Alla Commissione tributaria di ___
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RICORSO GIURISDIZIONALE
Proposto da ___, con sede legale in ___, Partita Iva ___, a mezzo del legale rappresentante ___, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, da ___, giusta procura apposta a margine del presente atto, con elezione di domicilio presso ___,
contro
L’Agenzia delle Entrate ___, in persona del direttore pro tempore,
per l’annullamento
dell’avviso di accertamento numero ___, protocollo numero ___, emesso a valere dell’anno d’imposta ___ ai fini Ires, Iva ed Irap (Allegato 1).
Avverso il predetto atto amministrativo, ___, a mezzo dei sottoscritti procuratori alla lite,
eleva gravame
per i motivi di seguito addotti.
IN FATTO
L’Amministrazione procedente invitò la società ricorrente alla definizione dell’accertamento sulla scorta del rilevato scostamento tra gli studi di settore ed i ricavi conseguiti.
A seguito del contraddittorio, avvenuto in data ___, controparte si riservò di analizzare la memoria prodotta dal contribuente e per quasi anni 1 (uno) non diede seguito alcuno all’attivato contraddittorio. Successivamente – ed in maniera irrituale – ebbe a richiedere la consegna di tutta la documentazione contabile. Eseguite delle analisi sulla medesima – del tutto fallaci, per quanto si dimostrerà – notificò l’avviso di accertamento oggetto dell’odierna res controversa.
IN DIRITTO
1. Inesistenza d’incongruenze tali da ritenere complessivamente inattendibile la contabilità aziendale. Violazione dell’articolo 39 comma 1, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 62-sexies, D.L. numero 331/1993, convertito con modifiche con la Legge numero 427/1993, dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 3, Legge numero 241/1990, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 2697, codice civile.
La tesi di controparte è radicata sull’asserita antieconomicità dell’attività d’impresa esercitata da ___, avvalorata – anche se sul punto controparte dimostra di contraddirsi, risultando assai poca chiara – anche dallo scostamento tra i ricavi dichiarati e quelli presunti dagli studi di settore.
2.1 Asserita antieconomicità dell’attività d’impresa. Inconsistenza dell’addebito e, comunque, carenza di motivazione e prova sul punto. Violazione dell’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. numero 600/1973, nonché violazione dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’art.3, Legge numero 241/1990, dell’articolo 7, Legge numero. 212/2000 e dell’articolo 2697, codice civile.
La società presenta una compagine sociale composta da numero ___ soci, per un capitale sottoscritto e versato di (euro ___) € ___. Essa è strutturata nella forma di società a responsabilità limitata, risulta amministrata da un consiglio composto da numero ___ membri ed è sottoposta, ai sensi dell’art.2477 c.c., al controllo legale dei conti da parte del collegio sindacale.
Non si tratta, in altri termini, di una società a ristretta base societaria e/o caratterizzata da forme gestorie simili a quelle di una società di persone, ma di un soggetto giuridico evoluto ed i cui bilanci, come tutta l’attività d’impresa, sono soggetti al vaglio di professionisti terzi alla compagine sociale e con scopi di vigilanza imposti ex lege.
Ne consegue che l’antieconomicità rilevata da controparte si pone in aperto contrasto con le risultanze del controllo eseguito dal collegio sindacale che, con riferimento a tutti gli anni esaminati, nella propria relazione accompagnatoria al bilancio, non ha mai sollevato obiezione alcuna all’approvazione dello stesso.
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L’avviso di accertamento, già nel suo incipit, reca la conclusione per cui la parte avrebbe assunto un comportamento antieconomico nella gestione dell’attività d’impresa.
Confliggenti, ad altrui precostituita opinione, sarebbero, in particolare, i seguenti elementi:
- La presenza di personale dipendente impiegato nelle diverse fasi della gestione dell’offerta di servizi. In merito, si dimette in allegato un prospetto riepilogativo del personale impiegato nell’anno d’imposta ___, dal quale emerge che la struttura operativa descritta da controparte è notevolmente sovrastimata, a dimostrazione del tentativo di ingenerare, nel lettore, un atteggiamento ostile al contribuente;
- La localizzazione dell’attività ed il tipo di struttura utilizzata. Sul punto, le parole di controparte destano sconcerto, in quanto cariche di pregiudizio. La località turistica in cui è situata l’azienda è, tra quelle limitrofe, la meno rinomata, nonché quella caratterizzata da una viabilità scomoda e dalla mancanza di una completa offerta turistica (cinema, teatri, pub, discoteche e/o altri locali pubblici). Nell’atto, inoltre, controparte, falsamente descrive la struttura alberghiera, dipingendola migliore di quello che è realmente, all’unico scopo di indurre il lettore a precostituire un’opinione pro Fisco. Ad esempio: ___;
- Gli esiti economici del periodo ___, riassunti attraverso gli indicatori: volume d’affari/ricavi, utile, reddito fiscale e ricavo stimato dagli studi di settore. L’analisi di controparte è limitata solo ad alcuni degli indicatori economici che rappresentano la situazione aziendale. Eseguendo una valutazione più specifica, invece, emergono, in maniera chiara ed incontrovertibile, le ragioni per cui la struttura alberghiera de qua, di fatto, risulti tutt’altro che antieconomica. A titolo di esempio, si consideri l’andamento del M.O.L. ___
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Ne deriva che l’attività d’impresa de qua non può affatto dirsi antieconomica, perché i risultati della gestione caratteristica (M.O.L.) sono sempre stati positivi, con margini di crescita notevoli, e perché l’azienda sta remunerando i soci attraverso il maggior valore del compendio immobiliare, piuttosto che attraverso un flusso periodico di dividendi.
2.2 Incapacità degli studi di settore di cogliere le peculiari caratteristiche, soprattutto quelle geografiche e del tipo di mercato servito, nonché quelle della stagionalità del settore. Violazione dell’articolo 62-sexies, D.L. numero 331/1993 e contraddittorietà della parte motivazionale del provvedimento con correlativa violazione dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 3, Legge numero 241/1990, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 2697, codice civile.
In più passaggi della parte motiva del provvedimento, controparte allude, quale anomalia e quale indice di evasione d’imposta, allo scostamento tra i ricavi presunti dagli studi di settore e quelli conseguiti. Prova ne sia il richiamo all’articolo 62-sexies, D.L. numero 331/1993 di pagina ___ di ___, utilizzato per legittimare la ricostruzione analitico induttiva.
Tuttavia, a pagina ___ di ___, controparte lascia intendere che lo stesso strumento presuntivo utilizzato per quantificare l’iniziale pretesa impositiva non risulti applicabile per individuare la capacità contributiva della parte.
Delle due l’una: o gli studi di settore hanno una valenza, in termini presuntivi, oppure non ce l’hanno, risultando inapplicabili.
Vi è di più: a pagina ___ di ___ (Allegato 1), controparte sostiene che: a fronte di tali condizioni (cioè le osservazioni addotte dalla società circa gli studi di settore), la necessità di individuare e valorizzare le effettive caratteristiche aziendali, con specifico riferimento ai prezzi praticati, alle tipologie di clientela e di prestazione, e così, di sostituire alla funzione di ricavo cd. regressiva su base statistica utilizzata dallo studio di settore la seguente ricostruzione additiva (induttiva). Al di là degli errori di battitura (ricostruzione additiva) e della mancanza di un verbo nella frase, il concetto è lapalissiano: gli studi di settore non sono in grado di rappresentare l’attività d’impresa, per cui è necessario valorizzare le caratteristiche aziendali con altro mezzo, cioè una ricostruzione induttiva.
Ne deriva che la posizione ed il pensiero di controparte non sono affatto chiari, così come emergenti dall’atto impositivo, non integrabile in un successivo momento (inter alios, Cassazione 20/01/2007, n.1905).
La motivazione del provvedimento, quindi, risulta contraddittoria, in aperta violazione dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 3, Legge numero 241/1990 e dell’articolo 7, Legge numero 212/2000.
Ancora, controparte, non fornendo obiezione e/o osservazione contraria alcuna alle giustificazioni rese dal contribuente, ha dimostrato di condividere la tesi – ora intangibile ai fini processuali (inter alios, Cassazione 25136/2009) – ad essa avversa (non significatività dello scostamento).
Ed infatti, pur citando nell’atto, in modo stringato e svilente, le considerazioni formulate dalla società con la memoria prodotta per il contradditorio pre – accertativo, l’Amministrazione si limita, come detto, a fornirne un riassunto e non una precipua confutazione delle considerazioni stesse, con la conseguenza che, sul punto, questa difesa deve fare appello al richiamato principio di non contestazione.
Nel merito della valenza dello scostamento, inoltre, questa difesa non può che fare appello e richiamo ai precisi contenuti della memoria già presentata dalla società contribuente (Allegato 3), che, in questa sede, si devono ritenere richiamati.
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Per tutti i motivi innanzi indicati (punto 2.1 e punto 2.2), la parte ritiene di aver dato dimostrazione dell’inesistenza di comportamenti antieconomici e/o senza valida giustificazione economica.
Ne consegue la mancata inversione dell’onere della prova che, pertanto, rimane in capo a parte attrice, con la correlativa violazione dell’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. numero 600/1973.
Sin qui, si è trattato dei motivi per cui l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità regolarmente tenuta ed a seguito della manifesta infondatezza dell’asserita antieconomicità d’impera, non era – e non è – facoltizzata all’esperimento della metodologia accertativa applicata.
Ciò, però, al fine di costituire un valido baluardo all’altrui pretesa impositiva, non è sufficiente. Serve maggior approfondimento ed un’analisi circostanziata della ricostruzione eseguita dall’Ufficio, all’unico scopo di metterne in luce i punti di debolezza, sia sul piano logico, che economico, esaminati nell’ottica della motivazione dell’atto.
Qui di seguito, si propone un esempio.
3. Analisi della ricostruzione analitico – induttiva effettuata da controparte. Violazione dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 3, Legge numero 241/1990. Erroneità/inesistenza della motivazione.
L’attenzione dell’Amministrazione finanziaria si è concentrata esclusivamente sui ricavi conseguiti per il vitto e l’alloggio, al netto delle prestazioni oggetto di fatturazione. A livello procedurale, l’Ufficio così ha operato:
- Determinazione dei ricavi per il vitto e l’alloggio al netto di quelli oggetto di fatturazione;
- Determinazione del prezzo medio ponderato applicato;
- Individuazione delle presenze da valorizzare, con specifica delle diverse tipologie di prestazioni;
- Quantificazione dei ricavi presunti e successivo confronto con quelli di cui al punto 1).
La ricostruzione analitico/induttiva di controparte è radicata su presupposti tecnici errati, nonché fondata su motivazioni talmente erronee e contraddittorie, da divenire inesistenti.
3.1. La prima censura. La mancata considerazione di una rilevante quota parte di prestazioni rese a soggetti passivi Iva, italiani ed esteri, certificate attraverso l’emissione di ricevuta fiscale.
A pagina ___ di ___ del provvedimento impugnato (All.1), controparte asserisce di aver individuato il volume di ricavi afferente soggetti economicamente interessati al rilascio del documento fiscale ovvero destinatari di prezzi diversi rispetti (rispetto) a quelli di listino. Conseguentemente, l’Ufficio esclude dalla ricostruzione eseguita le presenze alberghiere certificate con fattura, valorizzate in ___.
L’obiettivo di controparte è piuttosto chiaro: non considerare le prestazioni svolte a favore di economie terze nei confronti delle quali sarebbe irrazionale, irragionevole ed insostenibile asserire il totale o parziale occultamento dei ricavi.
Nel fare ciò, tuttavia, controparte dimentica di analizzare le ricevute fiscali emesse, nel ___, nei confronti dei seguenti soggetti (Allegato 6).
Non vi è dubbio che i sopra richiamati soggetti siano economicamente interessati al rilascio del documento fiscale per cui controparte avrebbe dovuto escludere le relative presenze dalla ricostruzione dei ricavi, circostanza che, invero, non è affatto avvenuta.
Alla stregua delle presenze innanzi documentate, controparte avrebbe dovuto escludere anche (parte di) quelle evidenziate nella fattura numero ___/___, emessa a carico di ___, per il periodo ___, pari a numero ___ presenze (Allegato 7), nonché (parte di) quelle certificate con le ricevute numero ___ e ___ emesse nell’anno ___, ma riferite a periodi di soggiorno afferenti l’anno accertato (All.8), per un totale di numero ___ presenze, che vanno ad aggiungersi alle precedenti ___.
3.2 La seconda censura. La mancata considerazione dei cosiddetti gruppi.
Oltre alle economie terze innanzi citate, controparte, per coerenza, avrebbe dovuto escludere dal novero delle presenze potenzialmente oggetto di sotto fatturazione, anche i cosiddetti gruppi, vale a dire coloro che sono destinatari di prezzi diversi rispetti (rispetto) a quelli di listino.
Prova ne sia la documentazione dimessa in allegato (Allegato 9), tesa a dimostrare come molti e diversi siano i “gruppi” di persone che hanno ricevuto un trattamento di favore dal parte della società a fronte di un numero di utenze assai importante. A titolo di esempio, si considerino tutti gli utenti appartenenti ai diversi “gruppi” gestiti da ___.
Avendo controparte richiesto ed ottenuto tutte le ricevute e tutte le fatture emesse nell’anno ___, (poteva e) doveva escludere e/o trattare diversamente le presenze afferenti i cosiddetti gruppi.
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Per queste ragioni (punti 3.1 e 3.2), la parte motiva del provvedimento si rivela assolutamente erronea, giacché in essa l’Ufficio sostiene di aver escluso le presenze relative a soggetti economicamente interessati al rilascio del documento fiscale ovvero destinatari di prezzi diversi rispetti (rispetto) a quelli di listino, mentre, come si è dato prova per tabulas, ciò non è affatto avvenuto.
Tale falsità si rivela talmente abnorme sì da rendere inesistente, sul punto, la motivazione stessa e da privare di ogni valenza probatoria l’intera ricostruzione analitico/induttiva eseguita.
Prova ne sia il seguente conteggio. Scorporando dalle presenze dell’anno ___ solo quelle evidenziate al precedente punto 4.1, pari a numero ___, i maggiori ricavi verrebbero drasticamente rivisti, come in appresso si specifica:
- Ricostruzione eseguita dall’Ufficio ___;
- Ricostruzione secondo quanto indicato al punto 3.1 ___.
Solo “aggiustando” le presenze valorizzate secondo quanto indicato al punto 4.1 e fermo restando ogni altra considerazione, i maggiori ricavi si riducono notevolmente. Dacché, l’evidenza dell’abnorme erroneità/falsità della parte motiva e la conseguente inesistenza della motivazione del provvedimento su un punto decisivo e fondamentale per la controversia.
4. Presenza di passaggi illogici e privi di motivazione. La quantificazione del prezzo ritenuto come «ponderato». Violazione dell’articolo 2697 codice civile, dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 3, Legge numero 241/1990.
Nelle pagine da ___ di ___ a ___ di ___ (Alegato.1), controparte suddivide il periodo di apertura annuale dell’albergo in ___ sottoperiodi e calcola un prezzo – definito come medio ponderato – sulla scorta dei giorni relativi a ciascun sottoperiodo.
Pur precisando che i prezzi indicati nel prospetto sarebbero i prezzi più bassi praticati nel corso della stagione, l’Amministrazione finanziaria omette di indicare le ricevute o le fatture da cui tali prezzi sarebbero desunti.
Ancora, i prezzi indicati per i ___ sottoperiodi, sarebbero quelli del soggiorno a mezza pensione, in camera standard. Ciò, però, rimane completamente indimostrato, avendo controparte omesso ogni riferimento alla fonte da cui sarebbero tratti tali dati, rendendo così impossibile il controllo dell’altrui operato.
Infine, nella valorizzazione del prezzo medio ponderato, manca, senza alcuna spiegazione, la valorizzazione del periodo ___.
5. La metodologia applicata conduce, inevitabilmente, ad uno scostamento, giacché non è dimostrato che le presenze siano proporzionali ai pesi del prezzo medio ponderato. Violazione dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 3, Legge numero 241/1990, nonché dell’articolo 2697, codice civile. Conseguente violazione dell’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. numero 600/1973.
Nella quantificazione del prezzo medio ponderato, controparte omette ogni valutazione circa le presenze. Risulta, tuttavia, indimostrato che le presenze siano state distribuite in modo proporzionale nei sottoperiodi definiti dall’Ufficio, il che ne inficia completamente la validità.
Presenze e prezzo sono due variabili tra loro non correlate, sicché, come ha fatto controparte, ipotizzare che le presenze siano proporzionali ai 13 sottoperiodi determinati non è corretto.
Basti considerare il seguente esempio:
- Due periodi: il primo di giorni 10 ed il secondo di giorni 15;
- Prezzi: primo periodo di € 70,00 e secondo periodo di € 50,00;
- Prezzo medio ponderato secondo la tesi avversa: € 58,00 = (70,00×10/25+50,00×15/25);
- Presenze: numero 100;
- Ricavi secondo tesi avversa: € 5.800,00.
Se, poniamo, il primo periodo avesse riscontrato il 30% delle presenze totali (30) ed il secondo il 70% (70), i ricavi sarebbero invece stati pari ad € 5.600,00 (30×70+70×50), con il risultato che il prezzo medio ponderato, anche in ragione delle presenze, sarebbe di € 56,00.
Ancora, invertendo le percentuali di presenza (il primo al 70% ed il secondo al 30%), i ricavi sarebbero stati pari ad € 6.400,00.
Si comprende bene, quindi, l’importanza della distribuzione delle presenze. Variabile, all’opposto, completamente ignorata da controparte, il che si ripercuote – inevitabilmente – sulla motivazione dell’atto, palesemente insufficiente, sul punto, e priva di riscontro probatorio, come richiesto dall’articolo 2697, codice civile.
Tali violazioni comportano, a loro volta, la violazione dell’articolo 39, comma 1, lettera d), D.P.R. numero 600/1973, in quanto l’atto risulta privo degli elementi e delle ragioni atte a dimostrare l’utilizzo di presunzioni gravi, precise e concordanti.
6. L’imputazione delle presenze alberghiere alle diverse tipologie di prestazione (pernottamento, mezza pensione, pensione completa) è avvenuta sulla scorta di quanto desumibile dalle fatture. Contraddizione della parte motiva del provvedimento e conseguente violazione dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 3, Legge numero 241/1990.
Controparte ha ricalcolato i ricavi di vendita limitatamente alle prestazioni certificate unicamente con ricevuta fiscale, sostenendo che quelle certificate con fattura sarebbero state rese a soggetti economicamente interessati al rilascio del documento fiscale ovvero destinatari di prezzi di versi rispetti a quelli di listino (pagina ___ di ___ – Allegato 1).
Successivamente, tuttavia, è proprio sulla scorta delle prestazioni oggetto di fatturazione che le presenze vengono imputate alla diverse tipologie di prestazione alberghiera, in aperta contraddizione con quanto innanzi riportato.
Da un lato, quindi, le fatture, ed i relativi prezzi, non sarebbero utilizzabili al fine di quantificare i ricavi conseguiti per le prestazioni non certificate da fatture. Dall’altro, però, le fatture – numericamente inferiori alle ricevute – sarebbero ottimali per cogliere le percentuali in base alle quali dividere ed imputare le diverse prestazioni.
La contraddizione è più che manifesta.
Inoltre, quali sarebbero le ragioni per cui le prestazioni oggetto di fatturazione sarebbero proporzionalmente uguali a quelle certificate con ricevuta? In atti, nulla si dice in merito.
Per queste ragioni, sul punto, la parte motiva deve ritenersi resa in violazione delle norme in materia di motivazione degli atti amministrativi, in quanto contraddittoria, giacché contiene argomentazioni contrastanti tra loro, sì da elidersi vicendevolmente.
7. L’intellegibile e non corretto calcolo degli sconti. Violazione dell’articolo 2697, codice civile, dell’articolo 42, D.P.R. numero 600/1973, dell’articolo 7, Legge numero 212/2000 e dell’articolo 3, Legge numero 241/1990.
A pagina ___ di ___ (Allegato 1), controparte sostiene di applicare un coefficiente correttivo pari al 14,28% al fine di individuare le presenze non addebitate, cioè quelle dei bambini.
Anche in questo caso, nessuna esaustiva spiegazione è fornita in merito, sicché numerosi interrogativi rimangono senza risposta. A titolo di esempio, per quale motivo i bambini, percentualmente, nel ___, sarebbero stati pari al ___? Come può essere sostenuto, in assenza di dati, che tutte le tipologie di servizio abbiano la medesima incidenza di bambini? Perché sarebbe plausibile asserire che le famiglie con bambini abbiano scelto, nel ___, in modo proporzionale la mezza pensione e la pensione completa?
Anche in questo caso, la motivazione è inesistente, nonché totalmente priva di riscontro probatorio.
8. In via subordinata, riquantificazione della pretesa impositiva.
Nella denegata ipotesi in cui l’adito giudice non ritenesse fondate le numerose eccezioni di diritto e di merito sin qui esposte, la società, come rappresentata, chiede che la pretesa impositiva venga rideterminata, sulla scorta di maggiori ricavi fatti pari ad € ___, per le ragioni indicate al punto 3.1 del presente gravame.
In altri termini, la parte, in subordine rispetto a tutti gli altri motivi di gravame, insiste a che dal conteggio dei maggiori ricavi vengano escluse le presenze documentate con gli allegati 6, 7 e 8 del presente ricorso, pari a n. ___.
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Tanto premesso, la società ricorrente, a mezzo dei sottoscritti procuratori
CHIEDE
a codesta Onorevole Commissione che voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni:
- In via principale, disporre la nullità e/o l’annullamento dell’opposto atto amministrativo per tutte le violazioni lamentate e le eccezioni formulate ai punti da 1 a 8 del presente gravame;
- In via subordinata, riquantificare la pretesa impositiva in forza delle considerazioni cui al punto 9;
- Condannare l’Amministrazione finanziaria alle spese di lite nella misura risultante dalla producenda nota spese.
Luogo, data.
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– Firme –
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I punti da 3 a 8, credo siano utili a dimostrare l’importanza, a fini difensivi, dell’analisi motivazionale dei passaggi logici, giuridici ed economici facenti parte della ricostruzione analitico/induttiva, con lo scopo di evidenziarne l’inadeguato supporto motivazionale (mancanza e/o carenza di motivazione), l’indicazione di ragioni fallaci (carenza/inesistenza di motivazione) o tra loro configgenti (motivazione contraddittoria).