Reddito di Cittadinanza, la svolta dell’UE cambia le regole del welfare italiano
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea boccia il requisito dei dieci anni di residenza: una decisione che può incidere su assistenza sociale, ricorsi pendenti e future misure di sostegno.

La decisione della Corte di Giustizia dell’Unione Europea segna un passaggio destinato a pesare molto oltre il singolo caso. Il requisito dei dieci anni di residenza, per lungo tempo considerato uno dei paletti principali per accedere al Reddito di Cittadinanza, è stato giudicato incompatibile con il diritto europeo. Un verdetto che non si limita a correggere una norma: mette in discussione l’impianto stesso con cui l’Italia ha regolato l’accesso a una parte fondamentale del proprio welfare.
La questione, infatti, non riguarda soltanto una misura ormai archiviata o profondamente trasformata. Tocca un tema più ampio e delicato: fino a che punto uno Stato può chiedere un radicamento così lungo prima di riconoscere un sostegno economico a chi si trova in una situazione di bisogno? La risposta dei giudici europei va in una direzione chiara. Il diritto all’assistenza sociale non può essere limitato da criteri che, nei fatti, finiscono per escludere in modo sproporzionato cittadini europei e soggiornanti regolari di lungo periodo.
Fine del vincolo dei dieci anni: perché la norma è stata bocciata
Per anni il Reddito di Cittadinanza ha previsto la residenza in Italia per almeno dieci anni, di cui gli ultimi due continuativi, come requisito per ottenere il beneficio. L’idea alla base di questa scelta era semplice: premiare chi aveva dimostrato un legame stabile con il Paese, evitando che il sussidio venisse riconosciuto senza un reale inserimento nel tessuto sociale e territoriale. Ma la Corte di Giustizia dell’Ue ha ritenuto questa impostazione troppo rigida e non coerente con i principi comunitari.
Secondo i giudici, si tratta di una discriminazione indiretta. In apparenza la regola vale per tutti, ma nella pratica colpisce soprattutto chi proviene da altri Stati membri o chi ha iniziato da poco un percorso di integrazione regolare in Italia. È qui che il confine si sposta: non si valuta più soltanto la presenza legale sul territorio e la condizione di bisogno, ma si aggiunge una barriera temporale che può rendere l’accesso al sostegno quasi impossibile.
Proporzionalità e inclusione: il nuovo criterio indicato dall’Europa
Al centro della pronuncia c’è il principio di proporzionalità. Non basta, cioè, sostenere che un certo collegamento con il territorio sia necessario: bisogna anche verificare se il requisito scelto sia davvero adeguato allo scopo. Dieci anni di residenza, secondo la Corte, superano il limite della ragionevolezza. Non rappresentano più un semplice controllo amministrativo, ma diventano una soglia così alta da escludere chi potrebbe avere pieno diritto a una tutela di base.
Questo aspetto è decisivo perché cambia il modo di intendere la protezione sociale. Il welfare, nella lettura europea, deve favorire l’inclusione e non costruire barriere artificiali. E proprio nelle fasi iniziali della permanenza in un Paese il bisogno può essere più urgente: chi arriva da poco, spesso, non ha ancora una rete familiare solida, un lavoro stabile o risparmi sufficienti per affrontare un periodo di difficoltà. Pretendere una lunga attesa significa lasciare scoperta la parte più fragile del percorso di integrazione.

Protezione internazionale e ricadute pratiche: cosa cambia ora
La pronuncia assume un valore ancora più forte se si guarda alla posizione dei titolari di protezione internazionale, cioè rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria. Per queste persone, il requisito dei dieci anni risulta ancora più difficile da giustificare. Chi fugge da guerre, persecuzioni o minacce gravi alla propria incolumità non può programmare la propria vita con largo anticipo, né contare su un passato di residenza continuativa nel Paese di arrivo.
Chiedere a un rifugiato di attendere un decennio prima di accedere a un sostegno economico essenziale significa, di fatto, lasciarlo privo di una rete minima di protezione proprio nella fase più delicata del suo inserimento. La normativa europea, invece, impone che queste categorie siano trattate in modo paritario rispetto ai cittadini nazionali almeno sul piano dell’assistenza sociale. L’integrazione, del resto, non nasce dall’esclusione, ma dalla possibilità concreta di affrontare i primi passi senza cadere nella marginalità.
