I risconti su interessi di dilazione impliciti

Nella pratica le operazioni di compravendita con regolamento a dilazione includono degli interessi impliciti,nel senso che il prezzo di vendita include già una quota di interessi per considerare il ritardato pagamento. Ora secondo il principio di competenza,gli interessi vanno riconosciuti proporzionalmente al debito/credito in essere, e dunque da qui può derivare l’esigenza di stornare la quota non di competenza,originando così dei risconti. Per i crediti a lunga scadenza il documento numero 15 ricorda che la concessione di un credito per dilazione commerciale dovrebbe comportare l’addebito al debitore di un interesse ad un tasso appropriato. Qualora questo interesse sia:

  • Esplicitamente inesistente
  • O esistente ma a un tasso irragionevolmente basso rispetto ad un appropriato tasso di mercato se ne ricava che il credito implicitamente include un interesse attivo.

Dal momento che questo interesse si riferisce all’intera durata del credito che eccede la breve scadenza, l’azienda dovrà procedere a un’attualizzazione del credito stesso. L’attualizzazione quindi si configura come il procedimento con il quale si esplicitano gli interessi dai crediti che presumibilmente li includono in modo implicito,e si provvede quindi a distribuire gli interessi così ottenuti nel periodo di durata del credito secondo competenza temporale. Secondo il documento numero 15 la procedura si applica quando per i crediti in questione si verificano i seguenti requisiti:

  • Abbiano scadenza nel medio/lungo periodo in quanto si può lecitamente ritenere che sui crediti di questo tipo venga applicato un interesse;
  • Siano mancanti di interessi o li presentino ad un tasso irragionevolmente basso rispetto a quelli che ci sono sul mercato.

Sebbene non esplicitamente disposto la procedura si deve applicare solo ai crediti di natura commerciale. Il tasso di interesse di riferimento per la procedura di attualizzazione deve essere il tasso di mercato per finanziamenti di crediti con dilazione,in mancanza del quale si deve ricorrere al tasso richiesto all’azienda sui finanziamenti esterni da utilizzare per la gestione caratteristica. Il documento numero15 precisa che questa procedura non si applica ai:

  • Crediti il cui basso tasso d’interesse è giustificato dall’esenzione fiscale degli interessi stessi o dall’esistenza di una garanzia di terzi tale da assicurare l’incasso;
  • Crediti a breve scadenza;
  • Crediti consistenti in acconti che non prevedono restituzioni,o crediti rappresentanti garanzie o cauzioni concesse a terzi.