L’imposta sul valore aggiunto (IVA)

E’ l’imposta sul valore aggiunto,è indiretta sul consumo e di competenza del consumatore versata all’erario dall’impresa produttrice. L’Iva non rappresenta ne un costo ne un ricavo ma un credito o un debito che sorge ad ogni passaggio tra aziende nel processo produttivo. Regolata dal DPR numero 633/1972 che definisce i 3 requisiti per l’assoggettamento:

  1. Si applica a cessioni di beni (atti a titolo oneroso che comportano trasferimento della proprietà o di altri diritti reali di godimento) e prestazioni di servizi (prestazioni a titolo oneroso effettuate in adempimento di un obbligo di fare, non fare, permettere: requisito oggettivo).
  2. E’ applicabile alle operazioni poste in essere nell’esercizio di imprese,arti o professioni (requisito soggettivo).
  3. Le operazioni effettuate nel territorio statale (per i beni immobili se la cessione è effettuata nel territorio dello stato, se gli stessi sono ivi situati — per i beni mobili quando è effettuata nel territorio dello stato se ha come oggetto beni nazionali, comunitari — prestazioni di servizi quando sono eseguiti da soggetti domiciliati in Italia o residenti in Italia senza domicilio all’estero o stabili organizzazioni di soggetti domiciliati all’estero.

OPERAZIONI IMPONIBILI. Sono quelle che soddisfano contemporaneamente i 3 requisiti e sono soggetti a Iva con l’aliquota prevista dalla legge (4% beni prima necessità; 10% e 22% per altri beni). Esse devono essere formalizzate (fatturate o registrate) e consentono salvo limitazioni la detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti.

OPERAZIONI NON IMPONIBILI. Sono quelle che non rispondono al requisito della territorialità, vanno comunque formalizzate e consentono la detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti.

OPERAZIONI ESENTI. Sono quelle che benché soddisfino i requisiti previsti non sono assoggettati a Iva per espressa disposizione di legge (per ragioni di ordine economico sociale); vanno comunque formalizzate e non consentono detrazione dell’Iva pagata sugli acquisti (assicurazioni).

OPERAZIONI ESCLUSE. Sono quelle che non soddisfano almeno 1 dei requisiti, non devono essere formalizzate e non consentono detrazione dell’Iva sugli acquisti (prestazioni occasionali).