Sanatoria edilizia: impossibile senza l’autorizzazione paesaggistica
Una recente sentenza del Consiglio di Stato ribadisce i limiti della sanatoria edilizia nel contesto dei vincoli paesaggistici, evidenziando la necessità dell’approvazione della Soprintendenza per sanare qualsiasi abuso.

Sanare un abuso edilizio non è mai semplice, ma quando entra in gioco il vincolo paesaggistico, diventa praticamente impossibile. La recente sentenza del Consiglio di Stato riporta chiarezza su un punto rimasto spesso frainteso: senza il nulla osta della Soprintendenza, nessuna sanatoria può essere concessa, nemmeno se l’opera è datata o se non ha modificato in modo sostanziale il territorio.
La sanatoria edilizia e i vincoli paesaggistici
Nel campo dell’edilizia italiana, una questione cruciale è quella della sanatoria delle opere abusive, specialmente quando ci si trova in aree soggette a vincoli paesaggistici. Ma è possibile sanare tali opere senza l’autorizzazione necessaria? Secondo il Consiglio di Stato, la risposta è un deciso no. Questo ente ha chiarito attraverso una sentenza recente che nessuna sanatoria può procedere in assenza dell’approvazione esplicita della Soprintendenza, indipendentemente dalla natura dell’abuso.
La ditta in questione si era appellata per ottenere una sanatoria, nonostante l’assenza del titolo abilitativo necessario, tra cui l’indispensabile nulla osta paesaggistico. Dopo che sia il Comune sia lo stesso Consiglio di Stato hanno rigettato la richiesta, il messaggio è stato chiaro: senza il consenso paesaggistico, il terreno per la legalizzazione delle opere rimane impraticabile.
L’indispensabilità dell’autorizzazione paesaggistica
Il quadro normativo italiano, complesso per sua natura, definisce con precisione i limiti entro i quali si può intervenire edilemente. Il Testo Unico dell’Edilizia, nell’articolo 36, permette sanatorie solo in presenza di doppie difformità urbanistiche, ma questo non basta in presenza di vinicoli paesaggistici. L’obbligo di ottenere l’autorizzazione preventiva è sancito dall’art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Pertanto, qualsiasi intervento abusivo in un’area vincolata richiede questo passaggio obbligatorio.
Eccezioni e regole del gioco

Il panorama delle regole prevede rari casi in cui un abuso può essere sanato. Questi riguardano opere effettuate prima dell’imposizione del vincolo e che non comportino un aumento di superficie o volume significativo. Tuttavia, persino in questi scenari limitati, è necessario il parere positivo dell’autorità competente. Una regola imposta non solo dalla legge, ma ulteriormente ribadita dalle decisioni giurisprudenziali.
Salva Casa e le illusioni di semplificazione
Sebbene il Decreto cosiddetto “Salva Casa” introduca semplificazioni per lievi difformità, anch’esso conferma l’insuperabile obbligo del nulla osta paesaggistico. Tale rigore evita la possibilità del silenzio-assenso in materia paesaggistica, mantenendo rigida la linea della Soprintendenza, essenziale per ogni azione di sanatoria. L’assenza di una comunicazione ostativa non allevia l’obbligo di demolizione per un abuso considerato permanente, come sottolineato dal Consiglio di Stato.
La sentenza n. 7597 del 29 settembre 2025 rafforza ulteriormente questa posizione, affermando che l’ordine di demolizione obbligatorio non necessita di giustificazioni straordinarie, nemmeno a distanza di anni dall’abuso commesso. Il messaggio è chiaro: ogni tentativo di sanatoria deve iniziare e terminare con l’autorizzazione paesaggistica, un vincolo che il tempo non attenua né rende obsoleto.
