Accertamento sintetico da redditometro

Si tratta di un accertamento sintetico che è stato aggiornato per adeguarlo al contesto socio-economico e dotarlo di garanzie per il contribuente, anche mediante contraddittorio.

L’ufficio provvede alla rettifica delle dichiarazioni presentate dalle persone fisiche quando il reddito complessivo dichiarato risulta inferiore a quello effettivo o non sussistono o non spettano, in tutto o in parte, le deduzioni dal reddito o le detrazioni d’imposta indicate nella dichiarazione.

La rettifica deve essere fatta con unico atto, agli effetti dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, ma con riferimento analitico ai redditi delle varie categorie.

L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza dei dati indicati nella dichiarazione possono essere desunte dalla dichiarazione stessa, dal confronto con le dichiarazioni relative ad anni precedenti e dai dati e dalle notizie di cui sopra anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.

L’ufficio può però sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta, salva la prova che il relativo finanziamento è avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d’imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

La determinazione sintetica può essere altresì fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuato mediante l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza. In tale caso è possibile per il contribuente fornire la prova contraria.

L’ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito complessivo ha l’obbligo di invitare il contribuente a comparire di persona o a mezzo rappresentante per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, avviare il procedimento di accertamento con adesione.

La determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che detto reddito accertabile ecceda di almeno un quinto quello dichiarato.

Dal reddito complessivo determinato sinteticamente sono deducibili i soli oneri previsti dall’art.10 TUIR. Competono inoltre, per gli oneri sostenuti dal contribuente, le detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge (ad esempio, per carichi di famiglia).

È prevista la partecipazione dei comuni all’accertamento sintetico quali protagonisti della lotta all’evasione fiscale. Essi, quindi, segnalano agli enti competenti (agenzia delle entrate, guardia di finanza, Inps) tutti gli elementi per integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni dei redditi presentate dai contribuenti, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.

La manovra 2011 prevede l’istituzione, da parte dei comuni, dei consigli tributari, demandando ai medesimi le modalità di designazione, composizione e compiti.

Questi consigli devono essere istituiti entro la fine dell’anno, se i comuni vogliono ottenere il 100% delle maggiori riscossioni.

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