Elezione del domicilio

Il D.L. n.78/2010 prevede che, qualora il contribuente scelga di eleggere domicilio fiscale presso una persona o un ufficio del comune per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano, questa scelta deve risultare espressamente da apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate.

È facoltà del contribuente che non ha residenza nello Stato e non vi ha eletto domicilio nei sensi di cui sopra, o che non abbia nominato un rappresentante fiscale, comunicare al competente ufficio locale l’indirizzo estero per la notificazione degli avvisi e degli altri atti che lo riguardano; salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione è eseguita mediante spedizione di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

L’elezione del domicilio ha effetto dal 31° giorno successivo a quello della data di ricevimento delle comunicazioni previste.

Le variazioni e le modificazioni dell’indirizzo hanno effetto, ai fini delle notificazioni, dal 36° giorno successivo a quello dell’avvenuta variazione anagrafica, o, per le persone giuridiche e le società ed enti privi di personalità giuridica, dal 36° giorno successivo a quello della comunicazione di inizio attività o del modello previsto per l’attribuzione del codice fiscale, se i soggetti non sono obbligati alla presentazione della dichiarazione di inizio attività ai fini Iva.

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