Partecipazioni reciproche

Le partecipazioni si dicono reciproche quando sono attuate:

  1. Fra due o più imprese all’intera gestione;
  2. Fra due o più imprese a uno o più affari.

Le partecipazioni fra due o più imprese sono reciproche nel senso che non si ha una netta distinzione fra associante e associato, poiché tutte le aziende operano per la partecipazione e ognuna può avere l’una o l’altra natura: di associante per le operazioni che essa stessa compie e di associata per le operazioni compiute dalle altre.

Nella partecipazione all’intera gestione, le imprese svolgono per lo più la medesima attività e hanno di solito capacità di reddito non troppo difformi.

Esse conservano la propria individualità giuridica, ma coordinano il lavoro e accomunano gli utili o le perdite di esercizio risultanti dai propri bilanci.

I terzi, anche se conoscono l’esistenza della partecipazione, hanno diritti e obblighi solo verso l’azienda con la quale contrattano.

Se la partecipazione è limitata a uno o più affari, la comunanza d’interessi fra le imprese non è completa, ma circoscritta appunto a operazioni isolate.

Quest’ultima forma di associazione si può attuare, ad esempio, fra aziende mercantili che operano in zone territorialmente diverse, e l’una acquista determinate merci nel luogo di produzione mentre l’altra le vende nel luogo di consumo.

Le imprese pattuiscono le condizioni di acquisto e di vendita, l’entità dei capitali da impiegare, dell’interesse da calcolare sui medesimi e della quota di spese generali da porre a carico dell’associazione.

La ripartizione dei risultati conseguiti è generalmente stabilita secondo la misura dei capitali investiti, la maggiore o minore abilità e il maggiore o minore lavoro richiesti per il compimento della speculazione.

Anche i sindacati bancari di sottoscrizione o di garanzia costituiscono una forma di associazione in partecipazione per un affare.