DPR n.600/1973 art.38
La quantificazione sintetica del reddito delle persone fisiche si basa sul concetto di spesa, nonché di disponibilità di beni: si presume, infatti, che il sostenimento di spese sia per l’acquisto di beni che per il mantenimento degli stessi rappresentanti una determinata capacità contributiva, che deve necessariamente essere coerente con quanto dichiarato.
Per questo motivo, ai fini della sua concreta applicabilità da parte dell’Ufficio, è richiesto un determinato scostamento, che nel corso degli anni il legislatore ha stabilito in diverse soglie, tra quanto dichiarato e quanto accertato.
Dal periodo di imposta 2009, il nuovo redditometro si svolgerà secondo precise fasi (circolare 24/E del 31/07/2013):
- La selezione dei contribuenti. Questa fase è del tutto interna agli uffici, in quanto gli stessi, sulla base delle risultanze locali e in base a criteri di proficuità, selezioneranno in concreto i contribuenti da accertare.
- La prima fase istruttoria. Una volta selezionato, il contribuente sarà chiamato a rispondere ad un questionario e/o comparire al fine di giustificare le spese sostenute nell’anno di imposta accertato che risultano incoerenti (ovvero superiori al 20%) rispetto al suo reddito dichiarato per lo stesso anno di imposta (rigo RN1 del modello Unico PF).
- La seconda fase istruttoria. Laddove, il contribuente non dovesse riuscire a convincere gli accertatori circa l’irrilevanza fiscale delle spese sostenute, l’ufficio notificherà allo stesso un invito al contraddittorio in cui sarà determinata la maggiore imposta sul reddito, oltreché le maggiori addizionali regionali e comunali all’Irpef, le sanzioni e gli interessi.
Le diverse spese utilizzate per la ricostruzione del maggior reddito sono:
- Le spese certe. Si tratta delle spese tracciate e come tali oggettivamente riscontrabili e conosciute dal Fisco. In quest’ambito il contribuente potrà, eventualmente, dimostrare in contraddittorio l’errore o l’inesattezza delle informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate;
- Le spese per elementi certi. Sono le spese riferibili ad elementi presenti in Anagrafe tributaria o comunque nella disponibilità del soggetto, determinate però su valori statistici (Istat o medie del settore). In quest’ambito, quindi, è certa la presenza dell’elemento base ma è determinata su base presuntiva la spesa riferibile al contribuente. In merito alle spese per elementi certi il contribuente potrà produrre in contraddittorio fatti e situazioni che possano dimostrare l’inesattezza della ricostruzione della spesa operata a livello statistico;
- Gli investimenti patrimoniali, al netto di finanziamento e disinvestimenti effettuati nell’anno e nei 4 precedenti;
- La quota di risparmio formatasi nell’anno.
Ai fini della difesa da redditometro, il contribuente dovrà contestare lo scostamento del 20%. A tal fine, si potrebbe, ad esempio, dimostrare che:
- Alcuni beni considerati dall’ufficio sono di fatto nella disponibilità di terzi, i quali, in tutto o in parte, ne sostengono le relative spese;
- Il finanziamento della spesa deriva da risparmi di annualità precedenti redditi esenti (rendite per invalidità permanente o per morte, borse di studio, pensioni di guerra, eccetera), redditi assoggettati a tassazione alla fonte mediante ritenuta (interessi su conti correnti bancari e postali), o da altri accadimenti, quali donazioni dirette e indirette, estranei alla determinazione del reddito imponibile;
- La spesa è stata in realtà sostenuta da terzi, producendo copia degli assegni circolari emessi in favore dei venditori e gli estratti conto intestati a coloro che hanno sostenuto la spesa.
Il contribuente potrà, infine, chiedere di considerare anche il proprio reddito finanziario disponibile.