Accertamento con adesione

Art.6 [1] D.Lgs. n.218/1997

L’accertamento con adesione consente al contribuente di definire le imposte dovute ed evitare, in tal modo, l’insorgere di una lite tributaria.

L’istituto è disciplinato dal D.Lgs. n.218/1997, consente al contribuente di aprire una finestra di dialogo con il Fisco, per presentare nuovi elementi o dati o per discutere la propria posizione.

Si tratta sostanzialmente di un accordo tra contribuente e ufficio che può essere raggiunto sia prima dell’emissione di un avviso di accertamento, che dopo, che il contribuente non presenti ricorso davanti al giudice tributario.

La procedura riguarda tutte le più importanti imposte dirette e indirette e può essere attivata tanto dal contribuente quanto dall’ufficio dell’AdE nella cui circoscrizione territoriale il contribuente ha il domicilio fiscale.

Chi è ammesso

Tutti i contribuenti: persone fisiche, società di persone, associazioni professionali, società di capitali, enti, sostituti di imposta

Le principali imposte dirette

  • Irpef
  • Ires
  • Irap
  • Imposta sostitutiva sulle rivalutazione dei beni delle imprese
  • Imposta sostitutiva su riserve o fondi in sospensione

Le imposte definibili

Le principali imposte indirette

  • Iva
  • Imposta sulle successioni e sulle donazioni
  • Imposta di registro
  • Imposta ipotecaria e catastale
  • Invim ordinaria e decennale
  • Imposta sostitutiva sulle operazioni di credito
  • Imposta erariale di trascrizione e addizionale regionale dell’imposta erariale di trascrizione
  • Imposta provinciale sull’immatricolazione di nuovi veicoli
Quando si propone
  • Dopo aver ricevuto un avviso di accertamento
  • Dopo un controllo eseguito dall’ufficio o dalla Guardia di Finanza (accesso, ispezione e verifica)

L’accertamento con adesione si svolge contraddittorio con l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate, mediante uno o più incontri volti a verificare i presupposti per un’eventuale riduzione delle maggiori imposte richieste e le conseguenti sanzioni ed interessi nella misura di 1/3 del minimo previsto dalla legge.

Il contribuente raggiunto da un avviso di accertamento ha la facoltà di presentare l’istanza di accertamento con adesione a patto che in precedenza non abbia già ricevuto un invito al contraddittorio da parte dell’Ufficio (D.Lgs. n.218/1997 art.5 [2]) al fine di chiedere la formulazione di una proposta; l’istanza può essere presentata in carta libera, corredata di tutte le informazioni anagrafiche del contribuente e di ogni possibile recapito.

Nel caso in cui si ritenga opportuno farsi assistere da un difensore, la procura deve essere indicata nell’atto e la firma autenticata.

Nella domanda si può anticipare la propria difesa indicando i motivi di fatto e di diritto per i quali si chiede che le pretese del Fisco vengano rideterminate.

La presentazione all’Ufficio competente avviene mediante consegna diretta od invio tramite plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento; il termine per la presentazione è di 60 giorni dalla ricezione dell’avviso di accertamento, al quale si aggiunge eventualmente il periodo feriale di sospensione dei termini dal 01/08 al 15/09 di ogni anno.

Dalla data di presentazione restano sospesi per 90 giorni i termini, sia per la presentazione di un eventuale ricorso, sia per il pagamento delle imposte accertate.

Scaduti questi termini in caso di mancato accordo, il contribuente può impugnare l’atto dinanzi alla Commissione Tributaria.

L’ufficio, entro 15 giorni dal ricevimento della domanda, formula al contribuente, anche telefonicamente, l’invito a comparire per lo svolgimento del contraddittorio: se il procedimento si conclude positivamente; il contenuto dell’accordo viene riprodotto nell’atto di adesione sottoscritto dalle parti.

Ulteriore agevolazione consiste nella riduzione ad 1/3 delle sanzioni amministrative calcolate sulla base delle nuove pretese erariali.

Il perfezionamento avviene con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell’atto di adesione, della somma dovuta per intero o della prima rata: riguardo al numero di rate possibili e agli effetti del mancato versamento, si applicano le medesime disposizione dell’acquiescenza.

Per il versamento delle somme dovute per effetto dell’adesione il contribuente può effettuare la compensazione con eventuali crediti d’imposta vantati, sempre che gli importi a debito siano da versare con il modello F24 (non è infatti possibile compensare i debiti che devono essere pagati con il modello F23).



[1] 1. Il contribuente nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche ai sensi degli art.33 del d.P.R. 29/09/1973, n.600, e 52 del d.P.R. 26/10/1972, n.633, può chiedere all’ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell’eventuale definizione. 2. Il contribuente nei cui confronti sia stato notificato avviso di accertamento o di rettifica, non preceduto dall’invito di cui all’art.5, può formulare anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico. 3. Il termine per l’impugnazione indicata al co.2 e quello per il pagamento dell’Iva accertata, indicato nell’art.60, co.1, del d.P.R. 26/10/1972, n.633, sono sospesi per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell’istanza del contribuente; l’iscrizione a titolo provvisorio nei ruoli delle imposte accertate dall’ufficio, ai sensi dell’art.15, co.1, del d.P.R. 29/09/1973, n.602, è effettuata, qualora ne ricorrano i presupposti, successivamente alla scadenza del termine di sospensione. L’impugnazione dell’atto comporta rinuncia all’istanza. 4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell’istanza di cui al co.2, l’ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l’invito a comparire. Fino all’attivazione dell’ufficio delle entrate, la definizione ha effetto ai soli fini del tributo che ha formato oggetto di accertamento. All’atto del perfezionamento della definizione, l’avviso di cui al co.2 perde efficacia.

[2] 1. L’ufficio invia al contribuente un invito a comparire, nel quale sono indicati: a) i periodi di imposta suscettibili di accertamento; b) il giorno e il luogo della comparizione per definire l’accertamento con adesione. c) le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata di cui al co.1-bis; d) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute e contributi di cui alla lett.c). 1-bis. Il contribuente può prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al co.1 mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute entro il 15° giorno antecedente la data fissata per la comparizione. Alla comunicazione di adesione, che deve contenere, in caso di pagamento rateale, l’indicazione del numero delle rate prescelte, deve essere unita la quietanza dell’avvenuto pagamento della prima o unica rata. In presenza dell’adesione la misura delle sanzioni applicabili indicata nell’art.2, co.5, è ridotta alla metà. 1-ter. Il pagamento delle somme dovute indicate nell’invito di cui al co.1 deve essere effettuato con le modalità di cui all’art.8, senza prestazione delle garanzie ivi previste in caso di versamento rateale. Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. 1-quater. In caso di mancato pagamento delle somme dovute di cui al co.1-bis il competente ufficio dell’AdE provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle predette somme a norma dell’art.14 del d.P.R. 29/09/1973, n.602. 1-quinquies. Le disposizioni di cui ai co.1-bis, 1-ter e 1-quater del presente articolo non si applicano agli inviti preceduti dai processi verbali di constatazione definibili ai sensi dell’art.5-bis, co.1, per i quali non sia stata prestata adesione e con riferimento alle maggiori imposte ed altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali stessi che consentono l’emissione degli accertamenti di cui all’art.41-bis del d.P.R. 29/09/1973, n.600 e all’art.54, co.4 del d.P.R. 26/10/1972, n.633. 2. Comma abrogato dal D.L. 29/11/2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009, n.2. 3. Comma abrogato dal D.L. 29/11/2008, n.185, convertito con modificazioni dalla L. 28/01/2009, n.2.

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