La rappresentanza commerciale

 Di regola l’imprenditore si avvale della collaborazione di altri soggetti; questi possono essere collaboratori interni, oppure collaboratori esterni. Per il ruolo che i collaboratori interni (insistori, procuratori e commessi) rivestono all’interno della società, essi sono automaticamente investiti del potere di rappresentanza.

L’institore è colui che è preposto dal titolare all’esercizio dell’impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare di essa. La procura institoria deve essere pubblicata nel registro delle imprese e l’iscrizione è condizione necessaria per rendere opponibili a terzi eventuali limitazioni del potere di rappresentanza. L’institore è tenuto, congiuntamente con l’imprenditore, all’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese e alla tenuta delle scritture contabili. In caso di fallimento dell’imprenditore troveranno applicazione anche nei confronti dell’institore le sanzioni civili e penali a carico del fallito.

Ha anche un generale potere di rappresentanza, sia sostanziale che processuale. Può stare in giudizio sia come attore (rappresentanza processuale attiva), sia come convenuto (rappresentanza processuale passiva). Per quanto riguarda la rappresentanza sostanziale può compiere tutti gli atti relativi all’esercizio di impresa (gli è proibito espressamente di alienare o ipotecare beni immobili, se non espressamente previsto dalla procura).

I poteri rappresentativi dell’institore possono essere ampliati o limitati dall’imprenditore. Come ogni rappresentante anche l’institore deve rendere palese ai terzi la sua veste, affinché gli effetti degli atti da lui compiuti cadano immediatamente nella sfera giuridica dell’imprenditore. In caso di danno a terzo risponderanno solidamente sia l’institore sia il proponente.

I procuratori sono coloro che in base ad un rapporto continuativo abbiano il potere di compiere per l’imprenditore atti attinenti all’esercizio dell’attività di impresa anche se non stati preposti ad esso. Il loro potere decisionale è circoscritto ad un determinato settore operativo. Il procuratore non ha rappresentanza processuale dell’imprenditore e l’imprenditore non risponde degli atti compiuti dal procuratore senza spendita del nome dell’imprenditore stesso anche se pertinenti all’esercizio dell’attività.

I commessi sono ausiliari subordinati cui sono affidate mansioni esecutive o materiali che li pongono in contatto con i terzi. Possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie di operazioni cui sono incaricati. Non possono modificare le condizioni di vendita e non possono concedere sconti.