Il sistema di riscossione delle imposte sul reddito e dell’Iva, ove la pretesa derivi da accertamento, viene riformato dal D.L. n.78/2010 tramite la trasformazione degli avvisi di accertamento in titoli esecutivi contenenti l’intimazione ad adempiere entro il termine per la proposizione del ricorso.
Tali atti divengono esecutivi decorsi 60 giorni dalla notifica e devono espressamente recare l’avvertimento che, trascorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico agli agenti della riscossione (Equitalia), anche ai fini dell’esecuzione forzata, con le modalità determinate dal direttore dell’agenzia delle entrate, di concerto con il ragioniere generale dello Stato.
L’agente della riscossione, sulla base del predetto titolo esecutivo e senza la preventiva notifica della cartella di pagamento, procede all’espropriazione forzata con i poteri, le facoltà e le modalità previste dalle disposizioni che disciplinano la riscossione a mezzo ruolo. L’espropriazione forzata deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.
Se il pagamento è effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell’accertamento, il contribuente deve versare:
- Le somme dovute a titolo d’imposta e, se non è proposto ricorso, quelle dovute a titolo di sanzione;
- Gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo.
Qualora, invece, il pagamento avvenga trascorsi i 60 giorni, il contribuente deve anche corrispondere gli aggi di riscossione (9% delle somme da versare) e gli interessi di mora calcolati a partire dal giorno successivo alla notifica degli atti stessi; all’agente della riscossione spettano l’aggio, interamente a carico del debitore, e il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive.
La dilazione di pagamento può essere concessa solo dopo l’affidamento del carico all’agente della riscossione. In caso di ricorso rimangono ferme le disposizioni sulla riscossione frazionata, salvo il caso di fondato pericolo per l’esito della riscossione stessa.
In presenza di fondato pericolo per il positivo esito della riscossione (fallimento, concordato preventivo), decorsi 60 giorni dalla notifica degli atti di cui sopra, la riscossione delle somme in essi indicate, nel loro ammontare integrale comprensivo di interessi e sanzioni, può essere affidata in carico agli agenti della riscossione anche prima dei termini previsti.
Ne deriva che, decorsi 60 giorni dalla notifica e per l’intero ammontare, l’esazione potrà avvenire immediatamente, anche prima del termine per il versamento e a prescindere dal ricorso.
All’atto dell’affidamento e, successivamente, in presenza di nuovi elementi, il competente ufficio dell’agenzia delle entrate fornisce, anche su richiesta dell’agente della riscossione, tutti gli elementi utili ai fini del potenziamento dell’efficacia della riscossione, acquisiti anche in fase di accertamento.
Da quanto sopra esposto derivano le seguenti conseguenze:
- L’avviso dell’accertamento deve contenere anche l’indicazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all’obbligo di pagare quanto indicato;
- Non è necessaria la formazione del ruolo né la preventiva notifica della cartella di pagamento;
- L’agente della riscossione, sulla base del titolo esecutivo costituito dall’avviso di accertamento, può procedere all’espropriazione forzata, che deve essere avviata, a pena di decadenza, entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.