Associazione in partecipazione e società

Il codice disciplina le associazioni in partecipazione nello stesso «Libro del lavoro» in cui tratta delle società commerciali, ma le une e le altre hanno precisi caratteri distintivi:

  1. Le società si devono costituire o per scrittura privata o per atto pubblico, ambedue soggetti all’iscrizione presso l’ufficio del registro. Per la costituzione delle associazioni in partecipazione non sono richiesti né un contratto scritto né particolari forme di pubblicità, poiché l’associazione in partecipazione crea un rapporto puramente interno fra associante e associato (tuttavia, affinché l’associazione non possa essere confusa con una società di fatto, è bene che il contratto assuma la forma scritta e sia registrato);
  2. Nelle società commerciali due o più persone effettuano dei conferimenti per l’esercizio in comune di un’attività economica; nelle associazioni in partecipazione la gestione dell’impresa spetta all’associante. Anche l’accomandante nelle società in accomandita, come l’associato nelle partecipazioni, è escluso dall’amministrazione, ma l’accomandante:
    1. Partecipa ai profitti e alle perdite di un’impresa di cui è comproprietario, mentre l’associato partecipa al risultato economico di un’impresa che appartiene all’associante;
    2. Può prestare la sua opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza;
    3. Le società commerciali hanno un capitale sociale; nelle associazioni in partecipazione manca il fondo sociale, perché l’apporto dell’associato passa in proprietà dell’associante;
    4. Le società di capitali hanno personalità giuridica, e tutte, anche quelle di persone, hanno autonomia patrimoniale. Le associazioni in partecipazione non hanno, come si è detto, né un patrimonio proprio né una propria personalità giuridica.