Atti e operazioni di società soggetti a registrazione

La legge indica quali atti e operazioni di società sono soggetti a registrazione e al pagamento dell’imposta. Il tributo è talvolta dovuto in misura proporzionale, tal altra in misura fissa.

La registrazione attesta l’esistenza degli atti, attribuisce ad essi data certa di fronte ai terzi e ne assicura la conservazione.

Per la registrazione degli atti pubblici e delle scritture private autenticate i notai devono presentare, oltre l’atto del quale chiedono la registrazione, una copia certificata conforme.

Per la registrazione degli atti che importano trasferimento, divisione o attribuzione di beni immobili o di diritti reali di godimento su beni immobili o costituzione dei diritti stessi deve essere presentata anche una copia in carta libera.

Ogni atto deve essere corredato dall’apposito modello per la richiesta di registrazione con l’indicazione dei codici fiscali dei soggetti destinatari degli effetti giuridici dell’atto presentato. La richiesta di registrazione è compilata da coloro che hanno rogato l’atto e non deve essere allegata alle denunce di avvera mento della condizione sospensiva (aumenti di capitale attuati mediante emissione di nuove azioni a pagamento ed emissione di obbligazioni).

La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati.

Tariffa degli atti costitutivi e aumenti di capitale

Le aliquote da applicare sono stabilite dall’art.4 della tariffa del TU n.131/86 nella seguente misura:

  • Conferimento di beni immobili e diritti reali immobiliari di godimento: 7%
  • Conferimento di terreni non agricoli: 8%
  • Conferimento di terreni agricoli, relative pertinenze e diritti reali immobiliari di godimento dei medesimi: 15%
  • Conferimento di costruzioni destinate specificamente all’esercizio di attività commerciale e non suscettibili di altra destinazione senza radicale trasformazione: 4%

Per i conferimenti di beni e diritti diversi da quelli indicati, compreso il denaro, vige l’imposta fissa di € 168,00.