Il finanziamento dei soci

Il legislatore riformatore introduce, all’art.2467 c.c., una disciplina che prevede la postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci effettuati a favore della società al verificarsi di determinate condizioni.

Tra i finanziamenti dei soci a favore della società rientrano quelli effettuati in qualunque forma, denaro ovvero natura, a titolo di finanziamento. Si tratta di finanziamenti posti in essere da soggetti che ricoprono la qualifica di soci, nel momento in cui, considerato anche il tipo di attività svolta dalla società, risulta:

  • Un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto; oppure
  • Una situazione finanziaria tale da suggerire un ragionevole maggior conferimento.

I finanziamenti, come sopra descritti, seguono una speciale disciplina di rimborso in quanto lo stesso dovrà avvenire solo dopo che siano stati soddisfatti gli altri creditori sociali.

La disciplina, però, si fa più rigida nel caso di fallimento della società: il socio, infatti, è tenuto alla restituzione del credito rimborsato se la società è posta in stato di fallimento entro un anno dall’avvenuto rimborso.

In tale contesto il socio risulterà coprire una duplice veste: quella di creditore, che partecipa insieme agli altri creditori concorsualmente; quella di socio, per cui riceverà l’eventuale distribuzione dell’attivo sociale a conclusione della procedura concorsuale.

La regola della postergazione subisce una parziale deroga per i finanziamenti erogati dai soci in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologati. Per favorire il tentativo di salvataggio della società, si dispone che tali crediti sono prededucibili in caso di successivo fallimento, fino a concorrenza dell’80% del loro ammontare.