L’istituto della responsabilità civile le assicurazioni ambientali e i fondi di indennizzo collettivi

 L’istituto della responsabilità civile e il controllo delle esternalità

Vi è una sostanziale differenza tra diritto di proprietà delle risorse (property rule) e responsabilità delle risorse (liability rule), infatti l’ordinamento giuridico concede a chi ha la responsabilità delle risorse di infrangere il diritto dell’altra parte purché venga pagato l’ammontare del danno ad essa causato. La regola della proprietà garantisce al titolare la possibilità di rifiutare il trasferimento  totale o parziale del suo diritto. La regola di responsabilità al contrario non lascia al titolare questa possibilità, gli garantisce soltanto il diritto al risarcimento. La responsabilità può essere per colpa o oggettiva. Nella responsabilità per colpa (tort liability) vengono puniti i comportamenti contrari alle normative in essere, o comunque ritenuti negligenti rispetto ai normali standard di gestione degli impianti. La responsabilità esiste solo se esiste la colpa, ossia il comportamento dannoso è riconoscibile come viziato da negligenza, imprudenza o imperizia o, comunque, non risponde a uno stardard di ragionevolezza misurato in genere sull’uomo di media diligenza. Per quanto riguarda la responsabilità oggettiva (strict liability) è perseguibile chiunque abbia provocato danni, al di là del suo comportamento di rispetto formale della legislazione vigente nonché delle normali prassi di utilizzo degli impianti.

 L’operare dell’istituto della responsabilità civile in relazione ai danni all’ambiente

Chi arreca danni all’ambiente può adottare vari comportamenti:

  • Realizzare interventi di prevenzione in modo da ridurre la probabilità di incidenti
  • Risarcire i danni
  • Combinare le due azioni

Responsabilità per colpa

Se si adotta il concetto di responsabilità per colpa i responsabili del danno sono tenuti a risarcirlo solo nel caso in cui avrebbe potuto essere evitato mediante adeguate misure di diligenza. La responsabilità per colpa fa infatti riferimento al principio nessuna responsabilità senza colpa e consegue alla violazione delle regole di diligenza.

Responsabilità oggettiva (“dolosa”)

Tale responsabilità prevede che le conseguenze di un evento dannoso vengano imputate al soggetto che lo ha causato, senza riguardo alcuno alla colpevolezza del suo comportamento né alla negligenza. La responsabilità proviene quindi da una semplice causalità, invece di essere basata sulla colpa.

L’effetto deterrente della responsabilità civile

L’effetto deterrente dipende dal comportamento delle vittime dell’inquinamento, che è funzione dei costi giudiziari che dovranno sopportare nel citare in giudizio gli inquinatori, e dalla possibilità di ottenere in misura ritenuta equa il risarcimento dei danni. Il soggetto che causa il danno dovrebbe comportarsi in modo che i costi di prevenzione (c) non superino la somma data dal prodotto tra la probabilità di un danno di verificarsi moltiplicata per la probabilità che il giudice lo ritenga responsabile per il danno causato. Pertanto, la condizione di riferimento diventa: c > p * d * D

La responsabilità civile come strumento di risarcimento dei danni

A causa degli elevati costi di gestione, il regime della responsabilità civile funziona soprattutto come strumento sanzionatorio. L’utilizzo del regime di responsabilità oggettiva come strumento risarcitorio non risolverebbe comunque tutti i problemi; difficoltà riguardano l’identificazione di coloro che causano il danno, l’individuazione del nesso di casualità, la valutazione del danno, la disuguaglianza delle parti.

Il finanziamento dell’indennizzo: le assicurazioni e i fondi di indennizzo collettivi

Per far fronte ai problemi rilevanti in precedenza sono stati elaborati vari strumenti. La responsabilità oggettiva facilita la vittima nell’acquisizione del risarcimento poiché non ha bisogno di fornire la prova della colpa. Rimane il problema del nesso di causalità e della valutazione del danno e del rischio di insolvenza dell’inquinatore, ma a ciò si è cercato di far fronte con il ricorso alle assicurazioni obbligatorie o volontarie e alla costituzione di fondi di indennizzo pubblici o privati.

L’assicurazione ambientale

L’assicurazione è uno strumento in grado di garantire l’indennizzo dei danni ambientali, soprattutto di natura accidentale. Infatti, essa consente sia di fornire una copertura finanziaria all’inquinatore sia di ridurre il costo finanziario di un incidente. Più in generale si possono verificare problemi di selezione avversa e di rischio morale (limitati dalle franchigie e dalle clausole bonus-malus).

I fondi di indennizzo e i fondi di garanzia

Si possono verificare casi in cui l’indennizzo delle vittime dell’inquinamento non è sempre garantito: nel caso della responsabilità civile può succedere che non si riesca a identificare l’inquinatore, o l’incidente potrebbe rilevarsi costoso, per cui l’inquinatore può risultare insolvente, oppure l’assicurazione può escludere alcune forme di inquinamento. La soluzione adottata per garantire comunque l’indennizzo consiste nel creare un fondo che permette di sostituirsi agli inquinatori insolventi o sconosciuti o che subentri quando i danni superano il massimale dell’assicurazione. I fondi possono essere utilizzati per finanziare la soluzione di problemi esistenti (recupero di discariche, decontaminazione di suoli, indennizzo delle vittime in seguito diffuso…) o problemi futuri (inquinamento accidentale). Il ruolo di questi fondi consiste nel sostituirsi ai soggetti che non possono fare fronte alle loro responsabilità finanziarie (insolvenza) e/o per assicurare l’indennizzo delle vittime quando il limite della responsabilità è superato, o quando il responsabile non è identificato. Il fondo interviene al posto del responsabile o per sua mancanza.