L’istituto, disciplinato dall’art.5-bis del D.L. n.218/1997, consente una definizione concordata delle imposte con lo scopo di semplificare la gestione dei rapporti con il fisco ispirandosi ai principi di reciproco affidamento, nonché di agevolare la compressione dei tempi di definizione degli accertamenti.
Il procedimento può essere attuato:
- D’ufficio, per iniziativa degli uffici prima dell’avviso di accertamento o di rettifica (art.5, co.1 D.Lgs. n.218/1997);
- Su istanza del contribuente, subordinatamente all’avvenuta notifica di un avviso di accertamento o di rettifica non preceduto dall’invito dell’ufficio nella fase istruttoria, ovvero a seguito di accessi, ispezioni o verifiche (art.6, co.1 e 2, D.Lgs. n.218/1997).
Nell’ipotesi a), l’ufficio invia al contribuente un invito a comparire indicando i periodi d’imposta oggetto di accertamento e il giorno e il luogo della comparizione.
Nell’ipotesi b), è demandata al contribuente la possibilità di attivare il procedimento di definizione mediante presentazione di un’istanza in carta libera, determinando la sospensione dei termini per l’impugnazione.
Quando viene perfezionato, l’accertamento definitivo con adesione non è soggetto ad impugnazione da parte del contribuente e non è modificabile o integrabile da parte dell’ufficio. Tale ultimo divieto non è assoluto, per cui gli uffici hanno la possibilità di effettuare un’ulteriore azione di accertamento nei casi definiti dall’art.2, co.4, del D.Lgs. n.218/1997 (ad esempio, conoscenza di nuovi elementi in base ai quali è possibile accertare un maggior reddito, superiore al reddito definito eccetera).
L’aspetto vantaggioso dell’accertamento con adesione consiste nella riduzione delle sanzioni in caso di liquidazione di maggiori imposte, sanzioni che saranno dovute in misura pari a ¼ del minimo previsto dalla legge.
Il versamento delle somme derivanti dalla definizione, che consente il perfezionamento della procedura, può essere effettuato in un’unica soluzione ovvero in forma rateale in un massimo di 8 o 12 rate trimestrali di uguale importo a seconda delle somme dovute.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso legale calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione.
Dal 01/10/2011 la manovra estiva ha introdotto gli accertamenti esecutivi su Iva, imposte sul reddito e Irap riferiti alle annualità dal 2007 in poi.
Essi contengono l’intimazione a pagare le somme dovute entro il termine di proposizione del ricorso. Tuttavia, relativamente agli atti inviati ai contribuenti dalle Agenzia delle Entrate, per alcuni scattano le nuove disposizioni sull’esecutività, mentre per altri continuano ad essere applicate le vecchie norme.
Ne deriva che sono, ad esempio, esclusi dalle regole sull’esecutività gli atti di adesione che non sono preceduti dalla notifica dell’atto di accertamento, il che avviene nel caso di adesione all’invito al contraddittorio o al processo verbale di constatazione ovvero nel caso di accertamento concluso a seguito dell’invito al contraddittorio emanato spontaneamente dall’Agenzia delle Entrate.
Se, eventualmente, il contribuente non esegue il pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, l’ufficio provvede all’iscrizione a ruolo delle residue somme dovute e della sanzione, applicata in misura doppia, sul residuo importo dovuto a titolo di tributo.
Quando, al contrario, è stato raggiunto un accordo di accertamento esecutivo contenente l’intimazione a pagare entro il termine per la presentazione del ricorso, gli atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate svolgono anche la funzione prima demandata alla cartella di pagamento emessa da Equitalia, per cui i nuovi atti concentrano tre funzioni, e precisamente di atto impositivo, di titolo esecutivo e di precetto.
Il D.L. n.78/2010 stabilisce, infatti, che l’atto esecutivo, decorsi 60 giorni dalla notifica, è titolo esecutivo per le somme in esso indicate. Decorsi 30 giorni dal termine ultimo per il pagamento delle somme dovute, gli importi sono affidati all’agente per la riscossione, anche per l’esecuzione forzata.
L’operazione è resa traumatica con la disposizione di una moratoria di 180 giorni per gli atti esecutivi, durante i quali maturano comunque gli interessi di mora, ma con la conseguenza che l’agente della riscossione non può attivare l’esecuzione forzata.
La sospensione non è valida né per i provvedimenti cautelari (iscrizione di ipoteca o fermo amministrativo) né quando vi sia fondato pericolo per l’esazione delle somme.
L’espropriazione forzata, a pena di decadenza, deve iniziare entro il 31/12 del 2° anno successivo a quello in cui la pretesa è divenuta esecutiva.
Decorsi 60 giorni dalla notifica dell’atto, in presenza di fondato pericolo per il buon esito della riscossione, il recupero delle maggiori imposte con i relativi interessi e sanzioni può comunque essere affidato in carico all’agenzia della riscossione prima degli ordinari termini di affidamento anche se il contribuente presenta ricorso.
Se quest’ultimo presenta ricorso e non versa le somme dovute a titolo provvisorio, le imposte, gli interessi e le spese di notifica dell’accertamento sono affidati all’agente della riscossione decorsi 10 giorni dal termine ultimo per il pagamento. Il totale dell’imposta da pagare è maggiorato dell’aggio (9%) interamente a carico del debitore.