle operazioni ispettive, salvo che non ricorra particolare e motivata urgenza (art.12 co.7 Legge 212/2000).

L’inosservanza del termine di 60 giorni determina, salvo che ricorrano specifiche ragioni di urgenza, l’illegittimità dell’atto impositivo emesso ante tempus (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.18814 del 29/07/2013).

L’accertamento fiscale è nullo anche se, in sede di ispezione, l’Amministrazione finanziaria non ha redatto il PVC e a prescindere dal fatto che non abbiamo svolto, durante l’accesso, una vera istruttoria ma solo una richiesta di documenti (Corte di Cassazione, sentenza n.20770 del 11/09/2013).

Gli inviti e i questionari.

I controlli d’ufficio possono essere avviati mediante invio al contribuente sottoposto a verifica di:

  • Invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento;
  • Invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
  • Questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico;
  • Qualunque altro questionario inviato al fine di ottenere documentazione o chiarimenti dal o sul contribuente: questionari esplorativi (art.32 DPR n.600/1973 e art.51 DPR n.633/1972).

Gli effetti della mancata risposta.

La mancata risposta ai questionari o agli inviti a comparire è punita con la sanzione amministrativa da € 258,23 a € 2.065,83 (art.11 co.1 D.Lgs. n.471/1997).

Le notizie e i dati non addotti e gli atti, documenti, libri e registri non esibiti o trasmessi in risposta agli inviti a comparire o ai questionari dell’Ufficio, non possono essere presi in considerazione a favore del contribuente ai fini dell’accertamento in sede amministrativa e contenziosa.

Ove sussistano cause di impossibilità a comparire o a consegnare la documentazione il giorno fissato dall’invito, si può chiedere il differimento ad altra data da stabilire mediante un’apposita istanza da presentare direttamente all’ufficio.

L’adesione agli inviti al contradditorio (art.5 co.1-bis D.Lgs. n.218/1997)

L’ufficio invia ai contribuenti avvisi a comparire, nei quali, oltre ad essere indicati i periodi di imposta suscettibili di accertamento, il giorno e il luogo della comparizione, sono anche riportati gli importi relativi alle maggiori imposte, ritenute, contributi previdenziali, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata mediante adesione.

L’adesione all’invito al contradditorio comporta l’applicazione di sanzioni ridotte nella misura di 1/6 del minimo previsto dalla legge.

L’adesione al Processo verbale di contestazione.

Il contribuente può prestare adesione ai PVC (art.5-bis D.Lgs. n.218/1997) in materia di imposte sui redditi e di Iva, che consentono l’emissione di accertamenti parziali (art.41-bis DPR n.600/1973 e art.54 DPR n.633/1972), beneficiando della riduzione delle sanzioni nella misura di 1/6 del minimo.

L’adesione può riguardare esclusivamente il contenuto integrale del PVC e deve necessariamente avvenire entro i 30 giorni successivi tramite una comunicazione sottoscritta dal contribuente.

Dalla verifica all’accertamento.

Una volta acquisite le informazioni, i verificatori redigono un PVC (in caso di accesso) o un verbale (in caso di controllo d’ufficio) che viene poi valutato criticamente agli accertatori, stabilendo il tipo di accertamento da svolgere ed emettendo eventualmente l’avviso di accertamento, unico atto impugnabile innanzi la Commissione Tributaria Provinciale (CTP).

L’ufficio può anche limitarsi a porre in essere un accertamento fondato solo sulle risultanze derivanti dalle predette verifiche, senza controllare integralmente la posizione del contribuente e 9senza, per questo, recare alcun pregiudizio ad una eventuale successiva azione accertatrice (art.41-bis del DPR 600/1973 e art.54 del DPR n.633/1972).

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