Società non operative (o di comodo)

Le società non operative sono costituite formalmente per l’esercizio di un’attività economica, ma in realtà al fine del godimento dei beni, prive di effettiva gestione economica.

La disciplina fiscale delle società non operative è dettata dall’art.30 della legge 23/12/1994, n.724, allo scopo di contrastare le società di comodo e di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario di beni.

Il legislatore fiscale considera società non operative le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le società o enti non residenti, con stabile organizzazione nel territorio dello Stato, se l’ammontare complessivo dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi, esclusi quelli straordinari, risultanti dal conto economico, ove previsto, è inferiore alla somma degli importi che risultano applicando le seguenti percentuali:

  • Il 2% al valore delle azioni, delle quote, degli strumenti finanziari similari alle azioni, delle obbligazioni e altri titoli in serie o di massa;
  • Il 6% del valore delle immobilizzazioni costituite da beni immobili o da navi (commerciali o per la pesca), anche in locazione finanziaria. Per gli immobili classificati nella categoria catastale A/10 la predetta percentuale è ridotta al 5%, per gli immobili abitativi acquisiti o rivalutati nell’esercizio o nei due precedenti la percentuale è ulteriormente ridotta al 4%;
  • Il 15% del valore delle altre immobilizzazioni, anche in locazione finanziaria.

La percentuale è ridotta all’1% per gli immobili situati in comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Sono automaticamente escluse dall’istanza di disapplicazione:

  1. Le società con un numero di soci non inferiori a 50;
  2. Le società che nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità;
  3. Le società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, di liquidazione coatta amministrativa e in concordato preventivo;
  4. Le società che presentano un ammontare complessivo del valore della produzione (raggruppamento A del conto economico) superiore al totale dell’attivo dello stato patrimoniale;
  5. Le società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale;
  6. Le società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore.

Si precisa che i ricavi e i proventi, nonché i valori dei beni e delle immobilizzazioni, vanno assunti in base alle risultanze medie dell’esercizio e dei due precedenti.

Fermo lì ordinario potere di accertamento, ai fini dell’imposta personale sul reddito per le società e per gli enti non operativi sopra indicati, si presume che il reddito del periodo d’imposta non sia inferiore all’ammontare della somma degli importi derivanti dall’applicazione, ai valori dei beni posseduti nell’esercizio, delle seguenti percentuali:

  1. 1,50% per i beni di cui alla lettera a;
  2. 4,75% per immobili e navi commerciali e per la pesca, con riduzione al 3% della percentuale se le immobilizzazioni sono costituite da beni immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell’esercizio e nei due precedenti;
  3. 0,9% sul valore complessivo delle immobilizzazioni situate in comuni con meno di 1.000 abitanti.

Diventano di comodo, anche se superano le soglie dei ricavi minimi, le società che, per tre esercizi consecutivi, dichiarano una perdita.

Per le società di capitali e di persone, escluse le società semplici e le cooperative consortili, oltre a confrontare i ricavi effettivi, a cui si aggiungono i proventi e gli incrementi di rimanenze, con quelli minimi calcolati applicando talune percentuali al costo dei beni posseduti (immobili, partecipazioni, crediti finanziari e altre immobilizzazioni), si devono controllare i redditi dichiarati nel triennio precedente poiché, se in tre esercizi consecutivi hanno dichiarato una perdita oppure per due anni una perdita e nell’altro un reddito inferiore a quello calcolato per gli enti di comodo, la società è considerata tale nell’esercizio successivo.

Oltre alle società che si trovano nel primo anno di attività, non saranno mai non operative tutte le imprese medio – grandi, quelle con 50 soci e quelle che hanno avuto almeno 10 dipendenti nel biennio precedente.

Sono, inoltre, escluse le società in procedura concorsuale, quelle partecipate da enti pubblici con quote del 20% o superiori e le società con un valore della produzione (conto economico) superiore al totale attivo (stato patrimoniale).

Tra i soggetti minori possono evitare il regime di comodo quelli che sono congrui e coerenti agli studi di settore; inoltre, gli enti in liquidazione volontaria possono evitare la tassazione, anche se in perdita, se s’impegnano a cancellarsi dal registro delle imprese entro il termine della dichiarazione dell’esercizio successivo.

In assenza di casi di disapplicazione la società deve subire le tre penalizzazioni previste per gli enti non operativi: reddito presunto da assoggettare all’imposta sui redditi (Irpef progressiva o, per le società di capitali, Ires maggiorata del 38%), determinazione di un imponibile Irap presunto (reddito aumentato di interessi passivi e costo del personale), blocco dei rimborsi, delle cessioni o delle compensazioni Iva.

Le perdite di esercizi precedenti possono essere computate soltanto in diminuzione della parte di reddito eccedente quello minimo sopra indicato.

Ai fini Irap si presume che il valore della produzione netta non sia inferiore al reddito minimo aumentato delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente, dei compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, di quelli per prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e degli interessi passivi.

Ai fini Iva l’eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione non è ammessa al rimborso né può costituire oggetto di compensazione, qualora per 3 periodi d’imposta consecutivi la società o l’ente non operativo non effettui operazioni rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, per un importo non inferiore all’importo che risulta dall’applicazione delle percentuali stabilite per i ricavi l’eccedenza di crediti non è ulteriormente riportabile a scomputo dell’Iva a debito relativa ai periodi d’imposta successivi.

Sono esclusi dalla disciplina delle società non operative:

  • I soggetti ai quali, per la particolare attività svolta, è fatto obbligo di costituirsi sotto forma di società di capitali (società finanziarie, centri autorizzati di assistenza alle imprese e ai lavoratori dipendenti, società sportive, società per azioni costituite da enti locali territoriali);
  • Le società in amministrazione controllata o straordinaria;
  • I soggetti che si trovano nel primo periodo d’imposta;
  • Le società esercenti pubblici servizi di trasporto;
  • La società quotata ovvero la cui quotazione riguardi, sostanzialmente, una società del gruppo.

Scritture contabili

Se viene applicata la disciplina delle società di comodo avremo l’emersione di un reddito minimo da imputare in contabilità generale:

  • DARE: Imposte d’esercizio (Conto economico n.22) € 1.000,00
  • AVERE: Debiti tributari (Stato patrimoniale Passivo D.12) € 1.000,00