Il domain name

Internet è la rete delle reti ove gli uomini e le loro realtà produttive instaurano rapporti interattivi in uno spazio virtuale, senza né confini né limiti di alcun genere, di carattere sia geografico sia ideologico.

Ogni computer è fornito di un proprio indirizzo personale che gli consente di comunicare con gli altri computer connessi al mondo virtuale. I singoli computer sono identificati da un codice detto “indirizzo IP” (Internet Protocol) formato da 4 numeri compresi da 0 a 225 per un totale di 10 cifre (231.123.01.21) permettendo, così, l’interazione di tutti i computer connessi nella rete.

Naturalmente è estremamente difficile ricordare a memoria i 10 numeri identificativi, così è stato allegato all’indirizzo IP un ulteriore codice, stavolta di natura alfanumerica, il quale ne rende più facile la memorizzazione.

Tale indirizzo alfanumerico è chiamato Domain Name System DNS (nome del dominio), in grado di formare parole in senso compiuto. La sua natura giuridica e la sua regolamentazione appaiono di ostico approccio, vuoi per la rapidità dell’evoluzione del fenomeno, vuoi per la scarsa dottrina e l’insufficiente quanto contraddittoria giurisprudenza.

Tecnicamente gli indirizzi DNS si compongono di due parti: una posta alla destra del punto, formata da due o tre lettere che identificano l’area tematica o geografica del sito (.com, commerciale; .org, organizzazione, ente; .it, ambito territoriale italiano; .f, francese; .net, statunitense; eccetera), il Top Level Domain (TLD); e una posta alla sinistra del punto, il Second Level Domain (SLD), composta da una combinazione alfanumerica scelta liberamente dall’utente, con un massimo di 21 cifre.

Gli organi preposti al mantenimento e alla regolamentazione dei domain name sono la Registration Authority e la Naming Authority, la prima è responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio (tutti aventi TLD .it), la seconda stabilisce il regolamento di registrazione dei nomi.

La Naming Authority ha introdotto un regolamento (Regole di naming) contenente le norme per l’assegnazione dei nomi a dominio all’interno del TLD .it, nelle quali ha espressamente definito, all’art.3, che i nomi a dominio hanno al sola funzione di identificare univocamente gruppi di oggetti (servizi, macchine, caselle postali, eccetera) presenti sulla rete.

I domini vengono assegnati in uso dalla Registration Authority a chi ne faccia richiesta, conservandone quindi la proprietà, seguendo l’ordine cronologico delle richieste, così come definito dalle Procedure tecniche di registrazione, ossia secondo il principio del first come, first served secondo il quale l’autorità assegna al primo utente che ne fa richiesta il diritto di utilizzo in eslcusiva del dominio.

Per tutelare il domain name si è cercato, talvolta con successo, di applicare per analogia la tutela dei segni distintivi.

Nella pratica si sono già verificate diverse dispute relative alla titolarità del domain name con la conseguente impossibilità di registrare domini identici.

La giurisprudenza non è univoca nel prendere una posizione nei confronti del domain name. Una parte di essa, il tribunale di Firenze, nel caso Sabena, non ritiene possibile la correlazione marchio – domain name, in quanto sostiene la lampante differenza esistente tra il marchio caratterizzato da vari segni grafici che possono formare infinite combinazioni, che tutela il prodotto di un’impresa, e il dominio che, invece, può essere formato solo da lettere o numeri e che costituisce un indirizzo telematico, grazie al quale è consentito raggiungere il sito da qualsiasi angolo del mondo.

Il dominio, pertanto, secondo il tribunale giudicante, non tutela il prodotto aziendale. Il domain name, quindi, potrà trovare tutela secondo le regole proprie della Naming Authority: il principio della crono logicità delle richieste.

Il tribunale di Firenze, però, si oppone a quello di Modena che, con ordinanza, invece, ammette la piena appartenenza del domain name alla categoria dei segni distintivi, di cui possiede tutte le caratteristiche peculiari: far riconoscere l’attività di un imprenditore rispetto gli altre, agli occhi dei consumatori – utenti finali.

In un contesto di comunicazione globale, non è possibile definire le dispute in termini di valore assoluto: il domain name è una identificazione della cosiddetta rete.

L’art.3, delle Regole di naming, tutela il primo soggetto che registra il dominio, ma non si preoccupa, in quanto impossibile, del suo diritto alla titolarità di quel dominio.

Il principio della crono logicità di registrazione è un ottimo mezzo di tutela se e, quando, la disputa sorge tra un marchio celebre “terrestre” contro domini le cui combinazioni alfanumeriche coincidono perfettamente con il marchio celebre, la cui caratteristica, a loro volta, è quella di identificare attività diverse ovvero beni assolutamente non coincidenti.

Ma a questo punto sorgono alcune domande: visto che i Top Level Domain sono in continua crescita (il TDL .eu è stato da poco istituito con Regolamento del Parlamento europeo), se l’attività è nata esclusivamente in Internet, quindi il dominio è caratterizzante il marchio in rete, a chi spetta la titolarità del domain name?

Il dominio svolge la funzione di contraddistinguere il luogo virtuale in cui l’imprenditore offre i propri servizi al pubblico, riconducibile, quindi, al principio di unicità dei segni distintivi, applicando anche ai domain name il rispetto delle regole dettate in materia di marchio e di concorrenza.

Infatti è proprio dal principio di libertà di concorrenza che bisogna partire se si vogliono fissare dei punti fermi per rendere possibile l’orientamento in tale disciplina.

Ed è proprio su questo principio che il tribunale di Modena basa le sue conclusioni: “L’utilizzo di un identico domain name da parte del concorrente va [ … ] considerato espressione di una attività di contraffazione del marchio e di concorrenza sleale confusoria a prescindere dalla natura debole o forte del marchio della ricorrente – anche per i marchi deboli, infatti, l’esatta riproduzione delle parti individualizzanti costituisce illecito rilevante nel senso indicato”.

Come mezzo di tutela è stata introdotta, dall’art.14 comma 2 e seguenti delle regole della Naming Authority italiana, la procedura di riassegnazione dei nomi a dominio. Introdotta per combattere il fenomeno del Cybersquatting, “riassegna” il domain name a chi ritiene di avere diritto a un determinato dominio, provando che quel dominio è stato registrato da terzi in mala fede e può, quindi, pretendere il trasferimento della titolarità del dominio stesso.

Ricorrere alla Naming Authority risulta, comunque, molto più rapido ed economico rispetto al ricorso al giudice ordinario; la Naming Authority può solo rigettare il ricorso, ovvero ordinare, in base all’art.16 comma 6, il trasferimento o la cancellazione del dominio.