Aspetti generali di valutazione delle immobilizzazioni immateriali

Il valore originario

Le immobilizzazioni immateriali devono essere inizialmente registrate al costo sostenuto per la loro acquisizione: qualora le immobilizzazioni immateriali derivino da operazioni d’acquisizione esterna, si tratterà di computare un costo di acquisto comprensivo si tutti gli oneri accessori (consulenze, intermediazioni), nel caso di produzione interna si tratterà di includere tutti i costi diretti e la quota ragionevolmente imputabile di costi indiretti. La produzione interna da poi origine ad una capitalizzazione inserita tra i ricavi del Conto Economico nella voce A.4 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni, mentre in contro partita verrà acceso il conto riferito alla specifica immobilizzazione. Nel caso i cui la produzione interna non fosse completata si deve utilizzare il conto riferito alle immobilizzazioni immateriali in corso di lavorazione. Il documento numero 24 ritiene che fin dalla rilevazione iniziale il valore attribuito in contabilità alla immobilizzazione immateriale non possa superare il maggiore tra:

  • Il suo valore recuperabile da un eventuale vendita;
  • Il suo valore d’uso,determinato come il valore derivante dai ricavi di vendita.

Gli ammortamenti

Il codice civile stabilisce (articolo 2426 comma 2) che le immobilizzazioni la cui utilizzazione è limitata nel tempo,devono essere sistematicamente ammortizzate in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. L’ammortamento consiste nella ripartizione del costo nei vari esercizi ai quali l’immobilizzazione offre il suo contributo nei processi produttivi. L’ammortamento non può essere calcolato sulla base del riacquisto. Nelle parole del codice l’ammortamento deve essere sistematico, cioè compiuto in ogni esercizio sulla base di un piano e questo programma deve essere rivisto periodicamente per verificare che non siano intervenuti cambiamenti tali da richiedere una modifica delle stime effettuate. Il processo di ammortamento che prende inizio dal momento in cui l’immobilizzazione è disponibile per l’uso, presuppone la definizione di tre elementi:

  1. Il valore da ammortizzare; costituito dalla differenza tra il valore d’acquisto e valore residuo al termine della vita utile del bene (generalmente nullo);
  2. La vita utile, basata sulle prospettive temporali di utilizzo dell’elemento considerato: per quanto riguarda i beni immateriali la vita utile è spesso paragonata al periodo che la legge o il contratto stabiliscono come intervallo nel quale l’azienda può utilizzare in esclusiva il bene. Nel caso degli oneri pluriennali invece mancano riferimenti così precisi, per cui la legge stabilisce: per i costi di ricerca, sviluppo, e pubblicità, per i costi di impianti e di ampliamento e per l’avviamento una durata convenzionale massima pari a cinque esercizi. Solo nel caso dell’avviamento è prevista la possibilità che gli amministratori,dietro parere positivo del collegio sindacale e adeguata motivazione nella Nota Integrativa stabiliscano un periodo d’ammortamento superiore (articolo 2426, numero 6).
  3. Il criterio di ripartizione del valore tra cui il documento n.24 indica quello a quote di capitale costanti come metodo più immediato.

In talune circostanze il documento suggerisce la maggiore coerenza del metodo a quote decrescenti,alla base del quale vi è l’ipotesi che l’immobilizzazione offra il suo contributo maggiore nei suoi primi anni di esercizio. La quota di ammortamento è riepilogata in Conto Economico alla voce B.10.a. Mentre il fondo di ammortamento accreditato i contro partita è inserito nello stato patrimoniale a diretta rettifica delle immobilizzazioni cui si riferisce.

Le rivalutazioni

Il documento numero 24 consente la possibilità di compiere rivalutazioni del cespite solo se ciò è permesso da leggi speciali e nei limiti da queste stabiliti. Pertanto non è consentita nessuna discrezionalità nell’operare:

  • Rivalutazioni monetarie,miranti a tener conto dei processi inflazionistici;
  • Rivalutazioni economiche dei beni dovute a un maggiore valore per le circostanze di mercato.

In ogni caso le rivalutazioni non possono determinare ricavi da inviare al Conto Economico, ma possono comportare aumenti di speciali riserve del netto che confluiscono nella voce A.III del passivo dello Stato Patrimoniale. In Nota Integrativa poi dovranno poi essere specificati:

  • I criteri seguiti;
  • L’importo della rivalutazione al lordo e al netto egli ammortamenti;
  • L’effetto sul PN.

Il valore realizzabile come limite superiore e le svalutazioni

Il valore al quale l’immobilizzazione è iscritta in contabilità non può superare il valore recuperabile. Il documento numero 24 definisce il valore recuperabile come il maggiore tra il valore d’uso ed il valore realizzabile tramite alienazione. Il valore realizzabile tramite alienazione consiste nel prezzo ricavabile da una vendita in condizioni normali di mercato al netto degli oneri diretti di cessione. Qualora ovviamente il valore iscritto in contabilità risultasse superiore al limite così definito,l’azienda dovrà svalutare l’immobilizzazione con relativo addebitamento al CE dell’esercizio.

Il Codice Civile poi (articolo 2426 numero 3) dice che le immobilizzazioni devono essere svalutate in caso di perdita durevole (priva di segnali che lascino presagire un eventuale futuro recupero di valore) emergente alla data di chiusura dell’esercizio. Il documento numero 24 precisa quindi che le cause di svalutazione devono assumere carattere di straordinarietà e gravità. Per quanto riguarda i momenti nei quali operare tale valutazione il documento numero 24 precisa che l’accertamento della ricuperabilità del costo del bene deve essere fatto inizialmente la prima volta che il bene viene iscritto in contabilità e poi ogniqualvolta certe condizioni di utilizzo del bene o addirittura l’operatività stessa della società possa subire mutamenti di rilievo.

Il codice civile parla poi di perdita durevole intesa come una perdita che non lascia pensare ad una possibilità di recupero. Il documento numero 24 precisa quindi che le cause di svalutazione devono assumere carattere di straordinarietà e di gravità altrimenti ricadrebbero nel normale processo di ammortamento. La svalutazione implica la riduzione del valore sul quale calcolare gli ammortamenti,una volta compiuta la svalutazione se le cause che l’avevano determinata vengono meno il codice civile all’articolo 2426 numero 3 dice che deve essere fatta la rivalutazione da ripristino che riporta il valore dell’immobile a quello prima della svalutazione. Tale rivalutazione può essere operata fino a coincidenza con il costo originario. Le rivalutazioni da ripristino non possono essere effettuate ne sull’avviamento ne sugli oneri pluriennali.