L’accertamento si definisce analitico se viene effettuato mediante la rettifica delle singole componenti, attive e passive, che compongono il reddito d’impresa o di lavoro autonomo.
In questa ipotesi il reddito viene rideterminato mediante analisi delle scritture contabili.
Tale accertamento è ammesso se:
- Gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli contabili;
- Non sono state esattamente applicate le disposizioni in materia di determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo;
- L’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio, ovvero dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche.
La rettifica da parte dell’Agenzia delle Entrate avviene se gli elementi della dichiarazione si discostano dal bilancio, se non sono state correttamente applicate le disposizioni sulla determinazione del reddito d’impresa e se l’incompletezza, la falsità e l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione risultano in modo certo da verbali, questionari, documenti, registri, eccetera.
[1] Per i redditi d’impresa delle persone fisiche l’ufficio procede alla rettifica: a) se gli elementi indicati nella dichiarazione non corrispondono a quelli del bilancio, del conto dei profitti e delle perdite e dell’eventuale prospetto di cui al co.1 dell’art.3; b) se non sono state esattamente applicate le disposizioni del titolo I, capo VI, del TUIR, di cui al d.P.R. 22/12/1986, n.917, e successive modificazioni; c) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta in modo certo e diretto dai verbali e dai questionari di cui ai nr 2) e 4) del co.1 dell’art.32, dagli atti, documenti e registri esibiti o trasmessi ai sensi del nr 3) dello stesso comma, dalle dichiarazioni di altri soggetti previste negli art.6 e 7, dai verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti o da altri atti e documenti in possesso dell’ufficio; d) se l’incompletezza, la falsità o l’inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati risulta dall’ispezione delle scritture contabili e dalle altre verifiche di cui all’art.33 ovvero dal controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all’impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall’ufficio nei modi previsti dall’art.32. L’esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.
[2] 2.L’infedeltà della dichiarazione, qualora non emerga o direttamente dal contenuto di essa o dal confronto con gli elementi di calcolo delle liquidazioni di cui agli art.27 e 33 e con le precedenti dichiarazioni annuali, deve essere accertata mediante il confronto tra gli elementi indicati nella dichiarazione e quelli annotati nei registri di cui agli art.23, 24 e 25 e mediante il controllo della completezza, esattezza e veridicità delle registrazioni sulla scorta delle fatture ed altri documenti, delle risultanze di altre scritture contabili e degli altri dati e notizie raccolti nei modi previsti negli art.51 e 51-bis. Le omissioni e le false o inesatte indicazioni possono essere indirettamente desunte da tali risultanze, dati e notizie a norma dell’art.53 o anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.