Acquiescenza

Considerati i costi onerosi del ricorso, i contribuenti che ricevono avvisi di accertamento fondati su dati e valutazioni difficilmente contrastabili, hanno l’opportunità, se rinunciano a presentare ricorso, di ottenere una riduzione delle sanzioni.

Acquiescenza integrale

L’acquiescenza è disciplinata dall’art.19 del D.Lgs. 19/06/1997 n.218.

Questo istituto permette di definire l’accertamento in maniera agevolata.

Essa consiste nella rinuncia da parte del contribuente a contrastare le presente dell’Erario, in sede sia amministrativa sia giurisdizionale, in cambio di una riduzione delle sanzioni irrogate.

In particolare, le sanzioni dovute sono ridotte ad 1/3, fermo restando quanto richiesto a titolo di imposta e interessi, che sono da versare per l’intero importo accertato; se l’avviso di accertamento non è stato preceduto da un invito al contraddittorio o da un processo verbale di constatazione (art.5 e art.5-bis del D.Lgs. n.218/1997), le sanzioni sono ridotte ulteriormente ad 1/6.

Pertanto, per presentare acquiescenza occorre:

  • Rinunciare a proporre istanza di reclamo e mediazione, ovvero rinunciare ad impugnare l’avviso di accertamento mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;
  • Rinunciare a formulare istanza di accertamento con adesione;
  • Rinunciare a formulare istanza di autotutela;
  • Versare entro il termine stabilito per la proposizione del ricorso, ovvero 60 giorni dalla notifica dell’atto (aggiungendovi se interessato dai termini l’eventuale periodo di sospensione feriale dal 01/08 al 15/09 di ogni anno), le somme dovute a titolo di imposta, sanzioni ed interessi.

Il versamento si effettua in un’unica soluzione oppure in 8 rate trimestrali di pari importo; se l’importo dovuto supera € 51.645,69 è possibile rateizzare in 12 rate sempre di pari importo.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali; entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o della prima rata, il contribuente deve consegnare all’ufficio la quietanza di avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento di una delle rate successive determina la decadenza del beneficio della rateazione, con la conseguenza dell’iscrizione a ruolo delle somme dovute e dell’applicazione della sanzione prevista in misura doppia (6%) sul residuo importo dovuto a titolo di tributo (art.13 D.Lgs. nr.471/1997).

Acquiescenza delle sole sanzioni

In alternativa alla chiusura agevolata dell’intero accertamento, si può limitare l’acquiescenza alle sole sanzioni amministrative irrogate contestualmente dall’avviso di accertamento (D.Lgs. nr.472/1997, art.16, co.2).

La definizione riguarda esclusivamente le sanzioni e non il tributo preteso dall’Amministrazione Finanziaria; pertanto il contribuente si trova obbligato a coltivare il relativo contenzioso tributario.

Mediante tale istituto, le sanzioni sono ridotte ad 1/3 del dovuto; come in caso di acquiescenza integrale, il versamento deve avvenire entro il termine per presentare il ricorso, senza possibilità di rateizzazione.

Come fare i versamenti

Le somme dovute a seguito di acquiescenza si versano, in un’unica soluzione o in forma rateale, presso banche, poste o agenti della riscossione, utilizzano, a seconda del tributo, il modello F24 (per i titolari di partita Iva devono versare usando il modello F24 telematico) o il modello F23.

Il pagamento rateale prevede 8 rate trimestrali di pari importo oppure, se l’importo supera 51.645,69 €, 12 rate trimestrali sempre di pari importo.

Per le rate successive alla prima sono dovuti interessi legali.

Entro 10 giorni dal versamento dell’intero importo o di quello della prima rata il contribuente deve far pervenire all’ufficio la quietanza dell’avvenuto pagamento.

Il mancato pagamento anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e delle sanzioni previste dall’art.13 del D.Lgs. n.417/1997, applicata in misura doppia (60%), sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.

Anche gli atti di contestazione con cui vengono irrogate solo sanzioni possono essere definiti per acquiescenza. Il contribuente, infatti, ha la possibilità di definire le sanzioni irrogate con il pagamento, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, di 1/3 della sanzione indicata.

Il D.L. n.35/2013 ha introdotto la possibilità per il contribuente di utilizzare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche indicate all’art.1, co.2 del D.Lgs. n.165/2001, per somministrazioni, forniture e appalti, per compensare le somme dovute a seguito di accertamento con adesione, adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione, acquiescenza, definizione agevolata delle sanzioni conciliazione giudiziale e mediazione.

Lascia un commento