Scadenza CU aprile 2026: autonomi, provvigioni e CU
La distinzione con il termine di marzo è decisiva: chi gestisce sostituti d’imposta e studi professionali deve evitare errori di classificazione, altrimenti possono scattare verifiche automatiche.

La macchina del fisco non rallenta dopo marzo, anzi cambia ritmo. Per aziende, studi professionali e intermediari, si apre una nuova finestra operativa: quella dedicata all’invio dei dati che non alimentano la dichiarazione precompilata. Il termine del 30 aprile segna il momento in cui devono essere trasmessi all’Agenzia delle Entrate i modelli relativi ai compensi destinati a lavoratori autonomi, agenti, mediatori e altri percipienti esclusi dal 730.
Al centro resta la Certificazione Unica 2026, documento che fotografa redditi, compensi e ritenute dell’anno precedente. Non è solo burocrazia: una gestione precisa riduce anomalie, facilita i controlli e mantiene coerenti i dati tra chi paga e chi incassa. Ma cosa distingue davvero questa scadenza da quella di marzo?
Lavoro autonomo e provvigioni: i dati da inviare
Il cuore della scadenza di aprile riguarda i redditi di lavoro autonomo e le provvigioni. A differenza di dipendenti, pensionati e co.co.co., i cui dati servono subito per la precompilata, queste informazioni possono essere inviate con più calma.
Rientrano qui i compensi per prestazioni professionali e le somme legate a agenzia, mediazione, rappresentanza commerciale. Si tratta di redditi che non confluiscono direttamente nel 730, ma restano fondamentali per la tracciabilità fiscale.
Attenzione però: classificare male una certificazione può generare problemi. I dati inviati vengono confrontati con quelli dichiarati nei modelli Redditi PF. Anche piccole discrepanze possono attivare controlli automatici o richieste di chiarimento. Serve quindi massima precisione, sia negli importi sia nella distinzione tra tipologie reddituali.
Due scadenze, una certificazione: le differenze da conoscere
Avere due termini per la stessa CU può disorientare, soprattutto nei periodi più intensi. La scadenza di marzo (di solito intorno al 16) riguarda i dati utili al 730 precompilato: lavoro dipendente, pensioni, collaborazioni continuative. Qui il rispetto delle tempistiche è essenziale.
Il 30 aprile, invece, è dedicato alle certificazioni con redditi “non precompilabili”. Una scelta pensata per alleggerire il carico operativo di imprese e professionisti.
È comunque possibile inviare tutto già a marzo, senza limitazioni. Ma chi sfrutta la finestra più ampia deve verificare con attenzione che nei modelli non compaiano dati “anticipati”. Anche un errore minimo può trasformarsi in un problema amministrativo.
Da non dimenticare i regimi agevolati come forfettario e minimi: anche senza ritenuta d’acconto, i compensi vanno indicati nella CU. Queste informazioni permettono al Fisco di monitorare i flussi e verificare i requisiti per restare nei regimi di vantaggio.

Invio, consegna e sanzioni: cosa rischia chi sbaglia
L’obbligo ricade sul sostituto d’imposta, che può trasmettere la CU tramite i servizi telematici o affidarsi a un intermediario abilitato. Ma non basta inviare i dati: è obbligatoria anche la consegna al percipiente.
Per il professionista, la certificazione è indispensabile per compilare la dichiarazione dei redditi, documentare le ritenute e dimostrare i compensi percepiti, anche in ambiti extra fiscali come mutui o finanziamenti.
Fondamentale la coerenza tra la CU inviata all’Agenzia e quella consegnata: ogni dettaglio deve combaciare. In caso contrario, i problemi ricadono su entrambe le parti.
Sul fronte sanzioni, la regola è chiara: 100 euro per ogni certificazione, fino a un massimo di 50.000 euro per sostituto. Esiste però una via d’uscita: se la correzione avviene entro cinque giorni dalla scadenza, la penalità non si applica. Un margine breve, ma prezioso.
