L’istituto dell’autotutela è disciplinato dall’art.2-quater del D.L. n.564/1994 (convertito con la legge n.656/1994) e dal D.M. n.37/1997.
L’autotutela rappresenta il potere/dovere dell’amministrazione finanziaria di annullare di proprio atto, che una volta emesso, risulta illegittimo o infondato, in modo da soddisfare l’interesse pubblico a prevenire un contenzioso inutile ed oneroso.
Occorre precisare che:
- L’illegittimità riguarda gli aspetti formali e procedimentali relativi alla corretta emanazione dell’atto;
- L’infondatezza concerne aspetti di merito dell’atto, quali la sussistenza del presupposto di imposta o di requisiti per fruire di deduzioni, eccetera.
La competenza all’esercizio del potere di autotutela spetta alla Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate che ha emanato l’atto viziato (D.M. n.37/1997, art.1). Nel caso in cui l’atto abbia un valore superiore a € 516.456,89 è necessario il parere preventivo della Direzione Regionale da cui l’Ufficio dipende.
Un atto riconosciuto illegittimo può essere annullato d’ufficio, in via del tutto autonoma, oppure su richiesta del contribuente.
Pertanto, sebbene sia un potere esercitabile in autonomia dall’Ufficio, il contribuente ha la facoltà di incentivarne l’adozione, mediante la presentazione di apposita istanza; tale istanza non richiede particolari formalità e può essere redatta in carta semplice, indicando l’atto di cui si chiede l’annullamento e i motivi in fatto e in diritto su cui si fonda la richiesta, allegando la documentazione di supporto alle proprie ragioni.
L’istanza deve essere sottoscritta dal contribuente o dal professionista che lo assiste a cui è stata conferita delega, e consegnata direttamente, o tramite raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ufficio che ha emanato l’atto.
I casi più frequenti di autotutela si hanno quando l’illegittimità deriva da:
- Errori di persona;
- Evidente errore logico o di calcolo;
- Errore sul presupposto dell’imposta;
- Doppia imposizione;
- Mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti;
- Mancanza di documentazione successivamente presentata (non oltre i termini di decadenza);
- Sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati;
- Errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’Amministrazione.
Non vi sono termini temporali specifici relativi alla presentazione; l’unico limite ravvisabile è stato indicato dalla Direzione Regionale (D.R.E.) Lombardia (16/11/1999 n.3) secondo la quale il potere di annullamento non può essere più esercitato quando sia intervenuta una sentenza passata in giudicato favorevole all’Amministrazione finanziaria, che si sia pronunciata sul merito dell’atto che si vorrebbe cancellare.
Di conseguenza, la richiesta autotutela conseguente ad un avviso di accertamento può essere esercitata non solo entro gli ordinari termini per la proposizione del ricorso, ma anche:
- In pendenza di giudizio;
- Se l’atto è divenuto definitivo in quanto scaduti i termini per ricorrere;
- Se il ricorso è stato presentato ma respinto per motivi formali (inammissibilità, improcedibilità, irricevibilità) con sentenza passata in giudicato.
Non vi è un termine temporale specifico per la risposta dell’Ufficio, tuttavia è stato individuato in 120 giorni dal ricevimento dall’istanza.
In caso di grave inerzia da parte dell’Ufficio, il contribuente può rivolgersi alla Direzione Regionale da cui dipende, segnalando la situazione di inadempienza.
In caso di accoglimento, l’ufficio provvede a revocare l’atto emanato con provvedimento motivato ad effetto retroattivo; si verifica un’ipotesi di cessazione della materia del contendere. L’accoglimento può essere anche parziale.
In caso di accoglimento parziale, il contribuente riceverà un nuovo modello di pagamento con l’indicazione delle somme da versare rideterminate e potrà usufruire della riduzione della sanzione pagando entro 30 giorni (10% in caso di applicazione dell’art.36-bis oppure del 20% in caso di applicazione dell’art.36-ter del DPR n.600/1973).
Se l’istanza non viene accolta, l’ufficio ne dà comunicazione al contribuente, indicando le ragioni del mancato accoglimento.
Recenti orientamenti giurisdizionali hanno negato la possibilità di ricorrere avverso il diniego di autotutela (Cassazione n.11457 del 12/05/2010); l’istanza ha solo una funzione sollecitatoria e non sospende i termini per la proposizione del ricorso avverso l’avviso di accertamento ricevuto.