Comitato di sorveglianza

Entro 15 giorni dalla nomina del commissario straordinario, il ministro delle attività produttive nomina con decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre o cinque membri. Uno o due di essi, a seconda che il comitato sia composto da tre o cinque membri, sono scelti tra i creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall’impresa o nella materia concorsuale.

Il ministro nomina altresì, tra i membri del comitato, il presidente.

Il decreto di nomina del comitato è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza, nonché alla regione ed al comune in cui l’impresa ha la sede principale.

I membri del comitato nominati in qualità di esperti hanno diritto a compenso; gli altri membri al solo rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal ministero delle attività produttive.

Il comitato di sorveglianza esprime il parere sugli atti del commissario nei casi previsti espressamente dalla legge in materia e in ogni altro caso in cui il ministero dell’industria lo ritiene opportuno.

Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti dei suoi componenti.

Il comitato esprime il parere entro dieci giorni dalla richiesta, salvo che, per ragioni di urgenza, non sia invitato a pronunciarsi entro un termine più breve, comunque non inferiore a tre giorni.

Il comitato ed ogni suo membro possono in qualunque momento ispezionare le scritture contabili e i documenti della procedura e possono chiedere chiarimenti al commissario straordinario e all’imprenditore insolvente.