Rettifica delle dichiarazioni dei soggetti aderenti al consolidato nazionale

Il D.L. n.78/2010 ha introdotto una nuova normativa relativa agli accertamenti eseguiti nei confronti delle imprese che partecipano al consolidato fiscale, entrata in vigore il 01/01/2011 con riferimento ai periodi di imposta per i quali, a tale data, sono ancora pendenti i termini per l’accertamento.

Detta normativa prevede che:

  • Ai fini dell’imposta sul reddito delle società, il controllo delle dichiarazioni proprie presentate dalle società consolidate e dalla consolidante, nonché le relative rettifiche, spettano all’ufficio dell’agenzia delle entrate competente alla data in cui è stata presentata la dichiarazione;
  • Le rettifiche del reddito complessivo proprio di ciascun soggetto che partecipa al consolidato sono effettuate con un unico atto, notificato sia alla consolidata che alla consolidante, con il quale è determinata la conseguente maggiore imposta accertata riferita al reddito complessivo globale e sono irrogate le sanzioni correlate.

La società consolidata e la consolidante sono litisconsorti necessari.

Il pagamento delle somme che derivano dall’atto unico estingue l’obbligazione sia se effettuato dalla consolidata che dalla consolidante.

La consolidante ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili derivanti dalle predette rettifiche le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo. A tal fine la consolidante deve presentare un’apposita istanza all’ufficio competente a emettere l’atto, entro il termine di proposizione del ricorso.

In tale ipotesi il termine per l’impugnazione dell’atto è sospeso per un periodo di 60 giorni (sia per la consolidata che per la consolidante). L’ufficio, dopo aver proceduto al ricalcolo dell’eventuale maggiore imposta dovuta, degli interessi e delle sanzioni, comunica l’esito entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza.

Accertamento con adesione

Al procedimento con adesione partecipano sia la consolidante che la consolidata interessata dalle rettifiche, innanzi all’ufficio competente per la consolidata.

L’atto di adesione si perfeziona se gli adempimenti richiesti (versamento) sono posti in essere anche da parte di uno solo dei soggetti partecipanti.

La consolidata ha facoltà di chiedere che siano computate in diminuzione dei maggiori imponibili le perdite di periodo del consolidato non utilizzate, fino a concorrenza del loro importo, presentando apposita istanza.

Si precisa che viene avviato un unico procedimento di accertamento con adesione per consolidante e consolidata, con redazione di un unico atto di adesione vincolante per tutti i soggetti che aderiscono al consolidato.

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