Il recesso e l’esclusione del socio

Il legislatore riformatore ha disciplinato il diritto di recesso secondo i principi ispiratori della riforma: l’autonomia statutaria e il carattere personalistico delle società a responsabilità limitata.

Il ridisegnato diritto di recesso è disciplinato dall’art.2473 c.c. e introduce cause di recesso liberalmente determinabili dalle parti nell’atto costitutivo e nuove forme di valutazione della quota.

Il co.1 dell’art.2437 specifica che le modalità e le cause di recesso del socio sono determinate dall’atto costitutivo.

Le cause del recesso consentite dalla legge stessa (cause inderogabili), a prescindere dalla loro introduzione nell’atto costitutivo, risultano essere notevolmente amplificate rispetto al previgente dettato normativo. In particolare, il diritto di recesso compete ai soci in caso di dissenso per le deliberazioni sulle operazioni straordinarie, ossia ai soci che non hanno consentito:

  • Alla modifica dell’oggetto sociale;
  • Al cambiamento del tipo di società, ovverosia alla sua trasformazione;
  • Alla sua fusione o scissione;
  • Alla revoca dello stato di liquidazione;
  • Al trasferimento della sede sociale all’estero;
  • All’eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo;
  • Al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci riguardanti l’amministrazione della società e la distribuzione degli utili.

Tali cause di recesso si applicano al socio che non ha acconsentito alla delibera, anche se non sono menzionate nell’atto costitutivo.

Sono fatte salve, per effetto del disposto dell’ultimo periodo del co.1 dell’art.2473 c.c., le disposizioni relative al diritto di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Il co.2 dell’art.2473 disciplina l’ipotesi di recesso nel caso di società contratta a tempo indeterminato. In tale ipotesi il diritto di recesso compete al socio in ogni momento e può essere esercitato con un preavviso di almeno 180 giorni.

Il termine di 180 giorni non è perentorio, infatti è lo stesso legislatore che concede la facoltà di inserire nell’atto costitutivo un termine più lungo, ma non superiore a un anno.

Ai sensi dell’art.2469 c.c., il socio può inoltre recede quando l’atto costitutivo prevede cause limitative della circolazione delle partecipazioni (intrasferibilità, mero gradimento, trasferimento condizionato in caso di morte).

Particolarmente importante è la disciplina dettata in materia di rimborso delle partecipazioni, in ipotesi di recesso del socio.

I soci che esercitano il diritto di recesso hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione. Tale rimborso deve avvenire in proporzione del patrimonio sociale.

A tal fine, il valore del patrimonio sociale è determinato seguendo 2 modalità:

  1. Tenendo conto del suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso;
  2. In caso di disaccordo, attraverso la relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente.

La società deve provvedere al rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso, entro 180 giorni dalla comunicazione alla stessa società, del socio recedente.

Il rimborso delle partecipazioni può avvenire anche secondo quanto dettato dal co.4 dell’art.2473:

    1. Acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni;
    2. Acquisto da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non si verifiche, la società deve provvedere al rimborso utilizzando le riserve disponibili oppure, se non fossero capienti o in loro mancanza, riducendo il capitale sociale in misura corrispondente.

Qualora non fosse possibile effettuare il rimborso delle partecipazioni del socio receduto, nonostante la riduzione del capitale, in applicazione anche dell’art.2482 c.c., la società deve essere posta in stato di liquidazione.

Il legislatore prevede anche delle ipotesi nelle quali non è possibile esercitare il diritto di recesso, ovvero se esercitato non produce effetti, vale a dire:

  • La società elimina le cause di recesso revocando la delibera che legittima il recesso;
  • La società delibera lo scioglimento del contratto sociale.

La riforma delle società ha introdotto un’altra ipotesi di recesso dalla società, disciplinata dall’art.2473–bis e tipica delle società di persone: l’esclusione del socio.

L’atto costitutivo, infatti, può prevedere specifiche ipotesi di esclusione del socio. I casi di esclusione, oltre a essere specificamente menzionati, devono essere motivati dalla giusta causa.

Nell’ipotesi di esclusione, la società deve fare rifermento alle medesime disposizioni dettate per il recesso (art.2473 c.c.). In particolare, la società dovrà rispettare tutte le norme relative al rimborso della partecipazione, tranne la possibilità di rimborso mediante la riduzione del capitale.