Accertamenti sulle scelte antieconomiche

Si contesta l’infedele rappresentazione fiscale di una o più operazioni sulla base dell’assunto secondo cui chiunque svolga un’attività economica è di norma indotto a ridurre i costi o a massimizzare i ricavi: solo perché l’impresa è in perdita o consegue utili bassi, l’Ufficio rettifica la dichiarazione.

A tale contestazione corrisponde un ribaltamento dell’onere della prova sul contribuente il quale, ove non riesca a giustificare la propria condotta, si vedrà riprendere a tassazione il costo dedotto (o parte di esso), ovvero il componente positivo di reddito non dichiarato (o parzialmente dichiarato), rischiarando anche una segnalazione di notizia di reato alla competente procura.

Ai fini della difesa è opportuno illustrare le ragioni che in concreto hanno portato a bassissimi utili o alla perdita, anche con analisi dell’andamento economico delle imprese di quel determinato settore.

Inerenza dei costi

Caso.

Una società di costruzioni è oggetto di verifica fiscale. Tra i vari addebiti, vengono contestati dei costi che sono stati dedotti in assenza di contratto scritto. In aggiunta, l’AF ha contestato la carenza del requisito di certezza ed inerenza, lamentando che: le spese sostenute non è certo siano direttamente connesse ai ricavi: le fatture ricevute sono prive dei requisiti dell’art.21 del DPR n.633/1972.

In questo caso l’onere della prova grava sul contribuente, questo però vale solo laddove l’AF contesti in maniera precisa la non inerenza specificando perché i costi non sarebbero documentati e quali elementi sarebbero carenti.

L’inerenza in tale caso, del contratto scritto è di per se un elemento fiscalmente irrilevante non è convenzione considerata dalla norma come indispensabile. L’assenza di un apposito accordo, pur non pregiudicando in via principale la deducibilità del costo, legittima, il recupero a tassazione da parte dell’ente verbalizzante, ove il contribuente non sia in grado di fornire i supporti documentali richiesti. Il contratto, pertanto, non costituisce requisito essenziale ai fini della deducibilità fiscale. Tuttavia, in ipotesi di importi rilevanti, la sua assenza, permette all’ente verificatore di trarre una serie di presunzioni.

Questa situazione non è rara e ciò accade soprattutto nel caso di piccoli artigiani, professionisti e commercianti: avviene sovente che vengono contestati costi.

In quest’ottica, i mezzi di prova che il contribuente dovrà fornire all’AF possono essere i seguenti:

  • Tutta la documentazione afferente un appalto pubblico: dichiarazione dei subappaltatori scelti;

  • Relazioni tecniche da cui emergano le prestazioni svolte dai subappaltatori;

  • La corrispondenza intercorsa tra le parti;

  • Procedure esecutive e/o monitorie;

  • Gli stati avanzamento lavori, nel caso in cui riportino anche gli esecutori materiali dei lavori, e la stessa contabilità di cantiere;

  • Le dichiarazioni rese dai fornitori medesimi, anche su richiesta del contribuente accertato.

Il contribuente inoltre potrebbe avvalersi, anche, della nota spese dei dipendenti che di per sé risulta essere un elemento giustificativo dell’inerenza. Ma l’AF potrebbe contestare l’utilizzo di questa prova ritenendola come un “finto rimborso spese” eccependo la diversa natura (costi voluttuari).

Di seguito si riporta il ricorso relativo al caso esaminato, i cui contenuti sono riproponibili per casi di addebiti similari.

Ricorso

Proposta da ___, con sede legale in ___, via ___ numero ___, partita Iva numero ___ e codice fiscale ___, a mezzo del legale rappresentante ___, rappresentata e difesa, anche in via disgiuntiva, da ___ giusta ___ procura apposta a margine del presente atto, con elezione di domicilio presso ___

CONTRO

l’agenzia delle entrate di ___, in persona del direttore pro tempore,

per l’annullamento

dell’avviso di accertamento numero ___, protocollo numero ___, emesso a valere per l’anno d’imposta ___ ai fini Ires e Iva (Allegato A).

Avverso l’atto amministrativo predescritto, a mezzo dei sottoscritti procuratori alla lite, la società ___

ELEVA GRAVAME

per i motivi di seguito addotti.

IN FATTO

La società ricorrente è una ___ costituita ___. Essa è composta da una compagine sociale variegata (___) ed opera, prevalentemente, su commesse di importo superiore a € ___. Ad oggi conta numero ___ dipendenti.

In data ___, l’Amministrazione Finanziaria anzidetta ebbe ad eseguire un controllo ispettivo alla società ricorrente da cui emersero taluni addebiti fiscali, descritti nel processo verbale di constatazione allegato (Allegato B).

In particolare, l’Amministrazione finanziaria contesta la carenza del “requisito di certezza ed inerenza” per alcune prestazioni di servizio, lamentando che “le fatture ricevute erano prive dei requisiti previsti dall’art.21 DPR n.633/1972 (natura, qualità e quantità delle prestazioni rese)” e che “i costi non sono specificatamente collegati ai ricavi di esercizio”.

Nel contraddittorio pre accertativo, la ricorrente ha presentato la documentazione allegata sub documento C), divisa per singolo addebito e tesa a fugare ogni dubbio di sorta in ordine all’inerenza all’attività d’impresa.

* * *

IN DIRITTO

1. Esigenza (sommaria) della prescrizione normativa asseritamente violata, articolo 109 DPR n.917/1986, e rappresentazione dell’infondatezza della tesi avversa.

La società, operando nel settore degli ___, è solita esternalizzare parte dell’attività.

Tale scelta – legittima e incontestabile – è provata dalle numerose prestazioni esterne richieste a soggetti terzi, le quali avvengono a fronte di contratti scritti e/o accordi verbali certificati dalla reciproca fiducia.

La controparte ritiene che parti di tali spese non sarebbero deducibili, perché non inerenti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, il concetto d’inerenza sarebbe intrinsecamente connesso ai ricavi di esercizio, donde la conclusione, per cui una spesa non specificatamente relativa ai ricavi (in costo indiretto, quindi) non troverebbe legittima collocazione tra i costi deducibili ed allo stesso modo, anche i costi diretti, non lo sarebbero se i documenti giustificati risultassero carenti.

1.1 Concetto d’inerenza.

Dopo la riforma attuata dal DPR 29/09/1973 n.597, predecessore dell’attuale DPR n.917/1986, “… il concetto di inerenza non è più legato ai ricavi dell’impresa, ma all’attività della stessa, con la conseguenza che si rendono detraibili tutti i costi relativi all’attività dell’impresa e riferiti ad attività ed operazioni che concorrono a formare il reddito d’impresa …” (nota ministeriale 25/10/1980 n.9/2113, C.M. 07/07/1983 n.30/9/944, R.M. 12/05/1985 n.1603 e R.M. 28/10/1998 n.158/E).

Secondo autorevole dottrina, infatti, “il principio di inerenza implica che detti componenti negativi, per poter essere deducibili, devono essere connessi, anche se indirettamente, alla produzione di ricavi o proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa. Più precisamente, l’inerenza non è legata ai ricavi d’impresa ma all’attività da questa esercitata … Un costo … assume rilevanza ai fini della quantificazione della base imponibile non tanto per la sua esplicita connessione ad una precisa componente di reddito, bensì in virtù della su correlazione con un’attività potenzialmente idonea a produrre utili …”.

Conseguentemente, i costi sostenuti dalla ricorrente sono deducibili, dal momento che le prestazioni di servizio contestate sono ascrivibili all’attività di impresa esercitata.

Lo sono, di certo, le prestazioni dell’avvocato ___, stabilite a forfait, come da lettera ___, la cui mancata sottoscrizione è ininfluente, dal momento che l’accettazione della proposta è avvalorata dalla successiva prestazione di servizi resa dall’avvocato (facta concludentia).

Allo stesso modo, sono inerenti le provvigioni corrisposte al Signor ___, in quanto certificate dalla ricevuta già agli atti e riferita ad un contratto di ___ poi acquisito ed onorato da parte di ___.

Non vi è dubbio alcuno che la segnalazione della commessa acquisita rappresenti prestazione di servizi assolutamente relativa all’attività d’impresa esercitata ed attraverso cui, anche seguendo tesi di controparte, la società ha conseguito ricavi, donde l’inerenza del costo, in forza del comma 5 dell’articolo 109 del DPR n.917/1986.

Quanto al mancato addebito dell’Iva, si ricorda che il soggetto passivo è il prestatore del servizio, non il cliente, sicché l’addebito non è opponibile alla società, ma al procacciatore.

Soggetto che, peraltro, è del tutto possibile si sia limitato ad una sporadica segnalazione, donde la mancata applicazione delle disposizioni del DPR n.633/1972.

Per concludere, si consideri che la R.M. Fin.Gen. imposte dirette 20/01/1981 n.9/2270, in materia di documentazione di spese per attività aventi carattere di occasionalità, ha sostenuto che ove esista un documento redatto in duplice copia da cui risulti “… le generalità e l’indirizzo del venditore – secondo le indicazioni da esso fornite – la specie, la qualità ed il prezzo di acquisto della merce … l’ostacolo della mancata documentazione a supporto della scrittura contabile … possa considerarsi superato”.

1.2 Asserita violazione dell’art.21 del DPR numero 633/1972

Per le altre poste contestate, l’Amministrazione Finanziaria sostiene la loro indeducibilità, nella misura in cui i documenti di spesa, cioè le fatture emesse dai fornitori, violerebbero la disposizione citata.

In primo luogo, va segnalato che l’asserita violazione non è certamente dipesa dalla ricorrente ed è da imputarsi, se del caso, esclusivamente ai fornitori.

Sanzionare la società per una violazione altrui, rappresenta una soluzione apodittica ed illogica, soprattutto se si considera che tutti i fornitori sono imprese e/o professionisti con attività inserita nel contesto del settore ___ [edile: imbianchi, geometri, imprese di rivendita materiali, eccetera].

È chiaro ed evidente che le spese sostenute, dunque, fanno o riferimento all’attività d’impresa.

In secondo luogo, la ricorrente ha – per le fatture ritenute meno specifiche – provato in sede pre accertativa come gli stessi facciano riferimento a costi inerenti, documentando, peraltro, il relativo pagamento.

In particolare, preme riepilogare la documentazione prodotta e ritenuta non sufficiente dalla controparte:

  • Per il fornitore ___, la società ha prodotto una dichiarazione scritta del medesimo con il quale egli specifica modalità di lavoro e prezzi applicati nell’anno ___. Il fornitore è un ___ di anni ___ che opera da oltre ___ anni per la ricorrente a fronte un contratto verbale fondato sulla reciproca fiducia.

  • Per il fornitore ___, numero 11 lettere con le quali, per singolo cantiere, la società fornisce il consuntivo dei lavori. In merito, pur considerando il costo come non inerente, controparte non fornisce spiegazioni alcuna del motivo per cui tali lettere non sarebbero di per sé esaustive;

  • Per il fornitore ___, una dichiarazione scritta del medesimo con il quale egli specifica modalità di lavoro e prezzi applicati nell’anno ___. Anche in questo caso, ___ lavora per la ricorrente da molti anni ed il rapporto è di carattere fiduciario. Non risulta essere mai stato sottoscritto alcun contratto, ma le prestazioni sono state rese con riferimento al cantiere sito in ___, come comprovato, del resto, dalle note di carico, interne, redatte dalla società;

  • Per il fornitore ___, la società ha prodotto copia del certificato di collaudo dell’immobile sito in ___ – Comune di ___ a conferma del fatto che la società ha gestito la sistemazione generale di tale centro sportivo, presso cui ha lavorato, in subappalto, anche il fornitore anzidetto.

Prima di concludere preme stigmatizzare la considerazione contenuta a pagina ___ dell’avviso di accertamento e per la quale l’Amministrazione finanziaria non potrebbe prendere in considerazione le dichiarazioni rese, post accertamento, dai fornitori, in quanto equivoche e semplicemente non contemporanee alle prestazioni eseguite.

Il mezzo di prova utilizzato dalla società rappresenta una dichiarazione di un soggetto terzo alla presente causa e che ha semplicemente fornito ulteriori specificazioni ai documenti attestanti il suo credito. Considerare tardiva tale dichiarazione è, dunque, inaccettabile, in quanto nessuna norma la statuisce e, per giunta, essendo la prova dell’inerenza a carico del contribuente, escludere la validità di tali documenti impedisce il diritto alla difesa. Inoltre, qualora l’Amministrazione finanziaria – come velatamente sostiene – ritenesse come “costruite ad arte” siffatte dichiarazioni, dovrebbe addebitare agli estensori il reato di falso, elemento che dagli atti non emerge.

1.3. Considerazioni conclusive

A completamento di quanto rappresentato, non è irrilevante sottolineare che tutte le prestazioni di servizio ricevute e ritenute come non documentate sono state comunque considerate come effettive ed esistenti. Ne deriva che l’Amministrazione finanziaria non ha affatto inteso asserire l’inesistenza dei costi, affermandone, solamente, la non inerenza.

Tuttavia, se, come è facilmente verificabile dagli atti, tutti i fornitori fanno parte della ___ [filiera edile] ed hanno collaborato con l’impresa anche in altri periodi d’imposta – come emerge dell’istruttoria (Allegato processo verbale di contestazione – Allegato D) – è pacifico che i servizi resi sono afferenti all’attività della società ricorrente. Per di più, essendo i costi certi, in quanto oggetto di fatturazione e pagamento, ne emerge un quadro probatorio di per sé esaustivo, al di fuori dei documenti prodotti, per asserire l’infondatezza degli addebiti sollevati dall’Amministrazione finanziaria.

* * *

Tanto premesso, i sottoscritti procuratori alla lite

CHIEDONO

A Codesta Onorevole Commissione che voglia, contrariis reiectis, accogliere le seguenti conclusioni: In via principale, annullare l’opposto atto amministrativo per i motivi tutti indicati ai punti 1, 2 e 3 del presente atto difensivo; condannare, l’Amministrazione finanziaria procedente alle spese di lite nella misura risultante dalla producenda nota spese.

 

(Luogo) _____________, (data) ____________

 

Firma dei difensori

(______________)

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